Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
Titolo I Disposizioni di carattere
finanziario
Titolo II Disposizioni in materia di entrata
Titolo III Disposizioni in materia
di spesa
Titolo IV Norme finali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato
in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni
di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di
euro per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni
di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per
l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000
milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per
la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I Primo modulo della riforma del sistema
fiscale
CAPO II Disposizioni in materia di concordato
CAPO III Proroghe e altre disposizioni
CAPO I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art. 2
Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole:
"al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte
le seguenti: ", nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo
10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il
seguente:
"Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)
-
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo
14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo
di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione
di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1
è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo
79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500
euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate
nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito
del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo
di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione non compete;
negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione
per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo
10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo
non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta.
Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione
sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo
e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. (Altre detrazioni) -
1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui
agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),
e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non
a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non
a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non
a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non
a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000
euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non
a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non
a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non
a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non
a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non
a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non
a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000
euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo
79, spetta una detrazione dall' imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma non a 29.400
euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma non a 31.000
euro;
c) 80 euro se i! reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma non a 32.000
euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti scaglioni
annui di reddito" sono inserite le seguenti:
", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo
unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche
dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione
dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più
favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della
determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo
50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete,
per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003 , per un ammontare complessivo
non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto
tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in
tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione
del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari
o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio,
di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004";
all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2003".
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone
fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente
rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo
nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
inserito il seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi
o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come
reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni,
i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente,
a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo,
la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma
1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che
hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera
ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato
concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alte vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è
applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2003".
Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche)
1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione
e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche
per ,i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per
l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata
tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo
fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo,
le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il
20 giugno 2002, eistituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo,
sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del
principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili
al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto
dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente
periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del
reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività
produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del
disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali
con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa
dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria
nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita
la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti
delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate
le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la
data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al precedente periodo eemanato entro il 31 gennaio 2003.
L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31
marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione
nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della
struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale
è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il
funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa
pubblica sono destinate al funzionamento dell' Alta Commissione, ivi compresi
gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma,
è aggiunto il seguente:
"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale,
ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi,
messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro".
Art. 4.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti
da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti
sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al
53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione
degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per
cento.
Art. 5.
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino
al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole:
"attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili
e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, sono ammesse
in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per
la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le parole:
"alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori" sono sostituite
dalle seguenti: "alla generalità o a categorie dei dipendenti e
dei collaboratori";
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della
produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato
nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e
nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la
deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività
istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al
rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma
non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno,
gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e
dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
è sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi
erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per
quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi
nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per
i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi,
sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero
da altre disposizioni di carattere speciale".
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Art. 6.
(Concordato preventivo)
1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono
accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta
regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo
di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione
del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il
concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile
delle imposte di cui a periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili.
rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima
non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate
le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano
le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo
regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
Art. 7
Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni
pregressi mediante autoliquidazione
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni,
nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del
predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del
presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più
periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività
produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei
tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei
criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo
conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi
di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta
i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri
di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun
periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee
sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività
risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi
con le modalità di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con
riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori
agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché
dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico,
e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente
avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità,
sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto
di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato
nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario
di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569
euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché
invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione
ai sensi degli articoli 15 e 16;
d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha
avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero
di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi,
entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli
interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi
di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi
da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti
dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare
la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente
di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione
automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme
determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile
al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso
non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro
per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli
interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo
di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la
parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di
10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore
imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità
oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano
gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili
anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 1997. La somma di cui
al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora
gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano,
per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate,
di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione
automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano
le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,
ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti
dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento
di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge
n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli
indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con
il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi
di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi
versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che, risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude
la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione.
E pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette
perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per
i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della
differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura
di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali,
rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale
ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso,
e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione
automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona
con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le
disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 300 euro prevista dal
comma 5, sesto periodo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono
dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo
periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno
definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997,
la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché
dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa
familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi
d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, . . . nonché qualora abbiano dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento
e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice
penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di
impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32,
33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto,
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441.
L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità
delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente
mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione
in suo possesso.
12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione
e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto
previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con
riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente
o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della
liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti
derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni
dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte
dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate
ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta
sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono
definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo
per la individuazione degli importi previsti al comma 1 . . . nonché
i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione
delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico
per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003
per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di
versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione
ivi prevista.
15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, sono premesse le parole: "Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni
telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze," e le
parole: "entro il 30 novembre 2002" sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002
una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, dei regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono
avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
Art. 8
Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per
la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere
integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può
avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta
sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive,
del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194
e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi previdenziali
e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono
integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative
ai periodi di imposta di cui al presente comma.
2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero
2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi
1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine è
scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti,
su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa.
La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle
imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto
accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere
definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della
maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente
legge. (1) 3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi
dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti
in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché
dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione
integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa
ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza degli obblighi
di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo
47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente
con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione;
la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione
di cui all'articolo 9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati,
a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per
ciascun periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa è presentata
in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati
indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni . . . . Qualora
gli importi da versare . . . eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000
euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003
ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non
determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare
pari al 30 per cento del le somme non versate, ridotta alla metà in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,
e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo
per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non
richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante
dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base
alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità
previste dal presente articolo. E in ogni caso preclusa la deducibilità
delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle
dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori
delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme
dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità
previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui
al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso
la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma
riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 24 aprile 2003, le maggiori
somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto
legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17
dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare
complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti
che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa
la rateazione di cui al comma 3.
Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i
dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità,
anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta
un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per
la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano
le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista
dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione
ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore
imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati
del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati,
di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi
comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi
di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4,
delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485,
489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché degli articoli 2621,
2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire
od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e
siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di
cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale
della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione
della dichiarazione integrativa;
6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione,
le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza
rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza
rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute
aumentate ai sensi del comma 6.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto
dal comma 6 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma operano
a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si
provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero
secondo le modalità ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti
diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività
di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata
di cui al comma 4 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 6 e 7 con
invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 3 e 5,
in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero di accertamento
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attività produttive, nonché invito al contradditorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente
ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli
15 e 16, in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,
relativamente ai redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'art. 54,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione,
le somme derivanti dall'accertamento parziale, con l'esclusione delle sanzioni
e degli interessi. Non si fà luogo al rimborso di quanto già pagato.
Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento
diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600, del 1973, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà
di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti
dei suddetti atti;
b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera
c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto la formale conoscenza entro
la data di presentazione della dichiarazione integrativa.
11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno
presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente
articolo, comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa
dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 16 settembre
2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente
le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo
comma
3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di
cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento,
ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei i soggetti
che non hanno integrato redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili
ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione
di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata
ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale sono definite le modalità applicative del presente
articolo.
Art 9
Definizione automatica per gli anni pregressi
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente
articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi
3 e 4 dell'articolo 8, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi
d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni
sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per
tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente,
per l'imposta sul valore aggiunto.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo
d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attività produttive, del contributo straordinario
per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonché dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari
all'8 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla
dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva
è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro la percentuale applicabile
all'eccedenza è pari al 6 per cento, mentre se è risultata di
ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima
eccedenza è pari al 4 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi
di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal
contribuente per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo
d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se
l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli importi di 200.000
euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per
cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali
applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento ; le somme da versare
complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80
per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera
a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari
di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio
di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli
esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore
a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore
a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000
euro.
3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti
dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art.
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di
cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500
euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli
studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del
1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di
coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento
di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa
familiare nonché il titolare e il Coniuge dell'azienda coniugale non
gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun
periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con
le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria
quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di
ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello
di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera
b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000
euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000
euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000
euro.
7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi
effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie fatta
eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riporto a nuovo delle predette
perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento
delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché
di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo.
Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio
è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera
b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi
di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità,
un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per
le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo
87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con
riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente
o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della
liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti
derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo
delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione
automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale
sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce
titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati,
di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle
accessorie;
c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli
2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché
per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice
civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti
reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa
pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati
previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo
le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda
alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero,
secondo le modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera
non si applca in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
per la definizione automatica.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale
di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo
14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile
di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi
previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione
delle attività medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente,
per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate,
di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della
integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,
ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività
di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata
può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi
e di esclusione della punibilità di cui al comma 10, con invito a controllare
la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate
nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente
ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli
15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di
cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di
cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa
a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli
importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con
esecuzione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente
ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo,
fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
b) è stata esercitare l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera
c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro
la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative
a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al
comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con
esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti
e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se
essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti
che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti
sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002
una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della
facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato
le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo
3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del
21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre
1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica
la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si
perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per
ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti
a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento
della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi
da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di
5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto
rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17
aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze
delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,
e gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità applicative del presente
articolo.
Art. 9-bis
Definizione dei ritardati od omessi versamenti
1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che
alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute
risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2003,
per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale
data.
Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone
fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000
euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal
17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il
30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state
iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono
dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003,
a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano
state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni
di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alla rate scadute alla
predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è
stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data
del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono
tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente
ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, indicato in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun
periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi
della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo
sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento
se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate
alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da
morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima;
il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente,
se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito
tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data
del 31 dicembre 2002 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi
iscritti in ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo,
devono essere maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo.
Art. 10
Proroga di termini
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli
da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.
Art. 11
Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.
Proroga di termini
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni
e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici
formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate
entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni
presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli
incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento
del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica
o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o
ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione
della maggiore imposta sono prorogati di due anni.
1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie,
delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1,
possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione
che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con
contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente
richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione
delle maggiori imposte.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione
di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è
priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termine
per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni,
ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo
17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono
dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento
delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003.
Art. 12
Definizione dei carichi di ruolo pregressi
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati
ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre
2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi
di mora e con il pagamento;
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute
per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1 gennaio 1997 e il 31
dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro
il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano
di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente
almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma
1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme
riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti
risorse proprie dell'Unione europea.
2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1°
gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo,
entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente
almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita
comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre
2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato
il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di
versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da
parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei
relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi
all'operazione.
Art. 13
Definizione dei tributi locali
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono
stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare
delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione
dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente
fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in
tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche
per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti
contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri
effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti
amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni
comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale,
in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine
stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli
obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale,
determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri
delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità
giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti,
con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché
delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale,
di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in
conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia
previste dai rispettivi statuti.
Art. 14
Regolarizzazione delle scritture contabili
1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in
nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché
le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa
posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono
specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni
di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili
o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse;
con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non
si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive
modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto
dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o
trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma
1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione
delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario,
nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli
del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri
e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni.
Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi
d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa
ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica
d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi
documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle
passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli
effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi
o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità
di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei
relativi fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di
cui al comma 5 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei principi
civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi
dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del
31 dicembre 2001, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi
3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attività si considerano riconosciute
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso
o in corso al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui
all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili
di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario,
nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del
periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri
relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attività
in precedenza omesse o parzialmente omesse ; in tal caso, sui valori o maggiori
valori dei beni iscritti è dovuta, entro il 16 aprile 2003, un'imposta
sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui
al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano
le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8.
L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono
avvalsi anche della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo
8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso
o in corso al 31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano avvalsi
delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi.
L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale
e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate
ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella
di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso
al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è
attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare
dell'imposta sostitutiva pagata.
Art. 15
Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di
irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali
di constatazione
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso,
gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi
verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero
ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità
previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità
di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione
non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata
l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento
della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio
di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003,
degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali
di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000
euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000
euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000
euro.
3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi
di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo
comma 2 emergano imposte o contributi dovuti.
In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora
spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante
il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di
sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si
perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive,
applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi
e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore
aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore
imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di
irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni
minime applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il
conseguente omesso veramente da parte del sostituito d'imposta, riducendo del
65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale
stesso.
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo,
le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 19.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti
risorse proprie dell'Unione europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati
entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il
versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti,
la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due
rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,
ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni
dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente
fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente
ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti
a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene
effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo
del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in
ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto,
della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4,
5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice
penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando
tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari,
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate,
l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione
penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile
2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi
di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonché
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo
n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo
comma 1.
Art. 16
Chiusura delle liti fiscali pendenti
1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni
tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito
di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione
finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del
giudizio, dalla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta
data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data,
la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già
resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità
dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003,
secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei
tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo
di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali
se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è
versato entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date
indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,
e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui è parte dell'amministrazione finanziaria
dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo
del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato
dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende,
comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non
sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera
a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione,
l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado,
al netto degli interessi delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni
collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso
di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è
determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente
dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al
comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed
è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione
in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del
direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato
parte nel giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già
versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto
delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori
dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti
al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione
delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto
per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per
intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo
sono sospese fino al 30 novembre 2003 ;
qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto
periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali
che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì
sospesi, sino al 30 novembre 2003 , i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in
riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
7. Comma abrogato.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali
e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 1°
marzo 2004 , un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata
domanda di definizione.
Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per
le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali.
L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli
uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione
ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere
depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici
giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite
con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data
l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato,
con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta
giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il
quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta
in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta
la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria
centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo
27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della
sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un
membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante
emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza
alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati
esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non
sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.
Art. 17
Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni,
nonché alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo
17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive
modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro
il 16 aprile 2003 , anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo
o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per
ogni annualità dovuta. Il versamento eeffettuato con le modalità
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa
comunque luogo a restituzione di quanto già versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni
e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di
manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio
nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo
sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile,
di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a
750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a
favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni
siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal
caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di
cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme
eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni.
Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio
di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni
dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
CAPO III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 18.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica
su alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici-d'epoca
in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi
registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per
cento. Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale.
La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari
del veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro
ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo
della tassa automobilistica è pari a 50 euro.
Art. 19.
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività'
produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta
in corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è
stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato
fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese,
per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo
dai rischi da dissesto idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è
esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano
le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, te parole:
"dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".
Art. 20
Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero
1. - 5. Comma abrogati.
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non
ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti
le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Art. 21
Disposizioni in materia di accise
1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno
2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002,
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate
fino al 31 dicembre 2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6
del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002,
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate
fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati
dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre
2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia
di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio,
sull'"orimulsion", nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti
dal 1 gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri
decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell' imposta
di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a
435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei limite del 25 per cento alle imprese
armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero
anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà
dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti
di servizio.
11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, è
sostituito dal seguente:
"1-quater. Le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, in luogo
della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte
effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre
un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole:
"di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere
dall'arino 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51
per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della
legge 1 dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
Art. 22
Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive
1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto
dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento
nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la
produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime
di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa
con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla
base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità
degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità
al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio
entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei
congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi
e congegni per il gioco lecito.
2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal
seguente:
"Art. 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per
gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli
apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con
la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato
di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero
progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi
e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma
7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che
ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e
delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego
di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento
in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che
impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano
altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle
schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video
dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio
e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa
delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità
di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza,
propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano
ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre
per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia
del nulla osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi
e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati
dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma
1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno,
in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare
di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare
al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni
stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro
dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle
caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione
dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento
in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che
impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì
a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle
schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video
dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza
delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità
di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza,
propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa
fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al
congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata
apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione
della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli impertatori degli
apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori.
A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero
predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito
e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano
che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è
stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori
dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della
scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano
ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre
per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia
del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme
agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati
dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma
3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno
per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del
nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta
di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
7. Oli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del
Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché
il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia
tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con
accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi
e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono
anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio
e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati
dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di
irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore
ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il
relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi
degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari
competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte
dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi
utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie,
concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato,
procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le
norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni".
3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 110. -
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi
i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di
apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella
quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità
ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i
divieti specifici che ritiene di dispone nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto
delle scommesse.
3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7,
lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati
ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono
vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite
di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici
per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco
lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica,
nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti
rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi
di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore
a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito
dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso
le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile,
su un ciclo complessivo di
7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate.
In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque
anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore
esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente
con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore,
per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente
dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa
specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore
a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco
di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica,
di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali
gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione,
il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci
volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono
essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis de] decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali
apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita
e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco
lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme
le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che
non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare
in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita
può essere superiore a 50 centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui ai comma è vietato
ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo,
chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici
o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli
apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi
da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro.
È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che
devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi
e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto
dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque
procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre,
essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro
degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza
per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a
sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata
dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate
violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo,
può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità
competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo
di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione
della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per
gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate
sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è
effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo
il 1 marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo
110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1 gennaio 2003,
devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione
del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme
di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In
tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003
degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti
e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo.
In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo,
gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari
e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo
88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro
del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma
4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito,
ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo
di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti
la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data
del 1 gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma
7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma
7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma
7 dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per
il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, eistituita una o più reti dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di uno o più concessionari
individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate
disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il
31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite
variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché
stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o
elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi
medesimi".
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo
viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86
e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni. Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione
alle attrazioni gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato
a ruspe, pesca verticale di abilità, inseriti nell'elenco istituto ai
sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale
del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del
10 aprile 1991, e successive modificazioni che risultino già installati
al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui
alla citata legge n. 337 del 1968.
6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto
conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse
tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti
di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione
sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio
o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo è assegnata all' Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese
connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi
da intrattenimento e divertimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze
eautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta
delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base
degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e successive modificazioni, è consentito previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso
è subordinato anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa
provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilità da parte
del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio
di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni
competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della
richiesta, sono già in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile
capacità di raccolta delle scommesse in rapporto alla densità
e alla composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 è consentita, previo
assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, il cui rilascio è comunque subordinato alla valutazione
del non decremento della complessiva capacità di raccolta, definita in
funzione di quella già riferibile a ciascuno dei concessionari interessati,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte
di non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse,
purché rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di
pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 è
consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto
delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale
vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attività
diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso
finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle
di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le
pratiche oggetto di scommessa, nonché di audio-video diffusione di programmi
inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al
comma 8, nonché di quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche
le società di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore,
previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple
libere con più di due eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno
degli ippodromi è consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento
delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto,
al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa
entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto
della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita
se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste
dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono
fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro
a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto
possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel
resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione
dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante
al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura
della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1°
gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse
ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio
di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di
2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento
medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale,
e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale
del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle
scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota
dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero
1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti
di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale
media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003.
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e
quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.