TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 93
Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003
e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione
è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata
alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella
E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni
e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato 2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge
n. 448 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma
evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative".
8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque
interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche
proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1 luglio 2003 le altre gestioni
fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge
23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio
dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per
essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base.
L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni
dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 94.
(Disposizioni varie)
1. Nei comuni con sede di tribunale è mantenuta l'autonomia dell'Ufficio
unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, essa è ripristinata con
i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.
2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente periodo:
"Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di
un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria
procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese
documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita".
3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva
solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire
a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione
delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone
con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo,
sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie
locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori
successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidità
e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore,
delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute
ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti
del Servizio sanitario nazionale o dalle unità di valutazione Alzheimer.
4. Fra le calamità naturali, di cui all' articolo 80, comma 29, si intendono
comprese anche le ceneri vulcaniche.
5. Il temine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle
biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui
all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato
al 30 giugno 2003.
6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalità di personale
italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni
europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalità
connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate,
nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono
anche in forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti
terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche
universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento
del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali.
7. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata quadriennale ed
è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività
ed attività già svolta".
8. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce
al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco
e contribuenti nel campo della politica fiscale".
9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente
legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 2006.
10. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a favore
del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione del Dipartimento
di emergenza e accettazione (DEA).
11. I contributi erogati ai sensi dell' articolo 34, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all'articolo 162, comma 6, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati
in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio
e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato
a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualità di
cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di
idee e di progettazione.
14. Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo,
della presente legge è concesso nella misura di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i territori individuati ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Art. 95
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.