Circolare 11 febbraio 2002, n. 17-E - Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche. Ulteriori chiarimenti.
Capo
1 Norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa
Capo II Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo
Capo III Innovazione
CAPO IV Soppressione di adempimenti inutili e semplificazione
CAPO V Riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria
CAPO VI Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni
CAPO VII Copertura finanziaria ed entrata in vigore
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a
lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro
il 30 novembre 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità
dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore
a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite
le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione
di cui all`articolo 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi,
la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime
di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano
nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile
dichiarato rispetto a quello relativo al secondo periodo d`imposta precedente,
hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno
fatto emergere con la dichiarazione, all`applicazione sull`incremento stesso
di un`imposta sostitutiva dell`imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
e dell`imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione
separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un`aliquota
del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta.
L`imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta
fino a concorrenza dell`incremento del reddito imponibile dichiarato. Per
il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell`incentivo si tiene
conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso.
Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi
dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una
contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un`aliquota del 7 per cento
per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell`11 per
cento per il terzo periodo, e, ai fini dell`assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti
rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il
secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione
sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro
emersi, si applica una imposta sostitutiva dell`IRPEF, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un`aliquota del 6 per
cento per il primo anno, dell`8 per cento per il secondo anno e del 10 per
cento per il terzo anno.
2-bis. La contribuzione e l`imposta sostitutiva dovute per il primo periodo
d`imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione,
previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute
e versate in un`unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima
dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili,
senza interessi.
2-ter. Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione,
dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d`imposta
agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione,
non si applicano le sanzioni previste ai fini dell`imposta sul valore aggiunto
(IVA), a condizione che il versamento dell`imposta sia effettuato entro il
termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione
annuale IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste
per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta
regionale sulle attività produttive né quelle previste per l`omessa
effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data
di presentazione della dichiarazione di emersione.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione
vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata
prima dell`inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica
dell`avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza
del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l`imprenditore
dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con
il pagamento di un`imposta sostitutiva dell`IRPEF, dell`IRPEG, dell`IRAP,
dell`imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali e premi
assicurativi, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta
in ragione di un`aliquota dell`8 per cento del costo del lavoro irregolare
utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno
degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge,
il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali
relativi all`attività di impresa e previdenziali, fino a concorrenza
del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell`imposta
sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine
di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25
per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine,
senza applicazione di interessi. Con l`integrale pagamento sono estinti i
delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, il delitto di cui all`articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n.
689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative
e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all`esistenza
del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione
degli illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono,
parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi
alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono
regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con
tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui
al comma 3. E` precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi
di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire
la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi
effettuati presso l`impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla
quale appartengono alla data del 30 novembre 2002. La ricostruzione, che avviene
esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo
del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui
all`articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire,
fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni
dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28
febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo
di dodici mesi.
4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano
già dipendenti dell`imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente
nonchè per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici
di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro
ai fini dell`applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione
delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L`adesione
da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo,
tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa
del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della
dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva
e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi
degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data
si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento
al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all`articolo 62, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai
piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare,
di cui all`articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75
e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all`articolo
63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all`articolo
116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Per intensificare l`azione di contrasto all`economia sommersa, il CIPE
definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato
ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi
utili all`attuazione del piano, l`Agenzia delle entrate invia una richiesta
di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del
sistema informativo dell`anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti
gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili
e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è
finalizzata anche all`acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale
correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude
l`adesione ai programmi di emersione.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa
ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono
al fondo di cui all`articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto
del Ministro dell`economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata
alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate
all`integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano
nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente
articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto
alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale
ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi,
ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all`uopo
disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata
la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della
dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più
decreti del Ministro dell`economia e delle finanze è altresì
determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio
dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell`articolo 5 della citata legge n. 388
del 2000 sono abrogati.
8-bis. Il Ministro dell`economia e delle finanze procede annualmente, sentite
le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati
del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori
che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l`emersione dell`economia
sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività
e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla
rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti
maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.
1. In alternativa alla procedura prevista dall`articolo
1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l`unità
produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi
previsti dalla normativa vigente per l`esercizio dell`attività, relativamente
a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore
a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate
esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo
comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l`impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente
alla approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori
che intendono conservare l`anonimato possono avvalersi delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro,
che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l`osservanza
di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell`imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo
alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione
provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all`articolo 78, comma
4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita.
La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della
richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma
5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell`ambito delle linee
generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell`articolo
1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla
sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l`interessato o
con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento
di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell`attività.
6. Il sindaco o l`organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni
dalla scadenza dei termini fissati, l`avvenuto adeguamento o regolarizzazione
agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all`interessato.
L`adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come
avvenuti tempestivamente e determinano l`estinzione dei reati contravvenzionali
e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002
e produce gli altri effetti previsti dall`articolo 1.
1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all`articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.
2. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo
di introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini
di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento
di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non
inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso
e nell`ottemperanza all`ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario
dell`ordine al rispetto della normativa ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell`accertamento, per tutte
le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento
di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.
3. La delega è esercitata nel rispetto
dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da
danno ambientale cosí come accertato da autorità pubblica competente;
b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica
dell`adempimento agli ordini di fare;
c) automaticità dell`estinzione delle violazioni amministrative in
caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.
1. Con decreto interministeriale sono determinati
forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui agli articoli 1
e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l`applicazione
dell`incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi
agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento
delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all`articolo 1, commi
2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità
di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative
idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali
e di categoria al fine di favorire l`emersione dell`economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all`articolo 1, commi
2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della
determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l`accertamento,
la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3. L`imposta sostitutiva di cui all`articolo 1, comma 2, lettera a), non genera
credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell`articolo 14 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per
lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all`attuazione del presente
capo. 5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si
applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.
1. È escluso dall`imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d`imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell`intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l`investimento è stato maggiore.
2. L`incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l`aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell`attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L`attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell`albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall`articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
3. L`incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un`attività d`impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d`imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l`investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l`ampliamento, la riattivazione, l`ammodernamento di impianti esistenti e l`acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L`investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l`adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L`incentivo fiscale è revocato se l`imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all`esercizio di impresa o all`attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all`acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l`acconto dell`IRPEF e dell`IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
8. Le modalità di applicazione dell`incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l`articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella
allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno
2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in
denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di
cui all`articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, possono continuare a fruire dei relativi benefici,
ovvero, in alternativa, optare per l`incentivo di cui all`articolo 4, comma
1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito
per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi
dell`articolo 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito
operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore
del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche,
società in nome collettivo e società in accomandita semplice
in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile,
non può eccedere quello risultante dal bilancio relativo all`ultimo
esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti
possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti
benefici optando per l`applicazione dell`incentivo di cui all`articolo 4,
comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese
sostenute per la formazione e l`aggiornamento del personale, ai sensi dell`articolo
4, comma 2, e, in ogni caso, quando l`imponibile assoggettato ad aliquota
agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è
inferiore al 10 per cento dell`imponibile totale.
2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell`articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l`applicazione dell`incentivo di cui all`articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l`aggiornamento del personale, ai sensi dell`articolo 4, comma 2.
3. In deroga all`articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell`articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all`articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell`articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione.
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all`articolo 24, primo comma, le parole: "o dell`Amministrazione pubblica"
sono soppresse;
b) dopo l`articolo 24 è inserito il seguente:
"Art. 24-bis.
- 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università
o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità
di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più
autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni
predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore
presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze
a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università
o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca,
nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi
o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università
o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al
comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore
o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale,
a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà,
la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione
acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare
da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto
autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
1. L`articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2215. - (Modalità
di tenuta delle scritture contabili). - I libri contabili, prima di
essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono
essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da
un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro
o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli
che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente
e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, concernente l`istituzione e la disciplina dell`imposta
sul valore aggiunto (IVA), l`articolo 39, primo comma, è sostituito
dal seguente:
"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui
all`articolo 32, devono essere tenuti a norma dell`articolo 2219 del codice
civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall`imposta
di bollo. È ammesso l`impiego di schedari a fogli mobili o tabulati
di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate
dall`Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, l`articolo 22, primo comma, è sostituito
dal seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale
e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri
da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli,
ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera
d) del primo comma dell`articolo 14, devono essere tenute a norma dell`articolo
2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall`imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle
scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta
giorni".
4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214,
primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che
assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura
e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, l'imposta è maggiorata di lire 20.000";
b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche
o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono aggiunte
le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237, e successive modificazioni".
1. All`articolo 17 del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per
l`iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da
verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui
al secondo comma dell`articolo 2411 del codice civile";
b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate
dall`organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma
5".
2. Per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l`operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell`atto costitutivo costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente può farsi
rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste
dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è
rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve
essere autenticata dal responsabile del predetto centro".
2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell`articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l`obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell`ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l`indicazione e la sottoscrizione dell`estensore dell`atto originale.
1. L`articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni
in materia di addizionale comunale all`IRPEF, è sostituito dal seguente:
"3. I comuni possono deliberare la variazione dell`aliquota di compartecipazione
dell`addizionale da applicare a partire dall`anno successivo con deliberazione
da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro
dell`economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell`interno, che stabilisce altresí le necessarie
modalità applicative. L`efficacia della deliberazione decorre dalla
pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell`aliquota di
compartecipazione dell`addizionale non può eccedere complessivamente
0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2".
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale
derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative
risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell`articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione
delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero
da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell`esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell`economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell`articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall`articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell`imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all`articolo 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell`economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l`Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell`economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all`articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano alle procedure di trasferimento e mobilità tra università, con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità, vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione.
4. Con le modalità previste dal comma 4 dell`articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell`articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.
5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.
1. L`imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all`importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l`importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.
1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all`imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all`articolo 13, comma 2.
2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell`asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All`onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall`anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell`ambito dell`unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l`accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall`articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l`indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l`imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l`erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell`imposta comunale sugli immobili (ICI). L`ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
3. Nel caso in cui il defunto era residente all`estero, l`ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l`ultima residenza italiana; se quest`ultima non è conosciuta, l`ufficio competente è quello di Roma.
1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell`imposta sostitutiva di cui all`articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell`imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall`imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell`articolo 13, comma 2.
2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell`azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell`attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
3. Le disposizioni antielusive di cui all`articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali princípi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l`abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo.
4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell`articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione
di quelli di cui al comma 2 dell`articolo 14, e dall`articolo 11 della presente
legge, valutati in lire 29 miliardi per l`anno 2001, lire 196 miliardi per
l`anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall`anno 2003, si provvede, per
gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II
della presente legge e, per l`anno 2003, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per l`anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell`unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l`anno 2001,
all`uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire
173.235 milioni;
b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;
e) Ministero dell`interno: lire 19.524 milioni;
f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni;
g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 milioni;
i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;
l) Ministero per i beni e le attività culturali: lire 11.870 milioni;
m) Ministero dell`ambiente: lire 8.652 milioni.
2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l`anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l`anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l`anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata "Fondi per il rilancio dell`economia", intestata al Ministero dell`economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all`entrata del bilancio dello Stato nell`anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresí di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.
3. Il Ministro dell`economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella
(articolo 5, comma 1)
1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di
favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell`articolo 3, comma
162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente "Disposizioni in materia
di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale": articolo 2,
commi da 8 a 13;
3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: articolo 12;
4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente "Misure in materia fiscale":
articolo 3, commi 1 e 2;
5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
articolo 6, commi 4, 5 e 24;
6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
articolo 9;
7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
articolo 145, commi 74 e 95;
8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente "Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente,
di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti
tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino
delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione
delle imprese": articolo 2.