Premessa
1. Soggetti interessati alla dichiarazione
di emersione
2. Categorie di lavoratori regolarizzabili
3. Effetti della dichiarazione di
emersione per i datori di lavoro
3.1 Effetti in materia fiscale
3.2 Effetti in materia previdenziale
3.3 Definizione degli anni pregressi
per i datori di lavoro
3.4 Sanatoria delle irregolarità
commesse nel periodo d’imposta 2001
4. Effetti della dichiarazione di
emersione per i lavoratori
4.1 Effetti in materia fiscale
4.2 Effetti in materia previdenziale
4.3 Definizione degli anni pregressi
per i lavoratori
5. Modello di dichiarazione di emersione
6. Versamenti
Premessa
La legge
18 ottobre 2001, n. 383, recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia”,
di seguito “legge”, nel Capo I, articoli da 1 a 3, ha introdotto alcune disposizioni
finalizzate a favorire l’emersione del cosiddetto “lavoro sommerso” ovvero a
regolarizzare quei rapporti di carattere lavorativo svolti, anche solo in parte,
in violazione delle vigenti normative di carattere tributario e contributivo.
Lo scopo delle predette disposizioni è quello di garantire ai lavoratori
interessati da tali rapporti la massima tutela previdenziale ed offrire agli
stessi la possibilità di giungere alla definizione della propria situazione
fiscale e contributiva per gli anni pregressi. Al fine di incentivare i datori
di lavoro e gli stessi lavoratori verso un regime di piena legalità,
è stato previsto per entrambi un meccanismo impositivo particolarmente
agevolato che tiene conto dell’entità del lavoro emerso.
Tale obiettivo è stato realizzato attraverso la definizione di un vero
e proprio programma di emersione dell’economia sommersa che si inserisce in
un più ampio contesto di incentivazione delle attività economiche
finalizzate anche al risanamento ambientale. Il programma di emersione deliberato
il 15 novembre 2001 (in corso di perfezionamento) dal Comitato interministeriale
di programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali di categoria,
disciplina il rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al termine del
programma stesso e regolamenta gli aspetti connessi ai rapporti di lavoro regolarizzati,
tra cui l’impegno all’osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e igiene
dei luoghi di lavoro.
A commento delle disposizioni contenute nella legge è stata emanata la
circolare n. 88/E dell’11 ottobre 2001 con la quale sono stati forniti i primi
chiarimenti.
Successivamente, con decreto 15 novembre 2001 del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (in
G.U. n. 273 del 23 novembre 2001), è stato approvato il modello di dichiarazione
di emersione del lavoro irregolare, le relative istruzioni, nonché le
modalità di presentazione.
Tuttavia, considerato che si sono susseguite una serie di modifiche normative
all’originario testo della legge, alcune contenute nell’articolo 21, comma 1-bis,
della legge 23 novembre 2001, n. 409 e altre nell’articolo 9, comma 15, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), si rende opportuno
fornire ulteriori chiarimenti ad integrazione e a parziale rettifica della circolare
n. 88/E e delle istruzioni allegate al modello di dichiarazione di emersione.
Innanzitutto si segnala che il termine di presentazione della dichiarazione
di emersione, inizialmente fissato al 30 novembre 2001, e successivamente prorogato
al 28 febbraio 2002 dall’articolo 21, comma 1-bis, lettera a), della legge n.
409 del 2001, è stato definitivamente fissato al 30 giugno 2002 dall’articolo
9, comma 15, della legge finanziaria per il 2002. Si precisa, in proposito che
il termine ultimo deve intendersi prorogato al 1° luglio 2002, cadendo il
30 giugno 2002 in un giorno festivo.
La data del 1° luglio 2002 rappresenta esclusivamente il termine ultimo
per la presentazione della dichiarazione di emersione. Infatti, il regime agevolato
fiscale e previdenziale - indipendentemente dalla data di presentazione della
dichiarazione di emersione - si applica in ogni caso per il periodo d’imposta
in corso al 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della legge, e per i
due periodi successivi.
E’ rimasto fermo che per detti periodi d’imposta i datori di lavoro che si avvalgono
delle disposizioni per l’emersione del lavoro irregolare possono usufruire dell’applicazione
di un’imposizione sostitutiva rispettivamente del 10, 15 e 20 per cento sull’incremento
del reddito imponibile dichiarato ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o
IRPEG), fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso con la dichiarazione
di emersione. E’ stato, altresì, stabilito che tale incremento costituisce
franchigia ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Inoltre, è stato previsto che i contributi e l’imposta sostitutiva dovuti
per il primo periodo d’imposta agevolato sui redditi di lavoro emersi possono
essere versati - oltre che in unica soluzione entro il termine di presentazione
della dichiarazione di emersione - anche in ventiquattro rate mensili a partire
da tale termine, maggiorate degli interessi legali.
Infine, sono state estese le disposizioni concernenti la non applicazione di
sanzioni in materia di Iva e di imposte dirette, per il primo periodo d’imposta
agevolato, anche alle violazioni riguardanti gli adempimenti documentali e relativi
alla contabilità.
1. Soggetti interessati alla dichiarazione di emersione
Come già
noto, le disposizioni in esame sono applicabili agli imprenditori e ai soggetti
titolari di reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle proprie
attività hanno impiegato lavoratori non adempiendo, in tutto o in parte,
ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.
In particolare, l’ambito applicativo delle suddette norme ricomprende non soltanto
gli imprenditori individuali, ma tutti i titolari di reddito d’impresa di cui
all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), indipendentemente
dalla loro veste giuridica.
Pertanto, possono accedere al regime agevolativo le persone fisiche e i soggetti
di cui all’articolo 5 del TUIR, titolari di reddito d’impresa, le società
e gli enti commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b), del
TUIR, nonché, limitatamente ai lavoratori impiegati in attività
che danno luogo a redditi d’impresa, gli enti non commerciali e le società
di cui alle lettere c) e d), del medesimo articolo 87.
Con riferimento, invece, ai titolari di redditi di lavoro autonomo, l’estensione
delle predette disposizioni si riferisce esclusivamente ai soggetti che esercitano
arti e professioni, per professione abituale, ancorché non esclusiva,
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUIR, compreso l’esercizio in forma
associata di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), dello stesso testo unico.
Si conferma, inoltre, che possono avvalersi dell’agevolazione in esame anche
gli imprenditori che non hanno mai dichiarato redditi d’impresa o gli artisti
e professionisti che non hanno mai dichiarato redditi di lavoro autonomo e che
intendono fare emergere la propria attività ed i lavoratori irregolari
impiegati nella stessa.
Non possono fruire, quindi, delle agevolazioni in argomento quei datori di lavoro
che non sono titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 51 del TUIR
ovvero che non sono titolari di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo
49, comma 1, dello stesso testo unico. E’ il caso, ad esempio, dei datori di
lavoro “privati” che hanno instaurato rapporti di lavoro irregolari con colf
o addetti ai servizi domestici e familiari, dei produttori agricoli che determinano
il reddito su base catastale nei limiti stabiliti dall’articolo 29 del TUIR,
degli enti non commerciali che esercitano esclusivamente l’attività istituzionale,
nonché dello Stato e degli enti pubblici.
2. Categorie di lavoratori regolarizzabili
Per quanto
riguarda l’ambito applicativo della norma, si precisa che la dichiarazione di
emersione non può riguardare qualunque lavoratore irregolare.
Infatti, la legge 23 novembre 2001, n. 409 che ha convertito con modificazioni
il decreto?legge 25 settembre 2001, n. 350, ha apportato alcune modifiche al
testo originario della legge.
In particolare, per effetto delle nuova formulazione del comma 1 dell’articolo
1 della legge, che fa espressamente riferimento ai “contratti collettivi nazionali
di lavoro”, si rileva che possono essere regolarizzati esclusivamente i rapporti
di lavoro subordinato disciplinati dai predetti contratti nazionali, restando
pertanto esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Resta in ogni caso fermo che il presupposto per accedere a tale regime rimane
quello di avere utilizzato lavoratori irregolari prima dell’entrata in vigore
della legge (25 ottobre 2001) e fino alla data di presentazione della dichiarazione
di emersione.
Non sono pertanto regolarizzabili quei rapporti lavorativi che hanno avuto inizio
successivamente alla data del 25 ottobre 2001, anche se detti rapporti sono
iniziati prima del termine di presentazione della dichiarazione di emersione.
Inoltre, alla stessa data di presentazione della dichiarazione di emersione
il personale impiegato deve essere ancora alle dipendenze del datore di lavoro
interessato e non deve essere stato già regolarizzato: se, infatti, alla
data di presentazione della dichiarazione di emersione, i lavoratori non intrattengono
più con questi alcuna tipologia di rapporto di lavoro ovvero sono stati
assunti regolarmente, non è consentito accedere alla regolarizzazione
ed alle relative agevolazioni, neanche per regolarizzare le posizioni pregresse.
Si ribadisce che sono, inoltre, esclusi dalla regolarizzazione, in qualità
di lavoratori, i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale o occasionale,
nonché gli imprenditori, il coniuge, i figli, affidati o affiliati minori
di età o permanentemente inabili al lavoro e gli ascendenti, nonché
i familiari partecipanti all’impresa familiare e i soci o associati partecipanti
all’associazione professionale.
Si evidenzia, infine, che la lettera della norma non consente la regolarizzazione
di un rapporto lavorativo che, sebbene assoggettato regolarmente a tutti gli
obblighi previsti dalla normativa in materia fiscale e previdenziale, sia stato
qualificato in maniera non corretta. E’ il caso, ad esempio, di un lavoratore
subordinato con il quale è stato instaurato, invece, un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa.
E’ ammessa, invece, la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti impiegati
in violazione anche soltanto parziale delle disposizioni vigenti in materia
fiscale e previdenziale (cosiddetti “lavoratori grigi”).
3. Effetti della dichiarazione di emersione per i datori di lavoro
Per usufruire
del regime fiscale e previdenziale agevolato di seguito descritto, i datori
di lavoro che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare devono presentare la dichiarazione
di emersione entro il 1° luglio 2002.
Al riguardo, come anticipato con il comunicato stampa del 23 novembre 2001,
si deve tener conto che, per effetto delle modifiche apportate all’articolo
1, comma 1, della legge dall’articolo 21,comma 1-bis, lettera a), della legge
n. 409 del 2001, nella dichiarazione di emersione il costo del lavoro emerso
per il periodo d’imposta 2001 deve essere indicato in misura non inferiore a
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
Come già accennato in premessa, il regime agevolato interessa il periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001)
e i due periodi d’imposta successivi. Pertanto, il triennio agevolato rimane
sempre fissato nei periodi d’imposta 2001-2003, indipendentemente dalla data
di presentazione della dichiarazione di emersione.
3.1 Effetti in materia fiscale
Per usufruire
del regime agevolato specificamente previsto, i datori di lavoro devono impegnarsi
nel programma di emersione ed incrementare il reddito imponibile d’impresa o
di lavoro autonomo dichiarato rispetto a quello del periodo d’imposta precedente.
Con riferimento a quest’ultimo parametro, si fa presente che l’articolo 9, comma
15, della legge n. 448 del 2001, avendo eliminato la dizione “immediatamente”
riferita al periodo d’imposta precedente, fa sì che l’incremento del
reddito imponibile dichiarato si determini effettuando il confronto in ogni
caso con quello dichiarato per il periodo d’imposta 2000 che diventa, quindi,
un termine di raffronto fisso per individuare l’entità dell’incremento
del reddito sul quale applicare l’imposizione sostitutiva ridotta in ciascuno
degli anni compreso nel triennio agevolato.
Pertanto, deve ritenersi superato, sul punto, quanto precisato nella circolare
n. 88/E.
Una volta determinato, con riferimento agli anni 2001, 2002 e 2003, l’incremento
del reddito imponibile dichiarato rispetto al periodo d’imposta 2000, sul predetto
incremento il datore di lavoro ha diritto ad una tassazione sostitutiva, fino
a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso.
Trattandosi di reddito imponibile, con riferimento al reddito d’impresa, si
deve tener conto del reddito al netto delle perdite relative a periodi d’imposta
precedenti.
Per gli imprenditori o i lavoratori autonomi che non hanno mai dichiarato redditi
d’impresa o redditi di lavoro autonomo e che intendono fare emergere la propria
attività ed i lavoratori irregolari impiegati nella stessa, l’incremento
del reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva, è costituito
dall’intero reddito imponibile dichiarato in ciascuno dei periodi d’imposta
compresi nel triennio agevolato, sempre fino al limite stabilito dalla norma.
La tassazione sostitutiva consiste nell’applicazione di una imposta sull’incremento
del reddito d’impresa o di lavoro autonomo imponibile dichiarato, dovuta in
luogo dell’IRPEF o IRPEG, stabilita nelle seguenti misure:
10 per cento per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge (2001);
15 per cento per il periodo d’imposta 2002;
20 per cento per il periodo d’imposta 2003.
La determinazione dell’incremento di reddito agevolato va effettuata in sede
di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento
e il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione
dei redditi, utilizzando il codice tributo appositamente istituito. Per le società
di persone e gli altri soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, la determinazione
e il versamento dell’imposta sostitutiva sono effettuati direttamente dagli
stessi, in luogo dei soci o associati.
Trattandosi di una tassazione sostitutiva, i redditi assoggettati a tassazione
con la suddetta modalità non rilevano ai fini delle addizionali all’IRPEF.
Inoltre, come stabilito espressamente dalla norma, l’imposta sostitutiva non
genera il credito d’imposta a favore dei soci previsto dall’articolo 14 del
TUIR. In sostanza, l’imposta sostitutiva non concorre a formare l’ammontare
di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 105 del TUIR (cosiddetto “basket
A”), né quello di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo
(cosiddetto “basket B”).
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 2, lettera a), della
legge dall’articolo 9, comma 15, lettera c), della citata legge finanziaria
per il 2002, è stato precisato che l’incremento del reddito imponibile
dichiarato ai fini dell’IRPEF o IRPEG, fino a concorrenza del triplo del costo
del lavoro emerso nel 2001, costituisce una sorta di franchigia ai fini dell’IRAP.
Conseguentemente, l’IRAP non è dovuta fino a concorrenza di tale incremento.
In sostanza, tale imposta non è dovuta con riferimento al valore della
produzione dichiarato per i periodi d’imposta agevolati, fino a concorrenza
dell’incremento di reddito imponibile agevolato ai fini dell’IRPEF o IRPEG,
tenendo conto, quindi, del parametro del triplo del costo del lavoro. In tal
modo, l’agevolazione ai fini IRPEF o IRPEG rappresenta il parametro di riferimento
da utilizzare per determinare la misura dell’agevolazione ai fini dell’IRAP.
Ad esempio:
incremento del reddito imponibile IRPEF = 100;
costo del lavoro emerso = 10;
incremento del reddito imponibile IRPEF agevolato = 30;
valore della produzione = 150;
valore della produzione sul quale non è dovuta IRAP = 30;
valore della produzione sul quale è dovuta IRAP = 120.
Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui in uno dei tre periodi d’imposta
agevolati non si verifichi un incremento di reddito imponibile rispetto a quello
dichiarato per l’anno 2000, il datore di lavoro non potrà usufruire per
quel periodo d’imposta della relativa imposizione sostitutiva. Tuttavia, continuano
ad avere effetto le disposizioni agevolative in materia di redditi di lavoro
dipendente emersi (illustrate nel seguito della trattazione) - sempreché
il lavoratore abbia aderito al programma di emersione - ossia l’applicazione
di una contribuzione previdenziale sostitutiva a carico del datore di lavoro,
l’esenzione dalla contribuzione a carico dei lavoratori e l’imposizione fiscale
sostitutiva sui redditi di lavoro emersi.
Come visto, la tassazione sostitutiva si applica sul predetto incremento di
reddito imponibile, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso
per effetto della dichiarazione di emersione presentata dal datore di lavoro.
Considerato che nella dichiarazione di emersione deve essere indicato il “costo
del lavoro emerso” per effetto della dichiarazione stessa, si precisa che tale
costo è costituito dalle spese per prestazioni di lavoro effettivamente
sostenute dal datore di lavoro nel primo periodo d’imposta agevolato (2001),
da assumere secondo un importo comunque non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali di riferimento.
Più precisamente, il “costo del lavoro emerso” è pari al maggiore
dei seguenti importi:
ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente effettivamente
sostenute nel 2001 per i lavoratori regolarizzati, compresi gli eventuali compensi
in natura e gli oneri previdenziali, indipendentemente dai limiti di deducibilità
previsti dal testo unico delle imposte sui redditi;
importo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
L’ammontare pari al triplo del costo del lavoro emerso nel periodo d’imposta
2001 per effetto della dichiarazione di emersione, rappresenta un parametro
di riferimento fisso per determinare l’importo massimo dell’incremento del reddito
imponibile da assoggettare ad imposizione sostitutiva per il periodo d’imposta
2001 e per i due periodi d’imposta successivi.
Tuttavia, rimane fermo che qualora negli anni successivi al primo, l’ammontare
del costo del lavoro emerso per il periodo d’imposta 2001 subisca una riduzione
per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni dei lavoratori precedentemente
regolarizzati, altre cause di interruzione o di modificazione del rapporto di
lavoro), si renderà necessario calcolare nuovamente il parametro di riferimento
(triplo del costo del lavoro emerso nel 2001).
Il ricalcolo del costo del lavoro deve essere effettuato anche nell’ipotesi
in cui si verifichi la sostituzione di un lavoratore precedentemente regolarizzato
con un altro lavoratore anche se parimenti retribuito; anche in tal caso si
tratta di una cessazione del rapporto lavorativo sia pure seguita da una nuova
assunzione. Quest’ultima, peraltro, dà diritto al credito d’imposta di
cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle condizioni ivi
previste.
A quest’ultimo proposito, si precisa che il credito d’imposta per le nuove assunzioni
di cui al sopracitato articolo 7 sia una misura di fatto incompatibile con la
nuova disciplina dell’emersione del lavoro. Infatti, tale disciplina interessa
i lavoratori che svolgevano un’attività lavorativa nell’ambito della
struttura aziendale o professionale che emerge per effetto della dichiarazione
di emersione presentata dal datore di lavoro; pertanto, non è possibile
considerarli “nuovi assunti”. Inoltre, proprio in virtù della sostenuta
non compatibilità, nel caso in cui tali lavoratori vengano regolarizzati
anche con riferimento agli anni pregressi, si ritiene che non debba essere ricalcolata
la media dei dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il
30 settembre 2000 al fine di tener conto anche di quelli oggetto di regolarizzazione.
Tuttavia, rimane fermo che, come già precisato, il credito d’imposta
continua a spettare qualora il datore di lavoro assuma un lavoratore - diverso
da quelli regolarizzati con la dichiarazione di emersione - che incrementa la
base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti nel suddetto periodo,
senza tener conto dei lavoratori regolarizzati.
3.2 Effetti in materia previdenziale
L’articolo
1, comma 1, lettera a), della legge prevede che sul maggior imponibile previdenziale
relativo ai redditi di lavoro emersi è dovuta dal datore di lavoro che
ha presentato la domanda di regolarizzazione, una contribuzione sostitutiva
stabilita nelle seguenti misure:
7 per cento per il periodo d’imposta 2001;
9 per cento per il periodo d’imposta 2002;
11 per cento per il periodo d’imposta 2003.
Le misure percentuali della contribuzione sostitutiva sono state così
ridotte dall’articolo 21, comma 1-bis, lettera b), della legge n. 409 del 2001
(inizialmente erano fissate, rispettivamente, nella misura dell’8, del 10 e
del 12 per cento).
La medesima disposizione ha stabilito inoltre che ai fini dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi
di premio ridotti del 75 per cento per il periodo d’imposta 2001, del 70 per
cento per il periodo d’imposta 2002 e del 65 per cento per il periodo d’imposta
2003.
Per effetto della nuova formulazione del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge
- introdotto dall’articolo 21, comma 1-bis, lettera c), della legge n. 409 del
2001 e sostituito dall’articolo 9, comma 15, lettera d), della legge n. 448
del 2001 - la contribuzione sostitutiva del 7 per cento dovuta dal datore di
lavoro per il primo periodo d’imposta sui redditi di lavoro dipendente emersi,
può essere versata - oltre che in un’unica soluzione entro il termine
di presentazione della dichiarazione di emersione - in ventiquattro rate mensili
a partire da tale termine, maggiorate degli interessi legali.
Al riguardo, si fa presente che gli interessi legali sono stabiliti, con decorrenza
1° gennaio 2002, nella misura del 3 per cento in ragione d’anno per effetto
del decreto 11 dicembre 2001 del Ministro dell’economia e delle finanze.
3.3 Definizione degli anni pregressi per i datori di lavoro
Come noto,
ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge, i datori di lavoro che lo
richiedono espressamente, compilando l’apposito quadro “C” della dichiarazione
di emersione, possono far valere la medesima dichiarazione come proposta di
concordato tributario e previdenziale ai fini della definizione degli anni pregressi
e ciò indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno incrementato
il reddito imponibile d’impresa o di lavoro autonomo nel triennio 2001-2003.
A tal fine, la dichiarazione di emersione deve essere presentata prima della
notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, nonché prima dell’inizio
di un’attività istruttoria finalizzata al controllo sostanziale della
posizione fiscale e contributiva, ossia prima che siano iniziati accessi, ispezioni
e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo
di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, comprese le richieste,
gli inviti e i questionari di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e all’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In tal caso la proposta di concordato non produce effetti con riferimento all’anno
o agli anni per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica
ovvero sia iniziata un’attività di accertamento.
A quest’ultimo proposito va tuttavia specificato che, nell’ipotesi in cui le
ispezioni, gli accessi e le verifiche siano state concluse senza dar luogo a
rilievi, è comunque consentito far valere, anche per quell’anno, la dichiarazione
di emersione come proposta di concordato.
Non deve essere considerata una causa ostativa alla proposta di concordato la
comunicazione delle richieste di chiarimenti effettuata dall’Amministrazione
finanziaria a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, comprese quelle dei sostituti d’imposta, a norma dell’articolo
36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la comunicazione derivante
dalla liquidazione delle imposte in base alle medesime dichiarazioni, effettuata
dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n.
600 del 1973.
Il concordato tributario e previdenziale si concretizza mediante l’indicazione
da parte del datore di lavoro nella dichiarazione di emersione del costo del
lavoro irregolare utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, tenendo conto
dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro effettivamente
sostenute in detto periodo per i lavoratori regolarizzati, compresi gli eventuali
compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti
dal testo unico delle imposte sui redditi.
Il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da indicare
nella dichiarazione di emersione, non può essere superiore al costo del
lavoro emerso nell’anno 2001 per effetto della dichiarazione medesima.
Il concordato si perfeziona attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF o dell’IRPEG, dell’IVA, dell’IRAP, dei contributi previdenziali e
dei premi assicurativi, che è dovuta nella misura dell’8 per cento del
totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d’imposta, senza
applicazione di sanzioni ed interessi.
Si ribadisce che, per ciascuno dei periodi d’imposta regolarizzati, il concordato
ha effetti preclusivi degli accertamenti fiscali e previdenziali relativi all’attività
di impresa o di lavoro autonomo, fino a concorrenza del triplo del costo del
lavoro irregolare che in questa sede viene dichiarato.
Non sono pertanto preclusi ulteriori accertamenti qualora l’imponibile accertato
sia superiore a tale limite.
L’imposta sostitutiva dell’8 per cento può essere versata in ventiquattro
rate mensili a partire dal termine di presentazione della dichiarazione di emersione,
senza applicazione di interessi, ovvero in un’unica soluzione entro il predetto
termine con una riduzione del 25 per cento.
La scelta circa la modalità di versamento deve risultare dal modello
di dichiarazione di emersione in cui devono essere altresì indicati gli
estremi del versamento dell’unica o della prima rata (quadro C, righi C10, C11
e C12).
Si ricorda che con l’integrale pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8 per
cento sono estinti i delitti di cui agli articolo 4 e 5 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74 (omessa e infedele dichiarazione), il delitto di cui all’articolo
37 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (omissione o falsità di denuncia
obbligatoria), nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative
e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all’esistenza
del lavoro sommerso (tenuta dei libri paga e matricola, iscrizione all’Ufficio
provinciale del Lavoro, ecc.).
Inoltre, è previsto che in caso di rateazione sono sospesi i termini
di prescrizione dei predetti illeciti.
3.4 Sanatoria delle irregolarità commesse nel periodo d’imposta 2001
Con l’introduzione
del comma 2-ter all’articolo 1 della legge ad opera dell’articolo 9, comma 15,
lettera e), della legge finanziaria per il 2002, è stato meglio precisato
che per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
(ossia per il 2001) non si applicano le sanzioni previste:
in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA), per le violazioni concernenti
gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività;
in materia di imposte sui redditi (IRPEF o IRPEG) e di imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP), per le violazioni analoghe a quelle indicate
nel punto precedente, nonché per l’omessa effettuazione delle ritenute
e per il mancato versamento delle stesse fino alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione.
Con riferimento alle sanzioni in materia di Iva, si fa presente che le stesse
non sono irrogabili, così come gli interessi di legge non risultano dovuti,
se il versamento dell’imposta viene eseguito entro il termine di versamento
dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. Tale termine è da
individuarsi nella data del 18 marzo 2002 (in quanto il giorno 16 cade di sabato)
o nel più ampio termine previsto per i versamenti dovuti in base alla
dichiarazione unificata, con la maggiorazione degli interessi nella misura dello
0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
Per quanto concerne le infrazioni per le quali non si applicano sanzioni, è
da ritenere che la nuova previsione comprenda tutte le violazioni in materia
di imposta sul valore aggiunto e, quindi, sia quelle relative ai cosiddetti
adempimenti “prodromici” (violazioni relative alla fatturazione, all’emissione
di scontrini e ricevute fiscali, alla registrazione, ecc.), sia le violazione
“indotte”, cioè quelle relative alle liquidazioni e ai versamenti periodici
del tributo. Ovviamente, l’inapplicabilità delle sanzioni opera soltanto
nel caso in cui il versamento dell’imposta venga effettuato alle scadenze prima
specificate.
Non risultano applicabili, inoltre, le sanzioni per violazioni di carattere
formale.
In merito ai destinatari della predetta sanatoria, è da osservare che
il nuovo comma 2-ter fa espressamente riferimento anche alle violazioni relative
alla “dichiarazione di inizio attività”. Tale previsione normativa determina
che della sanatoria possono fruire, oltre ai datori di lavoro già in
possesso di una posizione Iva, anche quei contribuenti che non hanno mai dichiarato
redditi d’impresa o di lavoro autonomo che, quindi, intendono fare emergere
la propria attività oltre ai lavoratori irregolari impiegati nella stessa.
In tal senso risulta essere sanata per il 2001 anche la violazione di cui all’articolo
5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, relativa alla
mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività prevista
dall’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In relazione alle violazioni in materia di imposte sui redditi (IRPEF o IRPEG)
e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si ritiene che
la disposizione contenuta nel comma 2-ter sia applicabile, anche in questo caso,
a tutte quelle violazioni relative agli adempimenti “prodromici” che, per i
tributi in argomento, si concretano, in particolare, nelle violazioni degli
obblighi relativi alla contabilità (articolo 9 del D.Lgs. n. 471 del
1997).
Infine, per le violazioni relative all’omessa effettuazione delle ritenute e
al mancato versamento delle stesse dovuti fino alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione, è stabilito che le relative sanzioni di cui
agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 471 del 1997 non vengono irrogate a condizione
che il versamento delle ritenute sia effettuato entro la predetta data di presentazione
della dichiarazione di emersione. Pertanto, con riferimento all’applicazione
e al versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai redditi di lavoro emersi,
il datore di lavoro può usufruire di tale disposizione, anche con riferimento
agli adempimenti relativi ai mesi del 2002 antecedenti alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione.
4. Effetti della dichiarazione di emersione per i lavoratori
A beneficio
dei lavoratori che si impegnano nel programma di emersione la legge prevede
apposite agevolazioni ai fini fiscali e previdenziali.
Il lavoratore, al fine di manifestare la propria adesione a tale iniziativa,
deve sottoscrivere una dichiarazione in tal senso e consegnarla al proprio datore
di lavoro che, conseguentemente, deve barrare l’apposita casella inserita nella
dichiarazione di emersione in corrispondenza dei dati identificativi del lavoratore
stesso.
4.1 Effetti in materia fiscale
In particolare,
sui redditi di lavoro emersi è dovuta esclusivamente un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF stabilita nelle seguenti misure:
6 per cento per il periodo d’imposta 2001;
8 per cento per il periodo d’imposta 2002;
10 per cento per il periodo d’imposta 2003.
L’aliquota agevolata si applica, anche per i periodi d’imposta 2002 e 2003,
sull’ammontare delle retribuzioni corrisposte nei suddetti periodi, ma fino
a concorrenza di quanto emerso nel periodo d’imposta 2001.
Nel caso in cui la regolarizzazione abbia per oggetto soltanto una parte della
retribuzione (cosiddetto “lavoro grigio”), l’ammontare agevolato è costituito,
per il periodo d’imposta 2001, dalle maggiori retribuzioni indicate nella dichiarazione
di emersione. Tale ammontare costituisce, inoltre, il limite massimo delle retribuzioni
della medesima natura agevolabili nei due periodi di imposta successivi, sempreché
in detti periodi siano erogate.
I redditi assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva, non concorrendo
a formare il reddito complessivo del contribuente, non rilevano ai fini delle
addizionali all’IRPEF. In ogni caso, tali redditi devono essere indicati dal
datore di lavoro nella certificazione unica (CUD).
L’applicazione di tale imposta ed il versamento della stessa sono effettuati
dai datori di lavoro, secondo le modalità previste in materia di effettuazione
delle ritenute alla fonte. In particolare, l’imposta sostitutiva deve essere
applicata, tramite ritenuta, con riferimento alle retribuzioni erogate in ciascun
periodo di paga.
A rettifica di quanto precisato nella circolare n. 88/E, si fa presente che
per effetto della nuova formulazione del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge
- introdotto dall’articolo 21, comma 1-bis, lettera c), della legge n. 409 del
2001 e sostituito dall’articolo 9, comma 15, lettera d), della legge n. 448
del 2001 - l’imposta sostitutiva del 6 per cento dovuta sui redditi di lavoro
dipendente per il primo periodo d’imposta sui redditi di lavoro dipendente emersi,
può essere versata - oltre che in un’unica soluzione entro il termine
di presentazione della dichiarazione di emersione (1° luglio 2002) - in
ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali del 3 per cento
annui, a partire da tale termine e scadenti ognuna alla fine del mese successivo.
Si fa presente, infine, che per effetto della disposizione contenuta nell’articolo
1, comma 2-ter, della legge, non sono applicabili le sanzioni per la mancata
effettuazione delle ritenute e per l’omesso versamento delle stesse, a condizione
che i suddetti adempimenti vengano eseguiti entro il termine di presentazione
della dichiarazione di emersione.
Pertanto, anche con riferimento all’imposta sostitutiva che deve essere applicata
per il periodo d’imposta 2002, il datore di lavoro può usufruire di tale
disposizione nel caso in cui presenti la dichiarazione di emersione successivamente
alle scadenze previste per l’effettuazione degli adempimenti relativi ai primi
mesi del 2002.
4.2 Effetti in materia previdenziale
Per il triennio agevolato i predetti lavoratori sono esclusi da contribuzione previdenziale. Ciò in quanto il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una contribuzione sostitutiva, differenziata per i tre anni agevolati, che copre interamente il debito previdenziale sui redditi di lavoro emersi.
4.3 Definizione degli anni pregressi per i lavoratori
I lavoratori
delle imprese che aderiscono al programma di emersione possono estinguere i
loro debiti fiscali e previdenziali per gli anni pregressi connessi alla prestazione
di lavoro irregolare.
A tal fine, per ciascuno degli anni pregressi che si intende regolarizzare,
il lavoratore è tenuto al pagamento di una somma pari a lire 200.000
(pari a euro 103,29), senza applicazione di sanzioni e interessi. Tale somma
costituisce una tassazione sostitutiva del reddito di lavoro regolarizzato ai
fini fiscali e previdenziali.
Al pagamento della predetta somma si applicano le medesime modalità previste
per il pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta dal datore di lavoro per gli
anni pregressi. Pertanto, la somma in questione può essere versata in
unica soluzione, con la riduzione del 25 per cento, entro il termine di presentazione
della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire
dal predetto termine, senza applicazione di interessi.
Il pagamento della somma preclude ogni accertamento di carattere fiscale e previdenziale
sui redditi di lavoro regolarizzati per i periodi interessati, ma non ha rilevanza
ai fini della ricostruzione della posizione previdenziale del lavoratore. Viene
a tal fine prevista la possibilità per i lavoratori di ricostruire in
tutto o in parte la propria posizione previdenziale relativamente agli anni
pregressi. Al riguardo, si fa rinvio alle istruzioni che verranno emanate dagli
enti previdenziali.
In ogni caso, si fa presente che i contributi in tal modo versati dai lavoratori
possono essere considerati oneri deducibili dal reddito complessivo, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è effettuato
il versamento degli stessi.
5. Modello di dichiarazione di emersione
Come già
precisato, la dichiarazione di emersione deve essere presentata entro il 1°
luglio 2002 in via telematica, tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ovvero consegnandola ad
un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate o, se non istituito, ad un Ufficio
distrettuale delle imposte dirette.
A tal fine, i contribuenti possono continuare ad utilizzare il modello approvato
con decreto interministeriale del 15 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, purché si attengano alle istruzioni
contenute nella presente circolare.
In particolare, si deve tener conto che:
il termine di presentazione della dichiarazione del 30 novembre 2001 indicato
nelle istruzioni, nonché la scadenza del pagamento delle somme dovute,
è stato prorogato al 30 giugno 2002;
non sono regolarizzabili i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
nel quadro A, punto 10, e nel quadro B, rigo B2, il costo del lavoro emerso
nel 2001 non può essere indicato in misura inferiore a quanto previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
Sul sito internet www.agenziaentrate.it e sul sito www.finanze.it sono disponibili:
il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;
il software per la compilazione della dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare.
In caso di errori commessi nella compilazione di una dichiarazione di emersione
già presentata, il contribuente può presentare una nuova dichiarazione
sostitutiva della precedente entro il termine ultimo del 1° luglio 2002.
Non è consentito, invece, presentare dichiarazioni integrative avvalendosi
dell’istituto del ravvedimento operoso.
6. Versamenti
Come espressamente
previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge, le imposte e le contribuzioni
sostitutive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori non sono compensabili
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non
sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo.
Con riferimento alle modalità di versamento, si confermano i codici tributo
già istituiti con la risoluzione n. 191/E del 22 novembre 2001 i quali,
a seguito delle modifiche normative intervenute, devono intendersi così
modificati nella loro denominazione:
IMPOSTA CODICE-TRIBUTO
Imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRPEG per la regolarizzazione del lavoro
sommerso, dovuta dal datore di lavoro - Art. 1, comma 2, lett. a), della legge
n. 383 del 2001 e successive modificazioni 1802
Imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta dai lavoratori per la regolarizzazione
dei loro redditi di lavoro emersi - Art. 1, comma 2, lett. b), della legge n.
383 del 2001 e successive modificazioni 1803
Imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG, dell’IRAP, dell’IVA e dei contributi
previdenziali e premi assicurativi per la regolarizzazione del lavoro sommerso
dovuta dai datori di lavoro per la definizione degli anni pregressi - Art. 1,
comma 3, della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni 1804
Contribuzione sostitutiva dei debiti fiscali e previdenziali dovuta dai lavoratori
per l’emersione del lavoro irregolare prestato in anni pregressi - Art. 1, comma
4, della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni 1805
Inoltre, ai fini della compilazione del modello F24:
i codici-tributo 1802 e 1803 devono essere esposti nella “Sezione Erario”, con
l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce
il versamento;
il codice-tributo 1804 deve essere esposto nella “Sezione Erario”, con l’indicazione,
quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il concordato;
il codice-tributo 1805 deve essere esposto nella “Sezione Erario”, con l’indicazione,
quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il concordato.
Infine, si fa presente che per i codici tributo 1803, 1804 e 1805 è possibile
effettuare il pagamento rateale, evidenziando tale scelta nel modello F24. Con
riferimento al codice tributo 1803, gli interessi legali dovuti in caso di rateazione
devono essere versati unitamente all’imposta sostitutiva.