CAPO I Disposizioni generali
Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).
Chi eccepisce l`inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si
è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l`eccezione si fonda.
Art. 2698 Patti relativi all`onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l`onere
della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre
o quando l`inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a
una delle parti eccessivamente difficile l`esercizio del diritto.
CAPO II Della prova documentale
SEZIONE I Dell`atto pubblico
Art. 2699 Atto pubblico
L`atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità,
da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica
fede nel luogo dove l`atto è formato.
Art. 2700 Efficacia dell`atto pubblico
L`atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221
e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri
fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
(Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2701 Conversione dell`atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza
l`osservanza delle formalità prescritte, se e stato sottoscritto dalle
parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
SEZIONE II Della scrittura privata
Art. 2702 Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ.
221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l`ha sottoscritta,
se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione,
ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ.
214, 215; Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2703 Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
L`autenticazione consiste nell`attestazione da parte del pubblico ufficiale
che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale
deve previamente accertare l`identità della persona che sottoscrive.
Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione
non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura
è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità
fisica di colui o di uno di coloro che l`hanno sottoscritta o dal giorno in
cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699)
o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo
egualmente certo l`anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate
a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l`accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto
conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).
Art. 2705 Telegramma
Il telegramma ha l`efficacia probatoria della scrittura privata, se l`originale
consegnato all`ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente, ovvero se e
stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio.
Se l`identità della persona che ha sottoscritto l`originale del telegramma
è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova
contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l`originale e stato firmato
con o senza autenticazione.
Art. 2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a
prova contraria, conforme all`originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni
dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra
originale e riproduzione.
Art. 2707 Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l`annotazione è stata fatta
per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore.
Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
L`annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento
rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se
tende ad accertare la liberazione del debitore.
Lo stesso valore ha l`annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o
a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto
dal debitore.
SEZIONE III Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
Art. 2709 Efficacia probatoria contro l`imprenditore
I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese soggette
a registrazione (2195) fanno prova contro l`imprenditore. Tuttavia chi vuol
trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).
Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti), quando sono
regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per i rapporti
inerenti all`esercizio dell`impresa.
Art. 2711 Comunicazione ed esibizione
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza
può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo
scioglimento della società, alla comunione dei beni (1100) e alla successione
per causa di morte (456).
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d`ufficio, che si esibiscano
i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso (Cod.
Proc. Civ. 212).
Può ordinare altresì l`esibizione di singole scritture contabili,
lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
SEZIONE IV Delle riproduzioni meccaniche
Art. 2712 Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche, le registrazioni
fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e
di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro
il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle
cose medesime.
SEZIONE V Delle taglie o tacche di contrassegno
Art. 2713 Taglie o tacche di contrassegno
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro
formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni
che fanno o ricevono al minuto.
SEZIONE VI Delle copie degli atti
Art. 2714 Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici
autorizzati fanno fede come l`originale (Cod. Proc. Civ. 212).
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da
depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite
da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura
originale da cui sono estratte.
Art. 2716 Mancanza dell`atto originale o di copia depositata
In mancanza dell`originale dell`atto pubblico o di una copia di esso presso
un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell`art. 2714
fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico
depositario quando manca l`originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni
o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l`efficacia
probatoria.
In mancanza dell`originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità
dell`art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni,
intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice
di apprezzarne l`efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione
circa l`autenticità dell`originale mancante.
Art. 2717 Valore probatorio di altre copie
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli
precedenti hanno l`efficacia di un principio di prova per iscritto.
Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta
da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati,
fanno piena prova solo per quella parte dell`originale che riproducono letteralmente.
Art. 2719 Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche,
se la loro conformità con l`originale è attestata da pubblico
ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Cod. Proc.
Civ. 212).
SEZIONE VII Degli atti di ricognizione o di rinnovazione
Art. 2720 Efficacia probatoria
L`atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa piena prova
delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo
quest`ultimo, che vi e stato errore (1428 e seguenti) nella ricognizione o nella
rinnovazione.
CAPO III Della prova testimoniale
Art. 2721 Ammissibilità: limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell`oggetto
eccede i due euro (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e seguenti).
Tuttavia l`autorità giudiziaria può consentire la prova oltre
il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura
del contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).
Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti
o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione
e stata anteriore o contemporanea.
Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato
un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l`autorità giudiziaria
può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla
qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza,
appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito
da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta
la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto
allegato;
2) quando il contraente e stato nell`impossibilità morale o materiale
di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva
la prova.
Art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma
scritta
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve
essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è
ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell`articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta
sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche
al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione del debito (1236).
CAPO IV Delle presunzioni
Art. 2727 Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto
noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115).
Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali
esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi
atti o non ammette l`azione in giudizio non può essere data prova contraria,
salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Art. 2729 Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice,
il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la
prova per testimoni.
CAPO V Della confessione
Art. 2730 Nozione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità
di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all`altra parte.
La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
Art. 2731 Capacità richiesta per la confessione
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre
del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un
rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in
cui questi vincola il rappresentato (1388).
Art. 2732 Revoca della confessione
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata
determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da violenza (1434).
Art. 2733 Confessione giudiziale
E` giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ. 228).
Essa forma piena prova contro colui che l`ha fatta, purché non verta
su fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la confessione resa
da alcuni soltanto dei.litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione
Quando alla dichiarazione indicata dall`art. 2730 si accompagna quella di altri
fatti o circostanze tendenti a infirmare l`efficacia del fatto confessato ovvero
a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova
nella loro integrità se l`altra parte non contesta la verità dei
fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, e rimesso al giudice
di apprezzare, secondo le circostanze, l`efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Art. 2735 Confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la
stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo
o se è contenuta in un testamento (587), e liberamente apprezzata dal
giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte
su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla
legge.
CAPO VI Del giuramento
Art. 2736 Specie
Il giuramento è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);
1) è decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce all`altra
per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
2) è suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito d`ufficio
dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda
o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di
prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della
cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti (Cod. Proc. Civ.
241).
Art. 2737 Capacità delle parti
Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni indicate dall`art.
2731.
Art. 2738 Efficacia
Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito (Cod. Proc. Civ.
233 e seguenti), l`altra parte non 6 ammessa a provare il contrario, ne può
chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato
falso (Cod. Proc. Civ. 395, n. 2).
Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna
penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata
perché il reato è estinto (Cod. Pen. 150 e seguenti), il giudice
civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il giuramento prestato
da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice
(1305).
Art. 2739 Oggetto
Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di
cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra
un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia
richiesta la forma scritta (1350), ne per negare un fatto che da un atto pubblico
risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l`atto
stesso (2700).
Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della
parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e
non può essere riferito qualora il fatto che ne è l`oggetto non
sia comune a entrambe le parti.