Titolo sostituito dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Capo I Delle falsità
Art. 2621 False comunicazioni sociali
Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali,
i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il
pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti
al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni
la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino
beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle
imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore
all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta.
Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali,
con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,
esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci
o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché
aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori,
salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo
III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , la pena per
i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto
è procedibile d'ufficio.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa
se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque
esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento
o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10%
da quella corretta.
Art. 2623 Falso in prospetto
Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiustoitto,
nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione
alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare
in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza
della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,
espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre
in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro
cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari
del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società
di revisione
I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé
o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari
delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti
la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente
o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari
delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non
ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari
delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 2625 Impedito controllo
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono
o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di
revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società
di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329
euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino
ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
Capo II Degli illeciti commessi dagli amministratori
Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo
di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori
che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati
per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto
fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine
previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità
del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti
con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti
dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società
o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Capo III Degli illeciti commessi mediante omissione
Art. 2630 Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una
società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria
è aumentata di un terzo.
Art. 2631 Omessa convocazione dell'assemblea
Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci
nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove
la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale
effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano
trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti
a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei
soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso
di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta
da parte dei soci.
Capo IV Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di
sicurezza patrimoniali
Art. 2632 Formazione fittizia del capitale
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni
o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso
di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli,
cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Art. 2634 Infedeltà patrimoniale
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse
in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare
atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società
un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando
a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata
o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili,
derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della
persona offesa.
Art. 2635 Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili
della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio,
cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino
a tre anni.
La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
Si procede a querela della persona offesa.
Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea,
allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 2637 Aggiotaggio
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o
altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in
modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità
patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche
di vigilanza
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società
o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche
di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni
alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti
al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione
da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in
cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società
per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci
e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per
legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute
alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Art. 2639 Estensione delle qualifiche soggettive
Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della
qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato
sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata,
sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti
alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie
relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica
di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti
o gestiti per conto di terzi.
Art. 2640 Circostanza attenuante
Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa
di particolare tenuità la pena è diminuita.
Art. 2641 Confisca
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per
uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del
prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati
nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore
equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo
240 del codice penale.
Art. 2642 (Abrogato)