CAPO I Disposizioni generali
Art. 1992 Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata
verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte
dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti
del possessore, è liberato anche se questi non e il titolare del diritto.
Art. 1993 Eccezioni opponibili
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni
a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto
letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della
propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento
dell`emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l`esercizio
dell`azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate
sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell`acquistare
il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Art. 1994 Effetti del possesso di buona fede
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito (1147, 1153),
in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è
soggetto a rivendicazione (948).
Art. 1995 Trasferimento dei diritti accessori
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che
sono ad esso inerenti.
Art. 1996 Titoli rappresentativi
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla
consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime
e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (1684, 1691, 1790
e seguente; Cod. Nav. 463, 961).
Art. 1997 Efficacia dei vincoli sul credito
Il pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 670
e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un
titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non
si attuano sul titolo.
Art. 1998 Titoli con diritto a premi
Nel caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il godimento dell`usufruttuario
si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo
(981).
Il premio è investito a norma dell`art. 1000.
Nel pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non si estende
ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Art. 1999 Conversione dei titoli
I titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti dall`emittente
in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa
dall`emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore,
su richiesta e a spese dell`intestatario che dimostri la propria identità
e la propria capacità a norma del secondo comma dell`art. 2022.
Art. 2000 Riunione e frazionamento dei titoli
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo,
su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli
di taglio minore.
Art. 2001 Rinvio a disposizioni speciali
Le . norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto
da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti
sono regolati da leggi speciali.
Art. 2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare
l`avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto
senza l`osservanza delle forme proprie della cessione.
CAPO II Dei titoli al portatore
Art. 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo
(1994).
Il possessore del titolo al portatore e legittimato all`esercizio del diritto
in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (1992).
Art. 2004 Limitazione della libertà di emissione
Il titolo di credito contenente l`obbligazione di pagare una somma di danaro
non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 2005 Titolo deteriorato
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione,
ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall`emittente
un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.
Art. 2006 Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l`ammortamento dei
titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all`emittente lo smarrimento o la sottrazione d`un titolo
al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori
della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo (2946).
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima
del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse
il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e seguenti),
il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione
(Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni
anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano
presentati da altri.
E salvo, in ogni caso, l`eventuale diritto del denunziante verso il possessore
del titolo.
Art. 2007 Distruzione del titolo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto
di chiedere all`emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni
dell`articolo precedente.
CAPO III Dei titoli all`ordine
Vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito.
Art. 2008 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo all`ordine e legittimato all`esercizio del diritto
in esso menzionato in base a una serie continua di girate (1992, 283).
Art. 2009 Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
E valida la girata anche se non contiene l`indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 2010 Girata condizionale o parziale
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.
E nulla la girata parziale.
Art. 2011 Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995).
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la
girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare
di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza
apporne una nuova.
Art. 2012 Obblighi del girante
Salvo diversa disposizione di legge (1797) o clausola contraria risultante dal
titolo, il girante non e obbligato per l`inadempimento della prestazione da
parte dell`emittente.
Art. 2013 Girata per incasso o per procura
Se alla girata e apposta una clausola che importa conferimento di una procura
per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al
titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.
L`emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni
opponibili al girante.
L`efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta
incapacità del girante.
Art. 2014 Girata a titolo di pegno
Se alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il
giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata
da lui fatta vale solo come girata per procura.
L`emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate
sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo
il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell`emittente.
Art. 2015 Cessione del titolo all`ordine
L`acquisto di un titolo all`ordine con un mezzo diverso dalla girata produce
gli effetti della cessione (1260 e seguenti).
Art. 2016 Procedura d`ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore
può farne denunzia al debitore e chiedere l`ammortamento del titolo con
ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile
(Cod. Proc. Civ. 125).
Il ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti essenziali del titolo
e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità
dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l`ammortamento
e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo
non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il
titolo non e ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data
della scadenza.
Il decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al debitore e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione
del decreto libera il debitore.
Art. 2017 Opposizione del detentore
L`opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha
pronunziato l`ammortamento, con citazione da notificarsi (Cod. Proc. Civ. 163,137)
al ricorrente e al debitore.
L`opposizione non e ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria
del tribunale.
Se l`opposizione e respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto
l`ammortamento.
Art. 2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l`opposizione
Durante il termine stabilito dall`art. 2016, il ricorrente può compiere
tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e scaduto
o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione (Cod.
Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Art. 2019 Effetti dell`ammortamento
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall`art. 2016, il titolo non
ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto
l`ammortamento.
Chi ha ottenuto l`ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato
del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione,
può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia
ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Art. 2020 Leggi speciali
Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all`ordine regolati da leggi
speciali in quanto queste non dispongano diversamente.
CAPO IV Dei titoli nominativi
Art. 2021 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all`esercizio del
diritto in esso menzionato per effetto dell`intestazione a suo favore contenuta
nel titolo e nel registro dell`emittente.
Art. 2022 Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l`annotazione del nome
dell`acquirente sul titolo e nel registro dell`emittente o col rilascio di un
nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione
nel registro.
Colui che chiede l`intestazione del titolo a favore di un`altra persona, o il
rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità
e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio
o di un agente di cambio. Se l`intestazione o il rilascio è richiesto
dall`acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante
atto autentico (2703).
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità
dell`emittente.
L`emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo
e esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.
Art. 2023 Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere
trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703) da un notaio o da
un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l`indicazione
del giratario. Se il titolo non e interamente liberato, e necessaria anche la
sottoscrizione del giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell`emittente
fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra
possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere
l`annotazione del trasferimento nel registro dell`emittente.
Art. 2024 Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell`emittente e dei
terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro
(1997).
Per l`annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell`art. 2022.
Art. 2025 Usufrutto
Chi ha l`usufrutto (978 e seguenti) del credito menzionato in un titolo nominativo
ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.
Art. 2026 Pegno
La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo può
farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola ìin
garanzia o altra equivalente (2014).
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non
mediante girata per procura (2013).
Art. 2027 Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l`intestatario
o il giratario di esso può farne denunzia all`emittente e chiedere l`ammortamento
del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all`ordine.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante
il termine stabilito dall`art. 2016 il ricorrente può esercitare i diritti
inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.
L`ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore
verso chi ha ottenuto il nuovo titolo (2019).