Art. 1987 Efficacia delle promesse
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori
dei casi ammessi dalla legge (2821).
Art. 1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore
del quale e fatta dall`onere di provare (2697) il rapporto fondamentale. L`esistenza
di questo si presume fino a prova contraria.
Art. 1989 Promessa al pubblico
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi
si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è
vincolato dalla promessa non appena questa e resa pubblica.
Se alla promessa non e apposto un termine, o questo non risulta dalla natura
o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro
l`anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l`avveramento della situazione
o il compimento dell`azione prevista nella promessa.
Art. 1990 Revoca della promessa
La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato
dall`articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia
resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista
nella promessa si è già verificata o se l`azione è già
stata compiuta.
Art. 1991 Cooperazione di più persone
Se l`azione e stata compiuta da più persone separatamente, oppure se
la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa,
quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.