CAPO I Disposizioni preliminari
Art. 1321 Nozione
Il contratto è l`accordo di due o più parti per costituire, regolare
o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322 Autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi
una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l`ordinamento giuridico.
Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti
Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina
particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si osservano,
in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale
(1334, 1414).
CAPO II Dei requisiti del contratto
Art. 1325 Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono:
1) l`accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2) la causa (1343 e seguenti);
3) l`oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di
nullità (1350 e seguenti).
SEZIONE I Dell`accordo delle parti
Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell`accettazione dell`altra parte (1335).
L`accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in
quello ordinariamente necessario secondo la natura dell`affare o secondo gli
usi.
Il proponente può ritenere efficace l`accettazione tardiva, purché
ne dia immediatamente avviso all`altra parte.
Qualora il proponente richieda per l`accettazione una forma determinata, l`accettazione
non ha effetto se è data in forma diversa.
Un`accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell`accettante
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell`affare o secondo gli
usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto
è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l`esecuzione.
L`accettante deve dare prontamente avviso all`altra parte dell`iniziata esecuzione
e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1328 Revoca della proposta e dell`accettazione
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
Tuttavia, se l`accettante ne ha intrapreso in buona fede l`esecuzione prima
di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo
delle spese e delle perdite subite per l`iniziata esecuzione del contratto.
L`accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a
conoscenza del proponente prima dell`accettazione.
Art. 1329 Proposta irrevocabile
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un
certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell`ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità
(414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura
dell`affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1330 Morte o incapacità dell`imprenditore
La proposta o l`accettazione, quando è fatta dall`imprenditore (2082)
nell`esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l`imprenditore muore
o diviene incapace (1425) prima della conclusione del contratto, salvo che si
tratti di piccoli imprenditori (2082 e seguente) o che diversamente risulti
dalla natura dell`affare o da altre circostanze.
Art. 1331 Opzione
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione
e l`altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della
prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall`art.
1329.
Se per l`accettazione non è stato fissato un termine, questo può
essere stabilito dal giudice (1183).
Art. 1332 Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità
dell`adesione, questa deve essere diretta all`organo che sia stato costituito
per l`attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti
originali.
Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo
per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte
alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla
natura dell`affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è
concluso.
Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono
a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art. 1335 Presunzione di conoscenza
La proposta, l`accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta
a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono
all`indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua
colpa, nell`impossibilità di averne notizia.
Art. 1336 Offerta al pubblico
L`offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto
alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti
diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell`offerta, se è fatta nella stessa forma dell`offerta o
in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha
avuto notizia.
Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,
devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).
Art. 1338 Conoscenza delle cause d`invalidità
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l`esistenza di una causa d`invalidità
del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all`altra parte è
tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua
colpa, nella validità del contratto (1308).
Art. 1339 Inserzione automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme
corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle
clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).
Art. 1340 Clausole d`uso
Le clausole d`uso s`intendono inserite nel contratto, se non risulta che non
sono state volute dalle parti.
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci
nei confronti dell`altro, se al momento della conclusione del contratto questi
le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l`ordinaria diligenza (1370,
2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto,
le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni
di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373)
o di sospenderne l`esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell`altro contraente
decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni
(1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi
(1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie
(Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell`autorità
giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti
per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole
aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario
qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state
cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell`articolo precedente.
SEZIONE II Della causa del contratto
Art. 1343 Causa illecita
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all`ordine
pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art. 1344 Contratto in frode alla legge
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il
mezzo per eludere l`applicazione di una norma imperativa.
Art. 1345 Motivo illecito
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo
esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (788, 14182).
SEZIONE III Dell`oggetto del contratto
Art. 1346 Requisiti
L`oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
(1418).
Art. 1347 Possibilità sopravvenuta dell`oggetto
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) è
valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell`avveramento
della condizione o della scadenza del termine.
Art. 1348 Cose future
La prestazione di cose future (820,1472, 2823) può essere dedotta in
contratto, salvi i particolari divieti della legge (179, 458, 771).
Art. 1349 Determinazione dell`oggetto
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita
a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio,
il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del
terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione
è fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare
se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le
parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo (1421 e
seguenti).
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni
generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
SEZIONE IV Della forma del contratto
Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702
e seguenti), sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812,
2643)
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto
(978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti),
il diritto del concedente e dell`enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati
dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027
e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021
e seguenti);
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove
anni (1571 e seguenti);
9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e
seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri
diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie
(1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari
(2646);
12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative
ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209,
484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543,
1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879,
2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).
Art. 1351 Contratto preliminare
Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto
nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).
Art. 1352 Forme convenzionali
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per
la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta
per la validità di questo (2725).
CAPO III Della condizione nel contratto
Art. 1353 Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l`efficacia o la risoluzione del contratto o di
un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili
E nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una condizione,
sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all`ordine pubblico o
al buon costume (prel. 31).
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se
è risolutiva, si ha come non apposta (634).
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo
del contratto, si osservano, riguardo all`efficacia del patto, le disposizioni
dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall`art. 1419.
Art. 1355 Condizione meramente potestativa
E` nulla l`alienazione di un diritto o l`assunzione di un obbligo subordinata
a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà
dell`alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Art. 1356 Pendenza della condizione
In pendenza della condizione sospensiva l`acquirente di un diritto può
2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).
L`acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza
di questa, esercitarlo, ma l`altro contraente può compiere atti conservativi.
Art. 1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può
disporne in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di disposizione
sono subordinati alla stessa condizione.
Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione
sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza
della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni
dell`altra parte (1175, 1375).
Art. 1359 Avveramento della condizione
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile
alla parte che aveva interesse contrario all`avveramento di essa.
Art. 1360 Retroattività della condizione
Gli effetti dell`avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui
è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti
o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione
debbano essere riportati a un momento diverso (646).
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione
continuata o periodica, l`avveramento di essa, in mancanza di patto contrario,
non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite (1465, 2655).
Art. 1361 Atti di amministrazione
L`avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti
di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione
stessa, spettava l`esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti
sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata (646).
CAPO IV Dell`interpretazione del contratto
Art. 1362 Intenzione dei contraenti
Nell`interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione
delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento
complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo
a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell`atto (1419).
Art. 1364 Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende
che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Art. 1365 Indicazioni esemplificative
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto,
non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può
estendersi lo stesso patto.
Art. 1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).
Art. 1367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso
in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non
ne avrebbero alcuno (1424).
Art. 1368 Pratiche generali interpretative
Le clausole ambigue s`interpretano secondo ciò che si pratica generalmente
nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le clausole
ambigue s`interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo
in cui è la sede dell`impresa.
Art. 1369 Espressioni con più sensi
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere
intese nel senso più conveniente alla natura e all`oggetto del contratto.
Art. 1370 Interpretazione contro l`autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli
o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s`interpretano, nel dubbio,
a favore dell`altro.
Art. 1371 Regole finali
Qualora, nonostante l`applicazione delle norme contenute in questo capo (1362
e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso
meno gravoso per l`obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che
realizzi l`equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo
oneroso.
CAPO V Degli effetti del contratto
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 1372 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla
legge (1671, 2227).
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla
legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art. 1373 Recesso unilaterale
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto,
tale facoltà può essere esercitata finché il contratto
non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può
essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti,
1671, 2227).
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso,
questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E` salvo in ogni caso il patto contrario.
Art. 1374 Integrazione del contratto
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma
anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza,
secondo gli usi e l`equità.
Art. 1375 Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).
Art. 1376 Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale
ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto
si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente
manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644, 2684, 2808-2).
Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche
se omogenee, si applica la disposizione dell`articolo precedente, ancorché,
per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo
nel genere, la proprietà si trasmette con l`individuazione fatta d`accordo
tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono
essere trasportate da un luogo a un altro, l`individuazione avviene anche mediante
la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1379 Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti,
e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di
tempo (965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti
(1260).
Art. 1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto
personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente
che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello
che ha il titolo di data certa (2704) anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e seguenti).
Art. 1381 Promessa dell`obbligazione o del fatto del terzo
Colui che ha promesso l`obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto
a indennizzare l`altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie
il fatto promesso.
SEZIONE II Della clausola penale e della caparra
Art. 1382 Effetti della clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso d`inadempimento o di ritardo nell`adempimento
(1218), uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha
l`effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è
stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (1223).
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art. 1383 Divieto di cumulo
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la
penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Art. 1384 Riduzione della penale
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l`obbligazione
principale è stata eseguita in parte ovvero se l`ammontare della penale
è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all`interesse che il
creditore aveva all`adempimento (1181, 1526-2, att. 163).
Art. 1385 Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all`altra,
a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose
fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata
alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l`altra può
recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece
la parte che l`ha ricevuta, l`altra può recedere dal contratto ed esigere
il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l`esecuzione
o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno
è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
Art. 1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe
le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio
di quella che ha ricevuta.
CAPO VI Della Rappresentanza
Art. 1387 Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360,
424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall`interessato.
Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell`interesse del rappresentato,
nei limiti delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente effetto
nei confronti del rappresentato.
Art. 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando la rappresentanza è conferita dall`interessato, per la validità
del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità
di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto
del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471).
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante
è necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.
Art. 1390 Vizi della volontà
Il contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se è
viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda
elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile
solo se era viziata la volontà di questo.
Art. 1391 Stati soggettivi rilevanti
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza
o d`ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante,
salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi
dello stato d`ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art. 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte
per il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396
e seguenti).
Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi
giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto,
che gliene dia una copia da lui firmata.
Art. 1394 Conflitto d`interessi
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d`interessi col rappresentato
può essere annullato (1441 e seguenti) su domanda del rappresentato,
se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art. 1395 Contratto con se stesso
E` annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante conclude
con se stesso, in proprio o come rappresentante di un`altra parte, a meno che
il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del
contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto
d`interessi (1735).
L`impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).
Art. 1396 Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza
dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi,
se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto
(19, 2266).
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall`interessato
(1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397 Restituzione del documento della rappresentanza
Il rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi
poteri, quando questi sono cessati.
Art. 1398 Rappresentanza senza potere
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo
i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno
che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella
validità del contratto (1338, 1890, 2822).
Art. 1399 Ratifica
Nell`ipotesi prevista dall`articolo precedente, il contratto può essere
ratificato dall`interessato, con l`osservanza delle forme prescritte per la
conclusione di esso (1350, 2725).
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono d`accordo
sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l`interessato a pronunziarsi sulla ratifica
assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s`intende
negata (1712).
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art. 1400 Speciali forme di rappresentanza
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono
regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
CAPO VII Del contratto per persona da nominare
Art. 1401 Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte può riservarsi
la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare
i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Art. 1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all`altra parte nel termine
di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito
un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall`accettazione
della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Art. 1403 Forme e pubblicità
La dichiarazione di nomina e la procura o l`accettazione della persona nominata
non hanno effetto (2725) se non rivestono la stessa forma che le parti hanno
usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità
(2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione
di nomina, con l`indicazione dell`atto di procura o dell`accettazione della
persona nominata.
Art. 1404 Effetti della dichiarazione di nomina
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona
nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con
effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Art. 1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito
dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti
originari (1762).
CAPO VIII Della cessione del contratto
Art. 1406 Nozione
Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da
un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora
eseguite, purché l`altra parte vi consenta.
Art. 1407 Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l`altra sostituisca a se un terzo
nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei
suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata (Cod. Proc. Civ.
137) o in cui essa l`ha accettata (1264).
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è
inserita la clausola ìall`ordine o altra equivalente, la girata
(2009) del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del
girante.
Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto
dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente,
può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le
obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia
al cedente dell`inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello
in cui l`inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al
risarcimento del danno (1223).
Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti
dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che
ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (1325,
1266).
Se il cedente assume la garanzia dell`adempimento del contratto, egli risponde
come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto (1936, 1942, 1944
e seguenti).
CAPO IX Del contratto a favore di terzi
Art. 1411 Contratto a favore di terzi
E` valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo stipulante
vi abbia interesse (1174).
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per
effetto della stipulazione.
Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante,
finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente,
di volerne profittare (1920 e seguenti).
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne,
la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti
dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
Art. 1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante,
questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria
(587) e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che,
in quest`ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere
di revoca (1921).
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi
premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato
o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art. 1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto
dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti
tra promittente e stipulante.
CAPO X Della simulazione
Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente,
ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i
requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati
a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante
e il destinatario (164).
Art. 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione (164) non può essere opposta né dalle parti contraenti,
né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi
che in buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi
gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione (2652).
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa
pregiudica i loro diritti (1372, 1417).
Art. 1416 Rapporti con i creditori
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del
titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni
che furono oggetto del contratto simulato (2910 e seguenti).
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica
i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente,
sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore (2704) all`atto
simulato.
Art. 1417 Prova della simulazione
La prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione è ammissibile
senza limiti (164), se la domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora
sia diretta a far valer l`illiceità del contratto dissimulato (1343 e
seguenti, 1354), anche se è proposta dalle parti (164).
CAPO XI Della nullità del contratto
Art. 1418 Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo
che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati
dall`art. 1325, l`illiceità della causa (1343), l`illiceità dei
motivi nel caso indicato dall`art. 1345 e la mancanza nell`oggetto dei requisiti
stabiliti dall`art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla
legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e
seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art. 1419 Nullità parziale
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole
importa la nullità dell`intero contratto, se risulta che i contraenti
non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è
colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto,
quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339,
1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Art. 1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna
sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce
il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto,
salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
Art. 1421 Legittimazione all`azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta
valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d`ufficio dal
giudice.
Art. 1422 Imprescrittibilità dell`azione di nullità
L`azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione,
salvi gli effetti dell`usucapione (1158 e seguenti) e della prescrizione delle
azioni di ripetizione (2934 e seguenti).
Art. 1423 Inammissibilità della convalida
Il contratto nullo non può essere convalidato (1444), se la legge non
dispone diversamente (799).
Art. 1424 Conversione del contratto nullo
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso,
del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo
allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto
se avessero conosciuto la nullità (1367).
CAPO XII Dell`annullabilità del contratto
SEZIONE I Dell`incapacità
Art. 1425 Incapacità delle parti
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace
di contrattare (1441 e seguenti).
E` parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall`art.
428, il contratto stipulato da persona incapace d`intendere o di volere (1191,
1934 e seguente).
Art. 1426 Raggiri usati dal minore
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato
la sua minore età (2); ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere
maggiorenne non è di ostacolo all`impugnazione del contratto.
SEZIONE II Dei vizi del consenso
Art. 1427 Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto
con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere l`annullamento
del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).
Art. 1428 Rilevanza dell`errore
L`errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale
ed è riconoscibile dall`altro contraente.
Art. 1429 Errore essenziale
L`errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull`oggetto del contratto;
2) quando cade sull`identità dell`oggetto della prestazione ovvero sopra
una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione
alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull`identità o sulle qualità della persona dell`altro
contraente, sempre che l`una o le altre siano state determinanti del consenso
(122);
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica
o principale del contratto (1969).
Art. 1430 Errore di calcolo
L`errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo
a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia
stato determinante del consenso.
Art. 1431 Errore riconoscibile
L`errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle
circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona
di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.
Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato
La parte in errore non può domandare l`annullamento del contratto se,
prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l`altra offre di eseguirlo in
modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva
concludere.
Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui
l`errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata
inesattamente trasmessa dalla persona o dall`ufficio che ne era stato incaricato
(2706).
Art. 1434 Violenza
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata
da un terzo.
Art. 1435 Caratteri della violenza
La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata
è da farle temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto è
notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all`età, al sesso e alla
condizione delle persone.
Art. 1436 Violenza diretta contro terzi
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente
o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l`annullamento del contratto è
rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Art. 1437 Timore riverenziale
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento
del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art. 1439 Dolo
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati
da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l`altra parte non
avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile
se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art. 1440 Dolo incidente
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è
valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse;
ma il contraente in mala fede risponde dei danni (2056).
SEZIONE III Dell`azione di annullamento
Art. 1441 Legittimazione
L`annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel
cui interesse è stabilito dalla legge.
L`incapacità del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione
legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Art. 1442 Prescrizione
L`azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761, 775).
Quando l`annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità
legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui è cessata
la violenza, è stato scoperto l`errore o il dolo, è cessato lo
stato d`interdizione o d`inabilitazione (429), ovvero il minore ha raggiunto
la maggiore età (2).
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto
(428, 775, 1326).
L`annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l`esecuzione
del contratto, anche se è prescritta l`azione per farla valere.
Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto è annullato per incapacità (1425) di uno dei contraenti,
questi non è tenuto a restituire all`altro la prestazione ricevuta se
non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).
Art. 1444 Convalida
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale
spetta l`azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del
contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s`intende
convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l`azione
di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di
annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l`esegue non è in condizione di concludere
validamente il contratto (1423,1451).
Art. 1445 Effetti dell`annullamento nei confronti dei terzi
L`annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i
diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25, 2377, 2652, 2824;
att. 165).
Art. 1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall`art. 1420 l`annullabilità che riguarda il
vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo
che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
CAPO XIII Della rescissione del contratto
Art. 1447 Contratto concluso in istato di pericolo
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique,
per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), può essere
rescisso sulla domanda (2652) della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze,
assegnare un equo compenso all`altra parte per l`opera prestata.
Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella
dell`altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una
parte, del quale l`altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata
può domandare la rescissione del contratto.
L`azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del
valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva
al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934,
1970).
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e
seguenti).
Art. 1449 Prescrizione
L`azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto;
ma se il fatto costituisce reato, si applica l`ultimo comma dell`art. 2947.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via
di eccezione quando l`azione è prescritta.
Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla
offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
Art. 1451 L`inammissibilità della convalida
Il contratto rescindibile non può essere convalidato.
Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1757),
salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (2652).
CAPO XIV Della risoluzione del contratto
SEZIONE I - Della risoluzione per inadempimento
Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie
le sue obbligazioni, l`altro può a sua scelta chiedere l`adempimento
o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento
del danno (1223 e seguenti).
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è
stato promosso per ottenere l`adempimento; ma non può più chiedersi
l`adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l`inadempiente
non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 Diffida ad adempiere
Alla parte inadempiente l`altra può intimare per iscritto di adempiere
in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine,
il contratto s`intenderà senz`altro risoluto (1662,1901).
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa
pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli
usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è
risoluto di diritto.
Art. 1455 Importanza dell`inadempimento
Il contratto non si può risolvere se l`inadempimento di una delle parti
ha scarsa importanza, avuto riguardo all`interesse dell`altra (1522 e seguenti,
1564 e seguente, 1668, 1901).
Art. 1456 Clausola risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel
caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità
stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata
dichiara all`altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi
essenziale all`interesse dell`altra, questa, salvo patto o uso contrario, se
vuole esigerne l`esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia
all`altra parte entro tre giorni (2964).
In mancanza, il contratto s`intende risoluto di diritto anche se non è
stata espressamente pattuita la risoluzione.
Art. 1458 Effetti della risoluzione
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le
parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica, riguardo
quali l`effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite
(1360).
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda
di risoluzione (2652; att. 165).
Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall`art. 1420 l`inadempimento di una delle parti non
importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione
mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1460 Eccezione d`inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può
rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l`altro non adempie o non offre
di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l`adempimento
siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).
Tuttavia non può rifiutarsi l`esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze,
il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).
Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Ciascun contraente può sospendere l`esecuzione della prestazione da lui
dovuta, se le condizioni patrimoniali dell`altro sono divenute tali da porre
in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia
prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).
Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre
eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto
per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di annullabilità
(1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che
concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo,
se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).
SEZIONE II Dell`impossibilità sopravvenuta
Art. 1463 Impossibilità totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione dovuta (1256) non può chiedere
la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta,
secondo le norme relative alla ripetizione dell`indebito (2033 e seguenti).
Art. 1464 Impossibilità parziale
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile
(1258), l`altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione
da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia
un interesse apprezzabile all`adempimento parziale (1181).
Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata
ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento della
cosa per una causa imputabile all`alienante non libera l`acquirente dall`obbligo
di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata
consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l`effetto traslativo o costitutivo
sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere,
l`acquirente non è liberato dall`obbligo di eseguire la controprestazione,
se l`alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata
(1378).
L`acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento
era sottoposto a condizione sospensiva e l`impossilità è sopravvenuta
prima che si verifichi la condizione (1360).
Art. 1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall`art. 1420 impossibilità della prestazione
(1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle
altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
SEZIONE III Dell`eccessiva onerosità
Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita,
se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa
per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che
deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con
gli effetti stabiliti dall`art. 1458 (att. 168).
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità
rientra nell`alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla
offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664,
1923).
Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell`ipotesi prevista dall`articolo precedente, se si tratta di un contratto
nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere
una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità
di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Art. 1469 Contratto aleatorio
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per
loro natura (1879) o per volontà delle parti (1448, 1472).
CAPO XIV bis Dei contratti del consumatore
(Questo Capo è stato aggiunto dall`art. 25 della L. 6 febbraio 1996,
n. 52)
Art. 1469 bis Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto. (1)
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la
persona fisica che agisce per scopi estranei all`attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta Il professionista è la persona fisica
o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale
o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto
o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso
di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un`omissione
del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti
del professionista o di un`altra parte in caso di inadempimento totale o parziale
o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l`opponibilità da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato
nei confronti di quest`ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l`esecuzione della
prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5) Consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest`ultimo non conclude il contratto e ne recede, senza prevedere
il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma
corrisposta se é quest`ultimo a non concludere il contratto oppure a
recedere;
6) imporre al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell`adempimento
il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale
o altro titolo equivalente d`importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà
di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere
anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo
per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere
dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
10) prevedere l`estensione dell`adesione del consumatore a clausole che non
ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente la clausola del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento
della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio
senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale é eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità
del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli
il diritto esclusivo d`interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l`adempimento
delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere l`opponibilità dell`eccezione d`inadempimento
da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto anche nel caso di preventivo consenso dal consumatore,
qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest`ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà
di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell`autorità giudiziaria,
limitazioni all`allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell`onere
della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i
terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località
diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l`alienazione di un diritto o l`assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà
del professionista a fronte di un`obbligazione immediatamente efficace del consumatore.
E` fatto salvo il disposto dell`articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servivi finanziari a tempo indeterminato
il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:
1) recedere qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone
immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto,
preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere
dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista
può modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un giustificato
motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso d`interesse o
l`importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente
convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di
recedere dai contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi
ad oggetto valori mobiliari strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi
il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice
di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista,
nonché la compravendita di valuta estera di assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione
dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità
di variazione siano espressamente descritte.
Note:
(1) Comma modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Art. 1469 ter Accertamento della vessatorietà delle clausole
La vessatorietà di una clausola é valutata tenendo conto della
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle
circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole
del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione
dell`oggetto dei contratto, né all`adeguatezza del corrispettivo dei
beni e dei servizi purché tali elementi siano individuati in modo chiaro
e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero
che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell`Unione europea o l`Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto
di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti
per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe
sul professionista l`onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola,
malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto
di specifica trattativa con il consumatore.
Art. 1469 quater Forma e interpretazione
Nel caso di conflitti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte
al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo
chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l`interpretazione più
favorevole al consumatore.
La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all`articolo
1469-sexies. (1)
Note:
(1) Comma aggiunto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Art. 1469 quinquies Inefficacia
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469 bis e 1469 ter
sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso
di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto o da un`omissione
del professionista;
2) escludere o limitare le azioni dei consumatore nei confronti del professionista
o di un`altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento
inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l`adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto
di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
L` inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere
rilevata d`ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni
che ha subito in conseguenza della declaratoria d`inefficacia delle clausole
dichiarate abusive.
é inefficace ogni clausola contrattuale che prevedendo l`applicabilità
al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l`effetto
di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove
il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di
uno Stato membro dell`Unione europea. (1)
Note:
(1) Comma modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Art. 1469 sexies Azione inibitoria
Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio
il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano
l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente
che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività
ai sensi del presente capo. (1)
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza,
ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o
più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
Nota:
(1) Comma modificato dalla legge 03 febbraio 2003, n. 14.