TITOLO I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO I Disposizioni preliminari
Art. 1173 Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto illecito (2043
e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (433 e seguenti,
651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità
dell`ordinamento giuridico.
Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell`obbligazione deve essere suscettibile
di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale,
del creditore (1256 e seguente, 1411 e seguenti).
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza
(1337, 1358).
CAPO II Dell`adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I Dell`adempimento in generale
Art. 1176 Diligenza nell`adempimento
Nell`adempiere l`obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre
di famiglia (703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).
Nell`adempimento delle obbligazioni inerenti all`esercizio di un`attività
professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell`attività
esercitata (1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).
Art. 1177 Obbligazione di custodire
L`obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla
fino alla consegna.
Art. 1178 Obbligazione generica
Quando l`obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto
nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla
media (664).
Art. 1179 Obbligo di garanzia
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo
e la forma, può prestare a sua scelta un`idonea garanzia reale o personale
(1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod. Proc. Civ. 1 19).
Art. 1180 Adempimento del terzo
L`obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà
del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente
la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l`adempimento offertogli dal terzo,
se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181 Adempimento parziale
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione
e divisibile (1314 e seguenti, 1384), salvo che la legge o gli usi dispongano
diversamente.
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1182 Luogo dell`adempimento
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato
dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della
prestazione (1774) o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono
(att. 159).
L`obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta
nel luogo in cui si trovava la cosa quando l`obbligazione è sorta (1510).
L`obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta
al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della scadenza (1209, 1219, 1498).
Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è
sorta l`obbligazione è ciò rende più gravoso l`adempimento,
il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento
al proprio domicilio.
Negli altri casi l`obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore
ha al tempo della scadenza (att. 159).
Art. 1183 Tempo dell`adempimento
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita,
il creditore può esigerla immediatamente (1219-2). Qualora tuttavia,
in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo
o il luogo dell`esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di
accordo delle parti, è stabilito dal giudice (1331, 1817).
Se il termine per l`adempimento è rimesso alla volontà del debitore,
spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è
rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato
su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Art. 1184 Termine
Se per l`adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore
del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi
(1563, 1771, 1816).
(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1185 Pendenza del termine
Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza (1206),
salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non può ripetere (2034) ciò che ha pagato
anticipatamente, anche se ignorava l`esistenza del termine. In questo caso però
egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui
il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato (2041).
Art. 1186 Decadenza dal termine
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può
esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente
o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato
le garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313, 1844, 1850, 1867 e seguente,
1877, 2743).
Art. 1187 Computo del termine
Il termine fissato per l`adempimento delle obbligazioni è computato secondo
le disposizioni dell`art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo
si osserva se non vi sono usi diversi.
E` salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Art. 1188 Destinatario del pagamento
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero
alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice
a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore,
se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).
Art. 1189 Pagamento al creditore apparente
Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a riceverlo
in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in
buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero
creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell`indebito (2033
e seguenti).
Art. 1190 Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357, 374, 394,
424) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato
è stato rivolto a vantaggio dell`incapace (1443, 2726).
Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il
pagamento a causa della propria incapacità (193-3, 1950, 2034).
Art. 1192 Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non
poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose
di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo,
salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).
Art. 1193 Imputazione del pagamento
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può
dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito
scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più
debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più
debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l`imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente,
1249, 2726).
Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che
agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d`interessi deve essere imputato prima
agli interessi.
Art. 1195 Quietanza con imputazione
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore
ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere
un`imputazione diversa, se non vi è stato dolo (1439) o sorpresa da parte
del creditore (2726).
Art. 1196 Spese del pagamento
Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215, 1245, 1475).
Art. 1197 Prestazione in luogo dell`adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella
dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta
(1320). In questo caso l`obbligazione si estingue quando la diversa prestazione
è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un
altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l`evizione e per
i vizi della cosa secondo le norme della vendita (1483 e seguenti, 1490 e seguenti),
salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento
del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell`adempimento
Quando in luogo dell`adempimento è ceduto un credito (1260), l`obbligazione
si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà
delle parti (2928).
E` salvo quanto è disposto dal secondo comma dell`art. 1267.
Art. 1199 Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore,
rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul titolo, se questo non è
restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli
interessi.
Art. 1200 Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei
beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque
ne limiti la disponibilità.
SEZIONE II Del pagamento con surrogazione
Art. 1201 Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei
propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e
contemporaneamente al pagamento.
Art. 1202 Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore, che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o altra cosa fungibile
al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del
creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa (2704);
2) che nell`atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione
della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza
della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore
non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
Art. 1203 Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga
un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi
privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell`acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del
prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l`immobile
è ipotecato (2866);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento
del debito (754 e seguenti), aveva interesse di soddisfarlo (1299, 2871);
4) a vantaggio dell`erede con beneficio d`inventario (484 e seguenti), che paga
con danaro proprio i debiti (490) ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796,
1949).
Art. 1204 Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro
i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo
comma dell`art. 1263.
Art. 1205 Surrogazione parziale
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono
nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo
patto contrario.
SEZIONE III Della mora del creditore
Art. 1206 Condizioni
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il
pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie
quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l`obbligazione
(att. 160).
Art. 1207 Effetti
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l`impossibilità
della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e
seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti
(820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora
(1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa
dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell`offerta, se questa è
successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc.
Civ. 324) o se è accettata dal creditore.
Art. 1208 Requisiti per la validità dell`offerta
Affinché l`offerta sia valida è necessario:
l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà
di ricevere per lui (1188 e seguenti);
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti
o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide,
con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l`obbligazione (1353
e seguenti)
6) che l`offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182);
7) che l`offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato
(att. 73 e seguenti).
Il debitore può subordinare l`offerta al consenso del creditore necessario
per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne
limitano la disponibilità (1200; Cod. Proc. Civ. 678).
Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione
Se l`obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili
da consegnare al domicilio del creditore, l`offerta deve essere reale (att.
73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l`offerta
consiste nell`intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui
notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ.
137 e seguenti).
Art. 1210 Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l`offerta reale o non si presenta per ricevere
le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il
deposito (att. 77, 78).
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è
dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può
più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
Art. 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le
spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l`offerta reale
o l`intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle
nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo (2797; Cod.
Proc. Civ. 529 e seguenti).
Art. 1212 Requisiti del deposito
Per la validità del deposito è necessario:
1) che sia stato preceduto da un`intimazione notificata al creditore e contenente
l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà
depositata (att. 744);
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti
fino al giorno dell`offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza,
dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti
la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore
o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito (att. 78; Cod.
Proc. Civ. 126);
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito
gli sia notificato con l`invito a ritirare la cosa depositata (att. 73).
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso
un istituto di credito (att. 73, 76, 251).
Art. 1213 Ritiro del deposito
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato
accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Se, dopo l`accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza
che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito,
egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori,
né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano
il credito (2878).
Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d`uso anziché in
quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano
dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell`art. 1212 (att. 73-1,
77), se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido
con sentenza passata in giudicato.
Art. 1215 Spese
Quando l`offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico
del creditore.
Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Se deve essere consegnato un immobile, l`offerta consiste nella intimazione
al creditore di prenderne possesso. L`intimazione deve essere fatta nella forma
prescritta dal secondo comma dell`art. 1209 (att. 73, 75).
Il debitore, dopo l`intimazione al creditore, può ottenere dal giudice
la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento
in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att. 79).
Art. 1217 Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora
mediante l`intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che
sono da parte sua necessari per renderla possibile (att. 80).
L`intimazione può essere fatta nelle forme d`uso (2931).
CAPO III Dell`inadempimento delle obbligazioni
Art. 1218 Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784,
1787, 1805-2, 1821) che l`inadempimento o il ritardo è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(1256; att. 160).
Art. 1219 Costituzione in mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta
per iscritto (1308; att. 160).
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l`obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita
al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore,
gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta
per iscritto, e decorsi otto giorni dall`intimazione o dalla richiesta.
Art. 1220 Offerta non formale
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha
fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate
nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l`abbia rifiutata
per un motivo legittimo.
Art. 1221 Effetti della mora sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che
l`oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la
perdita di essa non libera chi l`ha sottratta dall`obbligo di restituirne il
valore.
Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni
fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
Art. 1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l`inadempimento o per il ritardo deve comprendere
così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto
ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).
Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (1277 e seguenti),
sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti
precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.
Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale
(1284), gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore spetta l`ulteriore
risarcimento Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura
degli interessi moratori.
Art. 1225 Prevedibilità del danno
Se l`inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento
è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta
l`obbligazione.
Art. 1226 Valutazione equitativa del danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).
Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito secondo la gravità della colpa e l`entità delle
conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l`ordinaria diligenza (2056 e seguenti).
Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell`adempimento dell`obbligazione
si vale dell`opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità
E` nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità
del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784,
1838, 1900).
E` nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero
o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore
o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da
norme di ordine pubblico (prel. 31).
CAPO IV Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall`adempimento
SEZIONE I Della novazione
Art. 1230 Novazione oggettiva
L`obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all`obbligazione originaria
una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà di estinguere l`obbligazione precedente deve risultare in
modo non equivoco.
Art. 1231 Modalità che non importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l`apposizione o l`eliminazione
di un termine è ogni altra modificazione accessoria dell`obbligazione
non producono novazione.
Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se
le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito (2878).
Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con
effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del
credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che
fa la novazione.
Art. 1234 Inefficacia della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva l`obbligazione originaria
(2881).
Qualora l`obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 e seguenti),
la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo
debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).
Art. 1235 Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato,
si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 e seguenti).
SEZIONE II Della remissione
Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l`obbligazione
quando è comunicata al debitore (1334), salvo che questi dichiari in
un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore
al debitore, costituisce prova della liberazione (2726) anche rispetto ai condebitori
in solido (1301).
Se il titolo del credito è in forma pubblica (2699), la consegna volontaria
della copia spedita in forma esecutiva (2714; Cod. Proc. Civ. 475) fa presumere
la liberazione, salva la prova contraria (2697).
Art. 1238 Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell`obbligazione non fa presumere la remissione del
debito.
Art. 1239 Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (1936, 1945).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la
parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito
la liberazione, essi rimangono obbligati per l`intero.
Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata
da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio
del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l`adempimento dell`obbligazione.
SEZIONE III Della compensazione
Art. 1241 Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l`una verso l`altra, i due debiti si estinguono
per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono
(2917).
Art. 1242 Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il
giudice non può rilevarla d`ufficio.
La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se non era
compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma
di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che
sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile
e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per
la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la
condanna per il credito liquido fino all`accertamento del credito opposto in
compensazione.
Art. 1244 Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla
compensazione.
Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare
le spese del trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).
Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell`uno o dell`altro debito,
eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente
spogliato (1168);
2) di credito per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti) o date
in comodato (1803 e seguenti);
3) di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ. 545);
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).
Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore
ha verso il debitore principale (1945).
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un`ipoteca o un pegno (2859,
2870).
Art. 1248 Inopponibilità della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore
ha fatto delle sue ragioni a un terzo (1263 e seguente), non può opporre
al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (1272,
2805).
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la
compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Art. 1249 Compensazione di più debiti
Quando una persona ha verso un`altra più debiti compensabili, si osservano
per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell`art. 1193.
Art. 1250 Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato
diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti (2917).
Art. 1251 Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può
più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie
a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l`esistenza di questo per
giusti motivi.
Art. 1252 Compensazione volontaria
Per volontà delle parti può avere luogo compensazione anche se
non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
SEZIONE IV Della confusione
Art. 1253 Effetti della confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono (470, 490)
nella stessa persona, l`obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato
garanzia per il debitore sono liberati.
Art. 1254 Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti
di usufrutto o di pegno sul credito (2917).
Art. 1255 Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore (1936)
e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore
vi abbia interesse.
SEZIONE V Dell`impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al
debitore
Art. 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L`obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore,
la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti).
Se l`impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché
essa perdura, non è responsabile del ritardo nell`adempimento. Tuttavia
l`obbligazione si estingue se l`impossibilità perdura fino a quando,
in relazione al titolo dell`obbligazione o alla natura dell`oggetto, il debitore
non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione
ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla (1174).
Art. 1257 Smarrimento di cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta
impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato
il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni
del secondo comma dell`articolo precedente.
Art. 1258 Impossibilità parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si
libera dall`obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è
rimasta possibile (1464, 2175).
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata,
questa ha subìto un deterioramento, o quando residua alcunché
dal perimento totale della cosa (994 e seguenti).
Art. 1259 Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta
impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti
al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l`impossibilità (1203),
e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito
a titolo di risarcimento (1780).
CAPO V Della cessione dei crediti
(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, Factoring)
Art. 1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito
(1198) anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia
carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge
(323, 447, 1823).
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non
è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al
tempo della cessione.
Art. 1261 Divieti di cessione
I magistrati dell`ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori
e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di
diritti sui quali è sorta contestazione davanti l`autorità giudiziaria
di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto
pena di nullità e dei danni (1421 e seguenti, 2043).
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni
ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa
di beni posseduti dal cessionario.
Art. 1262 Documenti probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito
che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto
a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei documenti.
Art. 1263 Accessori del credito
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con
i privilegi, con le garanzie personali e reali (2843) e con gli altri accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente,
il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane
custode del pegno (1204).
Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti scaduti (820 e seguente).
Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l`ha
accettata o quando gli è stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non
è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell`avvenuta cessione (1978, 2559).
Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse,
prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per prima al debitore,
o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa
(2704), ancorché essa sia di data posteriore (2559).
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione
di usufrutto o di pegno (1978, 2914).
Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire
l`esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere
esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo
nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia
per l`evizione (797).
Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto
la garanzia (2255). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto,
deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione
e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, è
risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità
del cedente è senza effetto (1421 e seguente).
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa,
se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è
dipesa da negligenza del cessionario nell`iniziare o nel proseguire le istanze
contro il debitore stesso (1198).
CAPO VI Della delegazione, dell`espromissione e dell`accollo
Art. 1268 Delegazione cumulativa
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso
il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione,
salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (1274 e seguenti).
Tuttavia il creditore che ha accettato l`obbligazione del terzo non può
rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l`adempimento.
Art. 1269 Delegazione di pagamento
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può
obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l`abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare
l`incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi. gli usi
diversi.
Art. 1270 Estinzione della delegazione
Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non
abbia assunto l`obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito
il pagamento a favore di questo.
Il delegato può assumere l`obbligazione o eseguire il pagamento a favore
del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del
delegante.
Art. 1271 Eccezioni opponibili dal delegato
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi
rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre
al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni
che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra
delegante e delegatario.
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto
tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso
riferimento.
Art. 1272 Espromissione
Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il creditore
il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore
non dichiara espressamente di liberare quest`ultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al
creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre
il debitore originario, se non sono personali a quest`ultimo e non derivano
da fatti successivi all`espromissione. Non può opporgli la compensazione
che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata
prima dell`espromissione.
Art. 1273 Accollo
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell`altro,
il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione
a suo favore (1411).
L`adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se
ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore
dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido
col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla
stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al
creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l`assunzione è
avvenuta (1413).
Art. 1274 Insolvenza del nuovo debitore
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario,
non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne
abbia fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in
confronto del creditore, il debitore originario non è liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all`accollo
stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione
espressa della stipulazione.
Art. 1275 Estinzione delle garanzie
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono
le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente
a mantenerle (1232, 2878).
Art. 1276 Invalidità della nuova obbligazione
Se l`obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata
nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l`obbligazione
di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate
da terzi (2881).
CAPO VII Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE I Delle obbligazioni pecuniarie
Art. 1277 Debito di somma di danaro
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato
al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso
legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata
per valore alla prima.
Art. 1278 Debito di somma di monete non aventi corso legale
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale
nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso
del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento
(1182).
Art. 1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
La disposizione dell`articolo precedente non si applica, se la moneta non avente
corso legale nello Stato è indicata con la clausola ìeffettivo
o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell`obbligazione non sia possibile
procurarsi tale moneta.
Art. 1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se
così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché
la moneta avesse corso legale al tempo in cui l`obbligazione fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso,
o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta
corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta
aveva al tempo in cui l`obbligazione fu assunta.
Art. 1281 Leggi speciali
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i princìpi
derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi fuori
del territorio dello Stato.
Art. 1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno
diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (2948 n. 4;
Cod. Proc. Civ.161).
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587) non producono
interessi se non dalla costituzione in mora (1219).
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire,
non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese
abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto
del godimento.
Art. 1283 Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi
solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore
alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei
mesi (att. 162).
Art. 1284 Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3,5
per cento in ragione d`anno.
Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell`anno precedente a quello
cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla
base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell`anno. Qualora
entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane
invariato per l`anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non
ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).
Nota:
Gli interessi legali sono stati modificati dal D.M. 24 aprile 2000, n. 340 con
decorrenza 1° gennaio 2001.
SEZIONE II Delle obbligazioni alternative
Art. 1285 Obbligazione alternativa
Il debitore di un`obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due
prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore
a ricevere parte dell`una e parte dell`altra (1181).
Art. 1286 Facoltà di scelta
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore
o ad un terzo (665).
La scelta diviene irrevocabile con l`esecuzione di una delle due prestazioni,
ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all`altra parte, o ad entrambe
se la scelta è fatta da un terzo (666).
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può
fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito,
essa è fatta dal giudice (att. 81).
Art. 1287 Decadenza dalla facoltà di scelta
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue
alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l`esercita nel
termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest`ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli,
essa è fatta dal giudice (631, 664; att. 81).
Art. 1288 Impossibilità di una delle prestazioni
L`obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni
non poteva formare oggetto di obbligazione (1346 e seguenti) o se è divenuta
impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti (1256 e seguenti).
Art. 1289 Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Quando la scelta spetta al debitore, l`obbligazione alternativa diviene semplice,
se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile.
Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il
debitore è liberato dall`obbligazione, qualora non preferisca eseguire
l`altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall`obbligazione,
se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo
che questi preferisca esigere l`altra prestazione e risarcire il danno. Se dell`impossibilità
deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l`altra prestazione
o esigere il risarcimento del danno (1223).
Art. 1290 Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e il debitore
debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l`equivalente di quella
che è divenuta impossibile per l`ultima, se la scelta spettava a lui.
Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l`equivalente
dell`una o dell`altra.
Art. 1291 Obbligazione con alternativa multipla
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni
dedotte in obbligazione sono più di due.
SEZIONE III Delle obbligazioni in solido
Art. 1292 Noziène della solidarietà
L`obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per
la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all`adempimento
per la totalità e l`adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure
quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l`adempimento
dell`intera obbligazione e l`adempimento conseguito da uno di essi libera il
debitore verso tutti i creditori.
Art. 1293 Modalità varie dei singoli rapporti
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori
siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia
tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
Art. 1294 Solidarietà tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta
diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682, 1944, 1948, 2150, 2268,
2304, 2513, 2670).
Art. 1295 Divisibilità tra gli eredi
Salvo patto contrario, l`obbligazione si divide (1261, 1318) tra gli eredi di
uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive
quote (752, 754).
Art. 1296 Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all`uno o all`altro dei creditori in solido,
quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (Cod.
Proc. Civ. 163).
Art. 1297 Eccezioni personali
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni
personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni
personali agli altri creditori.
Art. 1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Nei rapporti interni l`obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori
o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell`interesse esclusivo
di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Art. 1299 Regresso tra condebitori
Il debitore in solido che ha pagato l`intero debito può ripetere dai
condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo
tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (754, 755).
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo
interesse l`obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).
Art. 1300 Novazione
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri
debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo
dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest`ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha
effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti,
1268 e seguenti).
Art. 1301 Remissione
La remissione (1236 e seguenti) a favore di uno dei debitori in solido libera
anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto
verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito
da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito
la remissione.
Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera
il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.
Art. 1302 Compensazione
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione (1241 e
seguenti) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte
di quest`ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione
ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la
parte di questo.
Art. 1303 Confusione
Se nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualità di creditore
e di debitore in solido, l`obbligazione degli altri debitori si estingue per
la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore
in solido, l`obbligazione si estingue per la parte di questo.
Art. 1304 Transazione
La transazione (1965 e seguenti) fatta dal creditore con uno dei debitori in
solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano
di volerne profittare.
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore,
la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi
non dichiarano di volerne profittare.
Art. 1305 Giuramento
Il giuramento (2736 e seguenti) sul debito e non sul vincolo solidale, deferito
da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido
al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore
o uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore
o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore
in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato
deferito.
Art. 1306 Sentenza
La sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido,
o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri
debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra
ragioni personali al condebitore, gli altri creditori possono farla valere contro
il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno
di essi.
Art. 1307 Inadempimento
Se l`adempimento dell`obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile
a uno o più condebitori (1218), gli altri condebitori non sono liberati
dall`obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il
creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore
o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Art. 1308 Costituzione in mora
La costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha effetto
riguardo agli altri, salvo il disposto dell`art. 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido
giova agli altri.
Art. 1309 Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto
riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei
creditori in solido, giova agli altri.
Art. 1310 Prescrizione
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei
debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione
(2943 e seguenti) contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri
debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione (2941 e seguente) nei rapporti di uno dei
debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori
liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in solido non
ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido,
giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha
regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione
medesima.
Art. 1311 Rinunzia alla solidarietà
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori
conserva l`azione in solido contro gli altri.
Rinunzia alla solidarietà:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui
senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte
di lui se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una
sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 1312 Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti
o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di
lui l`azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva
per quelli futuri.
Art. 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei
debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è
ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato
liberato dalla solidarietà.
SEZIONE IV Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Art. 1314 Obbligazioni divisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e
l`obbligazione non è solidale (1292), ciascuno dei creditori non può
domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei
debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Art. 1315 Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio della divisione (752) non può essere opposto da quello tra
gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione
o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.
Art. 1316 Obbligazioni indivisibili
L`obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una
cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o
per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
Art. 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni
solidali (1292 e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto è disposto
dagli articoli seguenti.
Art. 1318 Indivisibilità nei confronti degli eredi
L`indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o
di quelli del creditore.
Art. 1319 Diritto di esigere l`intero
Ciascuno dei creditori può esigere l`esecuzione della intera prestazione
indivisibile (1772). Tuttavia l`erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento
dell`intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1179).
Art. 1320 Estinzione parziale
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti) o ha consentito
a ricevere un`altra il debitore non è liberato verso gli altri creditori.
Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi
ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione
o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione (1965), novazione
(1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e confusione (1253, 1303).