TITOLO IX DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
Art. 1171 Denunzia di nuova opera
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore,
il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul
proprio come sull`altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l`oggetto
del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all`autorità
giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia
trascorso un anno dal suo inizio.
L`autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può
vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune
cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione
dell`opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate
nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione
dell`opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante,
se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione
(Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).
Art. 1172 Denunzia di danno temuto
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore,
il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa
sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l`oggetto
del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all`autorità
giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare
al pericolo (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).
L`autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia
(1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i danni eventuali.