TITOLO III DELLA SUPERFICIE
Art. 952 Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra
del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà
(934, 1350, 2643).
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già
esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Art. 953 Costituzione a tempo determinato
Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo
scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del
suolo diventa proprietario della costruzione (2816).
Art. 954 Estinzione del diritto di superficie
L`estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l`estinzione
dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si
estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma
dell`art. 2816.
I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la costruzione, non durano
se non per l`anno in corso alla scadenza del termine (999).
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l`estinzione
del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione
per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti, 2816).
Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il
diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui (840).
Art. 956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni
(821) separatamente dalla proprietà del suolo.