CAPO I Disposizioni generali
Art. 832 Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con l`osservanza degli obblighi stabiliti dall`ordinamento
giuridico.
Art. 833 Atti d`emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che
quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà,
se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento
di una giusta indennità (Costit. 42, 43).
Le norme relative all`espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate
da leggi speciali.
Art. 835 Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili,
può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario
è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
Art. 836 Vincoli e obblighi temporanei
Per le cause indicate dall`articolo precedente l`autorità amministrativa,
nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre
a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali
e agricole (Costit. 44).
Art. 837 Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali
nell`interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi (2617).
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi
speciali.
Art. 838 Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di
prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché (le norme
dell`ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari concernenti beni
determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione
o l`esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere
gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all`espropriazione
dei beni da parte dell`autorità amministrativa, premesso il pagamento
di una giusta indennità (att. 56).
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto
di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell`arte,
della storia o della sanità pubblica.
Art. 839 Beni d`interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni
delle leggi speciali.
CAPO II Della proprietà fondiaria
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò
che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione
od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a
quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono
del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e
belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali (Cod.
Nav. 714 e seguenti).
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi
che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello
spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823).
Art. 841 Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).
Art. 842 Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l`esercizio
della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge
sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata
dall`autorità.
Per l`esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
Art. 843 Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l`accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre
che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro
o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l`accesso cagiona danno, è dovuta un`adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l`accesso a chi vuole riprendere la
cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l`animale che vi si sia riparato
sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l`accesso consegnando
la cosa o l`animale (896, 924; Cod. Pen. 637).
Art. 844 Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o
di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti
dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto
anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Nell`applicare questa norma l`autorità giudiziaria deve contemperare
le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può
tener conto della priorità di un determinato uso.
Art. 845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il
conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali
e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
SEZIONE II Del riordinamento della proprietà rurale
Art. 846 Minima unità colturale
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni (713, 1116) e nelle assegnazioni
a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili
di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni
stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità
colturale.
S`intende per minima unità colturale l`estensione di terreno necessaria
e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di
terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole
della buona tecnica agraria.
Art. 847 Determinazione della minima unità colturale
L`estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente
per zone, avuto riguardo all`ordinamento produttivo e alla situazione demografica
locale, con provvedimento dell`autorità amministrativa, da adottarsi
sentite le associazioni professionali. [Le funzioni delle associazioni professionali
sono ora di pertinenza dei Consigli degli Ordini (art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre
1944, n. 382)].
Art. 848 Sanzione dell`inosservanza
Gli atti compiuti contro il divieto dell`art. 846 possono essere annullati dall`autorità
giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L`azione si prescrive in tre
anni dalla data della trascrizione dell`atto (att. 57).
Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall`articolo seguente,
il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti
ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può
domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi (2932),
pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità
fondiarie. In caso di contrasto decide l`autorità giudiziaria, sentite
le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano
la richiesta di trasferimento (att. 57).
Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale
(846) appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli
interessati o per iniziativa dell`autorità amministrativa, essere costituito
un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione
fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi
di bonifica (862).
Art. 851 Trasferimenti coattivi
Il consorzio indicato dall`articolo precedente può predisporre il piano
di riordinamento (854 e seguenti).
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi
a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni
di confini e ad arrotondamento di fondi.
Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti
Dai trasferimenti coattivi previsti dall`articolo precedente sono esclusi:
l) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali
o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità
di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.
Art. 853 Trasferimento dei diritti reali
Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali (1027) sono abolite, conservate
o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in
cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario,
sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio,
che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso
proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente
in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata
dell`immobile gravato da ipoteca su una quota, l`immobile è espropriato
per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell`ipoteca (2852),
sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all`ipoteca medesima.
Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Il piano di riordinamento dev`essere preventivamente portato a cognizione degli
interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa,
nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev`essere
trascritto presso l`ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione
sono situati i beni (2645).
Art. 855 Effetti dell`approvazione del piano di riordinamento
Con l`approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di
proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù
imposte nel piano stesso (1032).
Art. 856 Competenza dell`autorità giudiziaria
Nelle materie indicate dagli artt. 850 e seguenti è salva la competenza
dell`autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati.
L`autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare
una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione
e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
SEZIONE III Della bonifica integrale
Art. 857 Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini
sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano
in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero
costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali,
o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d`ordine fisico o sociale,
i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell`ordinamento produttivo.
Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività
coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.
Art. 859 Opere di competenza dello Stato
Il piano generale indicato dall`articolo precedente stabilisce quali opere di
bonifica siano di competenza dello Stato (860).
Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati
a contribuire nella spesa necessaria per l`esecuzione la manutenzione e l`esercizio
delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
Art. 861 Opere di competenza dei privati
I proprietari degli immobili indicati dall`articolo precedente sono obbligati
a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse
direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano
d`interesse comune a più fondi o d`interesse particolare a taluno di
essi.
Art. 862 Consorzi di bonifica
All`esecuzione, alla manutenzione e all`esercizio delle opere di bonifica può
provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l`esecuzione, la manutenzione
e l`esercizio delle altre opere d`interesse comune a più fondi o d`interesse
particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in
mancanza dell`iniziativa privata, possono essere formati anche d`ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro attività
secondo le norme dettate dalla legge speciale.
Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche
consorzi per l`esecuzione, la manutenzione e l`esercizio di opere di miglioramento
fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono tuttavia assumere
il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione
territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell`incremento
della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento
dell`autorità amministrativa.
Art. 864 Contributi consorziali
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme
e i privilegi stabiliti per l`imposta fondiaria (2775).
Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi
Quando l`inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da
compromettere l`attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all`espropriazione
parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate
le disposizioni della legge speciale.
L`espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta,
o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere
offrendo opportune garanzie (1179).
SEZIONE IV Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Art. 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi
Anche indipendentemente da un piano di bonifica (857 e seguenti), i terreni
di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico,
osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di
evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità
o turbare il regime delle acque.
L`utilizzazione dei terreni e l`eventuale loro trasformazione, la qualità
delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto
del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione
nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono
terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal
sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni
igieniche locali.
Art. 867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere
assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell`esercizio
del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.
Art. 868 Regolamento protettivo dei corsi d`acqua
I proprietari d`immobili situati in prossimità di corsi d`acqua che arrecano
o minacciano danni all`agricoltura, ad abitati o a manufatti d`interesse pubblico
sono obbligati, anche. indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire
all`esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d`acqua nelle
forme stabilite dalle leggi speciali.
SEZIONE V Della proprietà edilizia
Art. 869 Piani regolatori
I proprietari d`immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono
osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni
o modificazioni delle costruzioni esistenti.
Art. 870 Comparti
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità
fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli
aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci
rapporti in modo da rendere possibile l`attuazione del piano. Possono anche
riunirsi in consorzio per l`esecuzione delle opere. In mancanza di accordo,
può procedersi all`espropriazione a norma delle leggi in materia.
Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale
e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni
nelle località sismiche.
Art. 872 Violazione delle norme di edilizia
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate
dall`articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito,
salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta
della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate
(2933).
SEZIONE VI Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi
e siepi interposti tra i fondi
Art. 873 Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere
tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può
essere stabilita una distanza maggiore.
Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne la
comunione (2932) per tutta l`altezza o per parte di essa, purché lo faccia
per tutta l`estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione
deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune,
e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve
inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art. 875 Comunione forzosa del muro che non è sul confine
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo
ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti
locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo
di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà
del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il
proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente
il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere
alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro
il termine (2964) di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla
demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
Art. 876 Innesto nel muro sul confine
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi
un capo del proprio muro, non ha l`obbligo di renderlo comune a norma dell`art.
874, ma deve pagare un`indennità per l`innesto.
Art. 877 Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può
costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la sua fabbrica
a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall`art. 875; il vicino in
tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art. 878 Muro di cinta
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un`altezza superiore
ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata
dall`art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche
a scopo d`appoggio, purché non preesista al di là un edificio
a distanza inferiore ai tre metri.
Art. 879 Edifici non soggetti all`obbligo delle distanze o a comunione forzosa
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio
pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e seguenti), né gli
edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico,
a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della
facoltà concessa dall`art. 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non
si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi
e i regolamenti che le riguardano.
Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità
e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia
ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini
e orti o tra recinti nei campi.
Art. 881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga
al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del
piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano
oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano
costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla
cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno
di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte
opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente
prevale su tutti gli altri indizi.
Art. 882 Riparazioni del muro comune
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di
tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno (1104),
salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall`obbligo di contribuire
nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione
(1350, 2643), purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall`obbligo delle riparazioni e ricostruzioni
a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune
può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni
e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
Art. 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le
sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza
di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell`altro comproprietario
di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui
egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi
un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con
chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto
in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne
comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Art. 885 Innalzamento del muro comune
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico
tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903).
Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell`art. 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l`esegue
è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore
spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio,
salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In
entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune,
e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall`esecuzione
delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore
della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del
muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse
per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Art. 886 Costruzione del muro di cinta
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella
spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili
e i giardini posti negli abitati. L`altezza di essi, se non è diversamente
determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
Art. 887 Fondi a dislivello negli abitati
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l`altro inferiore,
il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione
e conservazione del muro dalle fondamenta all`altezza del proprio suolo, ed
entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore
e per metà sul terreno del fondo superiore.
Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del
muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà
del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso
il muro è di proprietà di colui che l`ha costruito, salva la facoltà
del vicino di renderlo comune ai sensi dell`art. 874, senza obbligo però
di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato
costruito.
Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine,
anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di
almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno
delle opere predette.
Per i tubi d`acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni
deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole
fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare
materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari,
per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze
stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi
vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza (Cod.
Pen. 675).
Art. 891 Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo
diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità
del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda
più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere
di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata,
la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della
via (911).
Art. 892 Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite
dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non
dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano
alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad
altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi,
gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli
il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto
di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano,
di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al
ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell`albero
nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la
semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro
divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza
che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni
non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi
di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in
mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva
no le distanze prescritte dall`articolo precedente.
Art. 894 Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono
piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle
sopra indicate, e l`albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può
sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato
lungo il confine.
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può
in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare
le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi
i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti
dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo
su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell`albero,
per la raccolta di essi si applica il disposto dell`art. 843.
Art. 897 Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli
delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto
della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla
parte opposta, il fosso si presume comune.
Art. 898 Comunioni di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni, salvo
che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al
proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la
siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art. 899 Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo
o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono
essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l`autorità giudiziaria
abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
SEZIONE VII Delle luci e delle vedute
Art. 900 Specie di finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci,
quando danno passaggio alla luce e all`aria, ma non permettono di affacciarsi
sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e
di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901 Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un`inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino
e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri
quadrati;
2) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e mezzo dal
pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse
sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e mezzo dal
suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in
parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non
consenta di osservare l`altezza stessa.
Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
L`apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata
come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall`art.
901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni
dell`articolo predetto.
Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari può
aprire luci senza il consenso dell`altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune
può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire
(885).
Art. 904 Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione
del muro medesimo né di costruire in aderenza (874 e seguenti) .
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso
non appoggia il suo edificio.
Art. 905 Distanza per l`apertura di vedute dirette e balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure
sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del
muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici
solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del
vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea
esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.
Art. 906 Distanza per l`apertura di vedute laterali od oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non
si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi
dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino
(1027 e seguenti), il proprietario di questo non può fabbricare a distanza
minore di tre metri, misurata a norma dell`art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve
pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute
dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
SEZIONE VIII Dello stillicidio
Art. 908 Scarico delle acque piovane
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino
nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane
vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti
locali e le leggi sulla polizia idraulica.
SEZIONE IX Delle acque
Art. 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti,
salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque
sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d`altri, qualora non osti il diritto
di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in
danno d`altri fondi.
Art. 910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo (Abrogato)
[Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un`acqua non pubblica,
che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre
essa trascorre, farne uso per l`irrigazione dei suoi terreni e per l`esercizio
delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.]
Nota:
Abrogato dal D.P.R. 18/02/1999, n. 238
Art. 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire
opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure
scavarne, profondarne, o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio
o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell`art. 891, osservare
le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare
pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti
preesistenti e destinati all`irrigazione dei terreni o agli usi domestici o
industriali.
Art. 912 Conciliazione di opposti interessi
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un`acqua non pubblica può
essere utile, l`autorità giudiziaria deve valutare l`interesse dei singoli
proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all`agricoltura
o all`industria dall`uso a cui l`acqua è destinata o si vuol destinare.
L`autorità giudiziaria può assegnare un`indennità ai proprietari
che sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e
sulle opere idrauliche.
Art. 913 Scolo delle acque
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più
elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l`opera dell`uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né
il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell`uno o dell`altro fondo si rende necessaria
una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un`indennità
al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione
degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l`autorità
amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d`ufficio,
può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono
beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma
dell`art. 921 (863 e seguenti).
Art. 915 Riparazione di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati
in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione
del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e
il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli,
ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può
provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d`urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui
esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall`esecuzione
delle opere stesse.
Art. 916 Rimozione degli ingombri
Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche quando si tratta
di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso,
rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo
che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.
Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati
o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione
del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l`ingombro
nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione,
di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni
caso il risarcimento dei danni.
Art. 918 Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano
riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione
o da bacini contigui.
L`adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare
da atto scritto (1418, 2725).
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata
in base all`estensione dei terreni a cui serve l`acqua.
Art. 919 Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato
da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione
effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
Art. 920 Norme applicabili
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi
volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione (1100 e seguenti).
Art. 921 Consorzi coattivi
Nel caso indicato dall`art. 918, il consorzio può anche essere costituito
d`ufficio dall`autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una
migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite
per i consorzi di miglioramento fondiario (863).
Il consorzio può anche procedere all`espropriazione dei singoli diritti,
mediante il pagamento delle dovute indennità (865).
CAPO III Dei modi di acquisto della proprietà
Art. 922 Modi di acquisto
La proprietà si acquista per occupazione (923 e seguenti), per invenzione
(927 e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per specificazione (940),
per unione o commistione (939), per usucapione (1158 e seguenti), per effetto
di contratti (1376 e seguenti), per successione a causa di morte (456 e seguenti)
e negli altri modi stabiliti dalla legge.
SEZIONE I Dell`occupazione e dell`invenzione
Art. 923 Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l`occupazione
(827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o
di pesca (842) [Secondo lart. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi nota
all`art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello
Stato].
Art. 924 Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto d`inseguirli sul fondo altrui, ma
deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha inseguiti
entro due giorni o ha cessato durante due giorni d`inseguirli, può prenderli
e ritenerli il proprietario del fondo.
Art. 925 Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo
altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il
danno (843).
Essi appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono reclamati
entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del
luogo dove si trovano.
Art. 926 Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un`altra conigliera o peschiera si acquistano
dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte
o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve
le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non
lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l`ha
trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell`albo pretorio
del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre
giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall`ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti
il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto
la vendita, appartiene a chi l`ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo
il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo
richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede i cinque euro, il premio per il sovrappiù
è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice
secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario
sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).
Art. 932 Tesoro
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui
nessuno può provare d`essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro
è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo
effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà
al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto
in una cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).
Per il ritrovamento degli oggetti d`interesse storico, archeologico, paletnologico,
paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali
(826).
Art. 933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e
sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati
dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227).
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e
di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).
SEZIONE II Dell`accessione, della specificazione, dell`unione e della commistione
Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo
appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt.
935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (952 e seguenti)
o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).
Art. 935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con
materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta
dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi
grave danno all`opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre,
anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e
in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non è ammessa trascorsi
sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell`incorporazione
(2964 e seguenti).
Art. 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da un terzo
con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare
colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore
dei materiali e il prezzo della mano d`opera oppure l`aumento di valore recato
al fondo (1150).
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi
a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi può inoltre essere condannato
al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni,
costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione
o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in
cui il proprietario ha avuto notizia dell`incorporazione (2964 e seguenti).
Art. 937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con
materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa
separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza
grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui
il proprietario ha avuto notizia dell`incorporazione (2964 e seguenti).
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali
siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo
che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (1292 e seguenti) al pagamento
di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario
dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario
del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo
fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei
danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso,
quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato
l`uso.
Art. 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del
fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi
(2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l`autorità giudiziaria,
tenuto conto delle circostanze, può (2908) attribuire al costruttore
la proprietà dell`edificio e del suolo occupato. Il costruttore e tenuto
a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata,
oltre il risarcimento dei danni.
Art. 939 Unione e commistione
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o
mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole
deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto
di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa
comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o
è di molto superiore per valore, ancorché serva all`altra di ornamento,
il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto.
Egli ha l`obbligo di pagare all`altro il valore della cosa che vi è unita
o mescolata; ma se l`unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso
ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a corrispondere
che la somma minore tra l`aumento di valore apportato alla cosa principale e
il valore della cosa accessoria.
E` inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Art. 940 Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova
cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista
la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che
il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d`opera. In
quest`ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve
pagare il prezzo della mano d`opera.
Art. 941 Alluvione
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente
nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario
del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.
Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano
da una delle rive portandosi sull`altra, appartengono al demanio pubblico, senza
che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti
e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare,
dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (822).
NOTA Articolo così sostituito dall`art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37,
in materia di tutela ambientale delle aree demaniali).
Art. 943 Laghi e stagni
Il terreno che l`acqua copre quando essa è all`altezza dello sbocco del
lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché
il volume dell`acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che
l`acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Art. 944 Avulsione
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e
riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo
inferiore o verso l`opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e unita
la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all`altro
proprietario un`indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo
dall`avulsione.
Art. 945 Isole e unioni di terra
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono
al demanio pubblico (822).
(Se l`isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo da
cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).
(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso,
attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante,
facendone un`isola).
NOTA La parte fra parentesi è stata abrogata dall`art. 2 della Legge
5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Art. 946 Alveo abbandonato
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l`antico, il
terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
NOTA Articolo così sostituito dall`art. 3 della Legge 5 gennaio 1994,
n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso
Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque
abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti
dall`attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati
per i fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell`art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano
da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali
indotti dall`attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio
idrico.
NOTA Articolo così sostituito dall`art. 4 della Legge 5 gennaio 1994,
n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
CAPO IV Delle azioni a difesa della proprietà
Art. 948 Azione di rivendicazione
Il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque
la possiede o detiene (1140) e può proseguire l`esercizio dell`azione
anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere
o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla
per l`attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore,
oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la
restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore
o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L`azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell`acquisto
della proprietà da parte di altri per usucapione (1158 e seguenti).
Art. 949 Azione negatoria
Il proprietario può agire per far dichiarare l`inesistenza di diritti
affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio (1079).
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche chiedere
che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno
(1170).
Art. 950 Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può
chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle
mappe catastali.
Art. 951 Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno
dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti
a spese comuni.