TITOLO I DEI BENI
CAPO I Dei beni in generale
Art. 810 Nozione
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
SEZIONE I Dei beni nell`ordine corporativo
Art. 811 Disciplina corporativa (abrogato)
SEZIONE II Dei beni immobili e mobili
Art. 812 Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d`acqua, gli alberi, gli
edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio,
e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato
al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando
sono saldamente assicurati alla riva o all`alveo e sono destinati ad esserlo
in modo permanente per la loro utilizzazione (1350).
Sono mobili tutti gli altri beni (923, 1153).
Art. 813 Distinzione dei diritti
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni
immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili
e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano
a tutti gli altri diritti.
Art. 814 Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico (p.
624).
Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni
che li riguardano (507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779,
2810, 2914 e seguente) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
Art. 816 Universalità di mobili
E` considerata universalità di mobili la pluralità di cose che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (771, 994,
1010, 1156, 1160, 1170).
Le singole cose componenti l`universalità possono formare oggetto di
separati atti e rapporti giuridici.
Art. 817 Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento
di un`altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale
o da chi ha un diritto reale sulla medesima (952, 957, 981, 1021, 1022, 1027).
Art. 818 Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono
anche le pertinenze (667, 817, 1477, 2811), se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai
terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale
(2643).
Art. 819 Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di una cosa al servizio o all`ornamento di un`altra non pregiudica
i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono
essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data
certa anteriore (2704), quando la cosa principale è un bene immobile
o un bene mobile iscritto in pubblici registri.
SEZIONE II Dei frutti
Art. 820 Frutti naturali e frutti civili
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra
o no l`opera dell`uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali,
i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa.
Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura (771, 1472).
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del
godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali (1224, 1282,
1815), i canoni enfiteutici (957 e seguenti), le rendite vitalizie (1872 e seguenti)
e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni (1571 e seguenti).
Art. 821 Acquisto dei frutti
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (1477,
1775), salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri (181, 896,
959, 984, 1021, 1148, 1615, 1960, 2791). In quest`ultimo caso la proprietà
si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che
abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (2041).
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del
diritto.
CAPO II Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Art. 822 Demanio pubblico
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare,
la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque
definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate
alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade,
le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti;
gli immobili riconosciuti d`interesse storico, archeologico e artistico a norma
delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi,
delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati
al regime proprio del demanio pubblico.
Art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti).
Spetta all`autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte
del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa,
sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948 e seguenti)
e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.
Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell`art. 822, se appartengono
alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Art. 825 Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano
allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti,
quando i diritti stessi sono costituiti per l`utilità di alcuno dei beni
indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico
interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano
della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma
delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere,
le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario
del fondo, le cose d`interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico
e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni
costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le
caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da
guerra .
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle
province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a
sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico
servizio.
NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue:
ìArt. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile
dello Stato ed è tutelata nell`interesse della comunità nazionale.
Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente
legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente
o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale.
Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali,
cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci
d`Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo art. 12
vietano l`abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi
propriamente detti e alle arvicole.
Art. 3 - In conformità di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2
è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.
E` altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi
da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.
Art. 827 Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio
dello Stato.
Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è
diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti
alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Art. 829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere
dichiarato dall`autorità amministrativa. Dell`atto deve essere dato annunzio
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che
dichiara il passaggio al patrimonio dev`essere pubblicato nei modi stabiliti
per i regolamenti comunali e provinciali.
Art. 830 Beni degli enti pubblici non territoriali
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole
del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la
disposizione del secondo comma dell`art. 828.
Art. 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice,
in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati all`esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono
a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto
di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità
delle leggi che li riguardano.