TITOLO IX DELLA POTESTA` DEI GENITORI
Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori
Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in
relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della
famiglia finché convive con essa.
Art. 316 Esercizio della potestà dei genitori
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all`età
maggiore o alla emancipazione (2, 390)
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317,
327, 343) i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori
può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti
che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre
può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici,
suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell`interesse del
figlio e dell`unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce
il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene
il più idoneo a curare l`interesse del figlio.
Art. 317 Impedimento di uno dei genitori
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda
impossibile ad uno dei genitori l`esercizio della potestà, questa è
esercitata in modo esclusivo dall`altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione,
di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
i figli vengono affidati ad uno di essi. L`esercizio della potestà è
regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell`art. 155.
Art. 317 bis Esercizio della potestà
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà
su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, I`esercizio della
potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si
applicano le disposizioni dell`art. 316. Se i genitori non convivono l`esercizio
della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero,
se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento.
Il giudice, nell`esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente;
può anche escludere dall`esercizio della potestà entrambi i genitori,
provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull`istruzione,
sull`educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.
Art. 318 Abbandono della casa del genitore
Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che
esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli.
Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo,
se necessario, al giudice tutelare.
Art. 319 (abrogato)
Art. 320 Rappresentanza e amministrazione
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili
e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti
con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono
essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni
concordate, le disposizioni dell`art. 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti
al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare
ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento
di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri
atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere
o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità
o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare,
il quale ne determina l`impiego.
L`esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato
se non con l`autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi
può consentire l`esercizio provvisorio dell`impresa, fino a quando il
tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa
potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore
speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti
la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all`altro
genitore.
Art. 321 Nomina di un curatore speciale
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita
in via esclusiva la potestà 1155), non possono o non vogliono compiere
uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l`ordinaria amministrazione,
il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno
dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare
al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Art. 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente
titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà
o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 323 Atti vietati ai genitori
I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all`asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni
e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono
essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna
ragione o credito verso il minore (1261).
Art. 324 Usufrutto legale
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l`usufrutto dei beni
del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all`istruzione
ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
l) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una carriera,
un`arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà
o uno di essi non ne abbiano l`usufrutto: la condizione però non ha effetto
per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (537);
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati
nell`interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la
potestà. Se uno solo di essi era favorevole all`accettazione, I`usufrutto
legale spetta esclusivamente a lui.
Art. 325 Obblighi inerenti all`usufrutto legale
Gravano sull`usufrutto legale gli obblighi propri dell`usufruttuario (1001).
Art. 326 Inalienabilità dell`usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L`usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o
di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
L`esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori
o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo
per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei
ai bisogni della famiglia.
Art. 327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori
Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo
titolare dell`usufrutto legale.
Art. 328 Nuove nozze
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l`usufrutto legale, con l`obbligo
tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto
alle spese per il mantenimento, I`istruzione e l`educazione di quest`ultimo.
Art. 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell`usufrutto legale
Cessato l`usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del
figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura
ma senza l`obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono
tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli
Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il
genitore viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa
dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l`allontanamento
del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore. (1)
Nota:
(1)
Comma modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n.149.
Art. 331 (abrogato)
Art. 332 Reintegrazione nella potestà
Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è
decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata
pronunciata, e escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare
luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall`art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare
i provvedimenti convenienti e può anche disporre l`allontanamento di
lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore. (1)
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Nota:
(1)
Comma modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n.149.
Art. 334 Rimozione dall`amministrazione
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può
stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell`amministrazione
o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall`amministrazione stessa
e privarli, in tutto o in parte, dell`usufrutto legale.
L`amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la
rimozione di entrambi i genitori.
Art. 335 Riammissione nell`esercizio dell`amministrazione
Il genitore rimosso dall`amministrazione ed eventualmente privato dell`usufrutto
legale può essere riammesso dal tribunale nell`esercizio dell`una o nel
godimento dell`altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento
(336; att. 382, 51).
Art. 336 Procedimento
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell`altro genitore, dei parenti (77) oI provvedimenti indicati negli articoli
precedenti (330, 332, 333, 334, 335) sono adottati su ricorso (125, 737 c.p.c.)
dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta
di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale (38 att.) provvede in camera di consiglio (737 c.p.c.), assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento
è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche
d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio (330, 333).
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono
assistiti da un difensore, [anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla
legge] (2) (3).
Note:
(1) Articolo sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) Comma aggiunto dalla L. 28 marzo 2001, n. 149.
(3) Comma modificato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare
Il giudice tutelare deve vigilare sull`osservanza delle condizioni che il tribunale
abbia stabilito per l`esercizio della potestà e per l`amministrazione
dei beni.
Art. 338-341 (abrogati)
Art. 342 Nuove nozze del genitore non ariano (abrogato)