TITOLO VIII Dell`adozione di persone maggiori di età
CAPO I Dell`adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Art. 291 Condizioni
L`adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi
o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno
di diciotto anni l`età di coloro che essi intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare
l`adozione se l`adottante ha raggiunto almeno l`età di trent`anni, ferma
restando la differenza di età di cui al comma precedente.
Art. 292 Divieto di adozione per diversità di razza (abrogato)
Art. 293 Divieto d`adozione di figli nati fuori del matrimonio
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
Art. 294 Pluralità di adottati o di adottanti
E` ammessa l`adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i
due adottanti siano marito e moglie.
Art. 295 Adozione da parte del tutore
Il tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela,
se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia
stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti
a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (385 e seguenti).
Art. 296 Consenso per l`adozione
Per l`adozione si richiede il consenso dell`adottante e dell`adottando (298,
311 e seguenti).
Se l`adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato
dal suo legale rappresentante.
Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori
Per l`adozione è necessario l`assenso dei genitori dell`adottando e l`assenso
del coniuge dell`adottante e dell`adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l`assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti
gli interessati, su istanza dell`adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto
ingiustificato o contrario all`interesse dell`adottando, pronunziare ugualmente
l`adozione, salvo che si tratti dell`assenso dei genitori esercenti la potestà
o del coniuge, se convivente, dell`adottante o dell`adottando. Parimenti il
tribunale può pronunziare l`adozione quando è impossibile ottenere
l`assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate
ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza degli effetti dell`adozione
L`adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l`adottante quanto l`adottando
possono revocare il loro consenso.
Se l`adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell`emanazione
del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per
l`adozione.
Gli eredi dell`adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni
per opporsi all`adozione.
Se l`adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della
morte dell`adottante.
Art. 299 Cognome dell`adottato
L`adottato assume il cognome dell`adottante e lo antepone al proprio.
L`adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume
solo il cognome dell`adottante. Il riconoscimento successivo all`adozione non
fa assumere all`adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo
che l`adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato
riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome
dell`adottante. (1)
Se l`adozione è compiuta da coniugi, l`adottato assume il cognome del
marito.
Se l`adozione è compiuta da una donna maritata, I`adottato, che non sia
figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Nota:
(1) La sentenza della Corte Costituzionale 7 - 11 maggio 2001, n. 120 ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, nella parte
in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri
genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello
originariamente attribuitogli.
Art. 300 Diritti e doveri dell`adottato
L`adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine
(315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L`adozione non induce alcun rapporto civile tra l`adottante e la famiglia dell`adottato
né tra l`adottato e i parenti dell`adottante, salve le eccezioni stabilite
dalla legge (87).
Art. 301-303 (abrogati)
Art. 304 Diritti di successione
L`adozione non attribuisce all`adottante alcun diritto di successione (567).
I diritti dell`adottato nella successione dell`adottante sono regolati dalle
norme contenute nel libro II (468, 536, 567).
Art. 305 Revoca dell`adozione
L`adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli
seguenti (att. 352, 127).
Art. 306 Revoca per indegnità dell`adottato
La revoca dell`adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda
dell`adottante, quando l`adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso
loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale
non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l`adottante muore in conseguenza dell`attentato, la revoca dell`adozione
può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l`eredità
in mancanza dell`adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307 Revoca per indegnità dell`adottante
Quando i fatti previsti dall`articolo precedente sono stati compiuti dall`adottante
contro l`adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti
di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell`adottato.
Art. 308 (abrogato)
Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca
Gli effetti dell`adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato
la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell`adottante per
fatto imputabile all`adottato, l`adottato e i suoi discendenti sono esclusi
dalla successione dell`adottante (463 e seguenti.).
Art. 310 (abrogato)
CAPO II Delle forme dell`adozione di persone di maggiore età
Art. 311 Manifestazione del consenso
Il consenso dell`adottante e dell`adottando o del legale rappresentante di questo,
deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario
l`adottante ha la residenza.
L`assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato
da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata.
Art. 312 Accertamenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
l) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l`adozione conviene all`adottando.
Art. 313 Provvedimento del tribunale (1)
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa
ogni altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo
o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione,
possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nota:
(1)
Articolo sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n.149
Art. 314 Pubblicità (1)
La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello
della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito,
da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro
e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto
di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta
ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della
sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene
opportuni
Nota:
(1)
Articolo sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.