TITOLO VII DELLA FILIAZIONE
CAPO I Dello Stato di figlio legittimo
SEZIONE I Dello stato di figlio legittimo
Art. 231 Paternità del marito
Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
Art. 232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi
centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi
trecento giorni dalla data dell`annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data
della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o
dei giudizi previsti nel comma precedente.
Art. 233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni
Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione
del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso,
non ne disconoscono la paternità.
Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo
i trecento giorni dall`annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli
effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il
figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale,
o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione
dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti
nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di
legittimo.
Art. 235 Disconoscimento di paternità
L`azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante
il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
l) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo
ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se
soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al
marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito
è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche
o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro
fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L`azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o
dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può
essere esercitata dal padre.
SEZIONE II Delle prove della filiazione legittima
Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato
La filiazione legittima si prova con l`atto di nascita iscritto nei registri
dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio
legittimo.
Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di stato
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono
a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela fra una persona e la
famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di
avere;
che il padre l`abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità
al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;
che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato
Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può
reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l`atto di nascita
di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all`atto stesso.
Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale
ha un possesso di stato conforme all`atto di nascita.
Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod.
Pen. 566 e seguenti), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al
possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la
prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole
dell`art. 241.
Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche
a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova
della supposizione o della sostituzione predette.
Art. 240 Mancanza dell`atto di matrimonio
La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto
come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata
per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130),
qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato (237)
che non sia in opposizione con l`atto di nascita.
Art. 241 Prova con testimoni
Quando mancano l`atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio
fu iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti,
la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.
Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio
di prova per iscritto (242), ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono
abbastanza gravi da determinare l`ammissione della prova.
Art. 242 Principio di prova per iscritto
Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri
e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati
provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra
persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.
Art. 243 Prova contraria
La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che
il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per
madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta
provata la maternità.
SEZIONE III Dell`azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e
di reclamo di legittimità
Art. 244 Termini dell`azione di disconoscimento
L`azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve
essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre
dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo
in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui
è nato il figlio o in cui è la residenza familiare (144) se egli
ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della
nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L`azione di disconoscimento della paternità può essere proposta
dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento
in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile
il disconoscimento.
L`azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato
dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che
ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore
di età inferiore.
Nota:
Il secondo comma è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte
Costit. (sentenza 134 del 2 maggio 1985).
Vd. sentenza della Corte Cost. 14/05/1999, n. 170
Art. 245 Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l`azione di disconoscimento della paternità
si trova in stato di interdizione per infermità di mente (414), la decorrenza
del termine indicato nell`articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti,
sino a che dura lo stato di interdizione. L`azione può tuttavia essere
promossa dal tutore.
Art. 246 Trasmissibilità dell`azione
Se il titolare dell`azione di disconoscimento della paternità muore senza
averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla
in sua vece:
l) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti;
il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla
nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine
decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età
da parte di ciascuno dei discendenti.
Art. 247 Legittimazione passiva
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ.
102) necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l`azione è proposta
in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il
giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato,
l`azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti
nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l`azione si propone nei
confronti delle persone indicate nell`articolo precedente o, in loro mancanza,
nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Art. 248 Legittimazione all`azione di contestazione della legittimità.
Imprescrittibilità
L`azione per contestare la legittimità spetta a chi dall`atto di nascita
del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L`azione è imprescrittibile.
Quando l`azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori
o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell`articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70,
102, 715).
Art. 249 Reclamo della legittimità
L`azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non
l`ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo
aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti
di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza,
contro i loro eredi (att. 121).
L`azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
CAPO II Della filiazione naturale e della legittimazione
SEZIONE I Della filiazione naturale
§1 Del riconoscimento dei figli naturali
Art. 250 Riconoscimento
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall`art.
254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra
persona all`epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto
congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto
senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può
avvenire senza il consenso dell`altro genitore che abbia già effettuato
il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all`interesse
del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare
il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che
si oppone e con l`intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con
sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso
mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto
il sedicesimo anno di età.
Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi
I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche
soltanto naturale, in linea retta all`infinito o in linea collaterale nel secondo
grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, non possono
essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al tempo
del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato
dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l`affinità. Quando uno solo
dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può
essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all`interesse
del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio
il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all`affidamento del minore
e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L`eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno
dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non
sia contrario all`interesse del minore e sia accertato il consenso dell`altro
coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
e siano conviventi, nonché dell`altro genitore naturale che abbia effettuato
il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il
genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi
l`altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il
suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell`altro
coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all`atto
del matrimonio o l`altro coniuge conoscesse l`esistenza del figlio naturale.
E` altresì richiesto il consenso dell`altro genitore naturale che abbia
effettuato il riconoscimento.
Art. 253 Inammissibilità del riconoscimento
In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato
di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
Art. 254 Forma del riconoscimento
Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell`atto di nascita, oppure
con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti
ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento
(587), qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la
dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in
un atto pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento, anche
se la legittimazione non abbia luogo.
Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore
dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 256 Irrevocabilità del riconoscimento
Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento
ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è
stato revocato.
Art. 257 Clausole limitatrici
E` nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Art. 258 Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto,
salvo i casi previsti dalla legge.
L`atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni
relative all`altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte,
sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l`ufficiale dello stato civile che le
riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro venti ad euro ottantadue . Le indicazioni
stesse devono essere cancellate.
Art. 259-260 (abrogati)
Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento
Il riconoscimento comporta da parte del genitore l`assunzione di tutti i doveri
e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Art. 262 Cognome del figlio
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi
i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può
assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l`assunzione
del cognome del padre.
Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità
dall`autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da
chiunque vi abbia interesse.
L`impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).
L`azione è imprescrittibile.
Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto
Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età
o lo stato d`interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del
pubblico ministero o del tutore o dell`altro genitore che abbia validamente
riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo
anno di età, può dare l`autorizzazione per impugnare il riconoscimento,
nominando un curatore speciale (715).
Art. 265 Impugnazione per violenza
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall`autore del riconoscimento
entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l`autore del riconoscimento è minore, l`azione può essere promossa
entro un anno dal conseguimento dell`età maggiore (267).
Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Il riconoscimento può essere impugnato per l`incapacità che deriva
da interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell`interdetto
e, dopo la revoca dell`interdizione, dall`autore del riconoscimento, entro un
anno dalla data della revoca (267).
Art. 267 Trasmissibilità dell`azione
Nei casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l`autore del riconoscimento è
morto senza aver promosso l`azione, ma prima che sia scaduto il termine, lazione
può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in
pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell`interesse
del figlio.
§ II Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
naturale
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente
dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data
con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui
che si pretende essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale
si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre
e il preteso padre all`epoca del concepimento non costituiscono prova della
paternità naturale.
Art. 270 Legittimazione attiva e termine
L`azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità
o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l`azione, questa può essere
promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti,
entro due anni dalla morte.
L`azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271-272 (abrogati)
Art. 273 Azione nell`interesse del minore o dell`interdetto
L`azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità
o la maternità naturale può essere promossa, nell`interesse del
minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall`art. 316 o
dal tutore. Il tutore però deve chiedere l`autorizzazione del giudice,
il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l`azione se egli
ha compiuto l`età di sedici anni.
Per l`interdetto l`azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione
del giudice.
Art. 274 Ammissibilità dell`azione
L`azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità
naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali
da farla apparire giustificata.
Sull`ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto
motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere l`azione,
sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso.
Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d`appello,
che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
L`inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità
e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell`inchiesta gli atti e i documenti
della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso
alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso,
hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l`azione, può, se trattasi di
minore o d`altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti
in giudizio.
Art. 275 (abrogato)
Art. 276 Legittimazione passiva
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale
deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui,
nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti della sentenza
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento
(258 e seguenti).
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento,
l`istruzione e l`educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali
di lui.
Art. 278 Indagini sulla paternità o maternità
Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse
nei casi in cui, a norma dell`art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi
è vietato. (1)
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza
carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519,
523 e seguenti).
Nota:
(1) La Corte costituzionale con sentenza 20 - 28 novembre 2002, n. 494, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui esclude
la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo
comma, c.c., il riconoscimento dei figli è vietato.
Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e l`educazione
In ogni caso in cui non può proporsi l`azione per la dichiarazione giudiziale
di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire
per ottenere il mantenimento, I`istruzione e l`educazione (580, 594). Il figlio
naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere
gli alimenti.
L`azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell`art.
274.
L`azione può essere promossa nell`interesse del figlio minore da un curatore
speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore
che esercita la potestà.
SEZIONE II Della legittimazione dei figli naturali
Art. 280 Legittimazione
La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio
la qualità di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per
provvedimento del giudice.
Art. 281 Divieto di legittimazione
Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (251).
Art. 282 Legittimazione dei figli premorti
La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei
loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.
Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli
legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi
i genitori nell`atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento
se questo è avvenuto dopo il matrimonio.
Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto
se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti
condizioni:
l) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore
abbia compiuto l`età indicata nel quinto comma dell`art. 250;
2) che per il genitore vi sia l`impossibilità o un gravissimo ostacolo
a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
3) che vi sia l`assenso dell`altro coniuge se il richiedente è unito
in matrimonio e non è legalmente separato;
4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici,
o dell`altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore
degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.
La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi
o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli
legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni.
Art. 285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà
di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare
la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell`articolo
precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti,
e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro
il quarto grado.
Art. 286 Legittimazione domandata dall`ascendente
La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) può
in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi
di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto
con quella di legittimare (att. 124).
Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura,
quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio
la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può
essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non
poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è
necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di
legittimarli.
Art. 288 Procedura
La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve
essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente
ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni
stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio (Cod.
Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione,
proporre reclamo alla Corte d`appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale,
delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce
all`atto di nascita del figlio.
Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione
La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l`azione ordinaria
per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle
condizioni indicate nel n. 1 dell`art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma
restando la disposizione dell`art. 263.
Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell`art. 284 la contestazione può
essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l`assenso.
Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della
legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento
e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata
concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono
alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata
presentata dopo un anno da tale data.