TITOLO VI DEL MATRIMONIO
CAPO I Della promessa di matrimonio
Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò
che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80 Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della
promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694).
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s`e avuto
il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
Art. 81 Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura
privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre
matrimonio a norma dell`art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione,
obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire
il danno cagionato all`altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni
contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite
in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti
(2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa
ha dato giusto motivo al rifiuto dell`altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare
il matrimonio (2964 e seguenti).
CAPO II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del
matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico é regolato
in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali
sulla materia.
Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è
regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito
nella legge speciale concernente tale matrimonio.
CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all`ufficiale dello stato civile
SEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell`interessato, accertata la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero,
i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio
ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori
e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte
d`appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d`appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di
consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel
quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l`interdetto per infermità di mente
(116, 117, 119, 414 e seguenti).
Se l`istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero
può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal
caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che
ha pronunziato sull`istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio
precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).
Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l`affinità
deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata
pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l`adottante, l`adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l`adottato e i figli dell`adottante;
9) l`adottato e il coniuge dell`adottante, l`adottante e il coniuge dell`adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all`affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende
da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio
nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L`autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato
dal n. 4 quando l`affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell`art. 84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l`una è
stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell`altra (116,
117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende
la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza
di proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall`annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati
in base all`art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n.
898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza,
anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente
escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato
che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti
lo scioglimento, l`annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell`art. 84 e
del comma quinto dell`art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90 Assenza del minore
Con il decreto di cui all`art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano,
se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella
stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)
Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE II Delle formalità preliminari del matrimonio
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev`essere preceduta dalla pubblicazione fatta
a cura dell`ufficiale dello stato civile.
[La pubblicazione consiste nell`affissione alla porta della casa comunale di
un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita
e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché
il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L`atto deve anche indicare
il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi
in cui la legge vieta questa menzione (115, 138).] (1)
Nota:
(1)
[Comma abrogato dal D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396]
Art. 94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all`ufficiale dello stato civile del
comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di
residenza degli sposi.
[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel
comune della precedente residenza.
L`ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla
agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi
devono trasmettere all`ufficiale dello stato civile richiedente il certificato
dell`eseguita pubblicazione.] (1)
Nota:
(1)
[Commi abrogati dal D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396]
[Art. 95 Durata della pubblicazione
L`atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno
per otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).]
Nota:
[Articolo abrogato dal D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396]
Art. 96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona
che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).
[Art. 97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all`ufficiale dello stato civile
un estratto per riassunto dell`atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché
ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all`ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione,
sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano
in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell`art. 87,
di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta
dall`ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle
dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi
all`ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni
degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l`ufficiale di stato
civile accerta d`ufficio, esclusivamente mediante esame dell`atto integrale
di nascita, l`assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini
e per gli effetti di cui all`art. 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l`ufficiale di stato
civile provvede su loro domanda a richiederli.]
Nota:
[Articolo abrogato dal D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396]
Art. 98 Rifiuto della pubblicazione
L`ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione
rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta
la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la
pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per
gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del
termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
l`omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano
sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti
dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli
e ammonire i dichiaranti sull`importanza della loro attestazione e sulla gravità
delle possibili conseguenze.
[Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi,
per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all`ufficiale
dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti
dall`art. 97.] (1)
Nota:
(1)
[Comma abrogato dal D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396]
Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l`ufficiale dello
stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio
senza pubblicazione e senza l`assenso al matrimonio, se questo è richiesto,
purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti
non suscettibili di dispensa (86, 87).
L`ufficiale dello stato civile dichiara nell`atto di matrimonio il modo con
cui ha accertato l`imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).
SEZIONE III Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102 Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il
terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per
qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390
e seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre
un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all`art. 89, il diritto di
opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai parenti
del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (117 e seguenti),
a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che
vi osta un impedimento o se gli consta l`infermità di mente di uno degli
sposi, nei confronti del quale, a causa dell`età, non possa essere promossa
l`interdizione (414 e seguenti).
Art. 103 Atto di opposizione
L`atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all`opponente
il diritto di farla, le cause dell`opposizione, e contenere l`elezione di domicilio
nel comune dove siede il tribunale
[L`atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ.
137, 163) agli sposi e all`ufficiale dello stato civile del comune nel quale
il matrimonio deve essere celebrato.] (1)
Nota:
(1)
[Comma abrogato dal D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396]
Art. 104 Effetti dell`opposizione
[L`opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge,
sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato
sia rimossa l`opposizione.] (1)
Se l`opposizione è respinta, l`opponente, che non sia un ascendente o
il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Nota:
(1)
[Comma abrogato dal D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396]
Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE IV Della celebrazione del matrimonio
Art. 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110)
davanti all`ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione
(94, 109).
Art. 107 Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l`ufficiale dello stato civile, alla presenza
di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt.
143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l`una dopo l`altra,
la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in
moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L`atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art. 108 Inapponibilità di termini e condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie
non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l`ufficiale dello stato
civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò
nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno
per non apposti (138).
Art. 109 Celebrazione in un comune diverso
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio
in un comune diverso da quello indicato nell`art. 106, l`ufficiale dello stato
civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell`art. 99, richiede
per iscritto l`ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell`atto di celebrazione e in esso inserita.
Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l`ufficiale davanti
al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell`atto
all`ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato
all`ufficio dello stato civile, è nell`impossibilità di recarsi
alla casa comunale, l`ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui
si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede
alla celebrazione del matrimonio secondo l`art. 107.
Art. 111 Celebrazione per procura
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle
forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli
sposi risiede all`estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale
nella cui circoscrizione risiede l`altro sposo. L`autorizzazione è concessa
con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
La procura deve contenere l`indicazione della persona con la quale il matrimonio
si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone
al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme
speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta
giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina
gli effetti della revoca della procura, ignorata dall`altro coniuge al momento
della celebrazione.
Art. 112 Rifiuto della celebrazione
L`ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del
matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l`indicazione dei motivi (98,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato
civile
Si considera celebrato davanti all`ufficiale dello stato civile il matrimonio
che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità
di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a
meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che
la detta persona non aveva tale qualità.
Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE V Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri
nello Stato
Art. 115 Matrimonio del cittadino all`estero
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima
di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le
forme ivi stabilite (84 e seguenti).
[La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e
95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune
dell`ultimo domicilio (43).] (1)
Nota:
(1)
[Comma abrogato dal D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396]
Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all`ufficiale
dello stato civile una dichiarazione dell`autorità competente del proprio
paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla
osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli
artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare
la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).
SEZIONE VI Della nullità del matrimonio
Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88
Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere
impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da
tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale (125,127).
Il matrimonio contratto con violazione dell`art. 84 può essere impugnato
dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa
azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non
oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta
dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza
del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia
stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà
del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell`assente non può essere impugnato
finché dura l`assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l`autorizzazione ai sensi del quarto
comma dell`art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno
dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso
di nullità del matrimonio previsto dall`art. 68.
Art. 118 (abrogato)
Art. 119 Interdizione
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente
può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro
che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già
sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è
stata pronunziata posteriormente ma l`infermità esisteva al tempo del
matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l`interdizione, anche
dalla persona che era interdetta.
L`azione non può essere proposta se, dopo revocata l`interdizione, vi
è stata coabitazione per un anno.
Art. 120 Incapacità di intendere o di volere
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque
non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per
qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L`azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per
un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà
mentali.
Art. 121 (abrogato)
Art. 122 Violenza ed errore
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso
è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi
il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull`identità
della persona o di errore essenziale su qualità personali dell`altro
coniuge.
L`errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute
presenti le condizioni dell`altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe
prestato il suo consenso se l`avesse esattamente conosciute e purché
l`errore riguardi:
l) l`esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l`esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione
non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima
della celebrazione del matrimonio. L`azione di annullamento non può essere
proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l`altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti
la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L`azione di annullamento non
può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in
errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell`art. 233, se
la gravidanza è stata portata a termine.
L`azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per
un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato
il timore ovvero sia stato scoperto l`errore.
Art. 123 Simulazione
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli
sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i
diritti da esso discendenti.
L`azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del
matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi
successivamente alla celebrazione medesima.
Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell`altro
coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione
deve essere preventivamente giudicata (86, 117).
Art. 125 Azione del pubblico ministero
L`azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero
dopo la morte di uno dei coniugi.
Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale
può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea
durante il giudizio; può ordinarla anche d`ufficio, se ambedue i coniugi
o uno di essi sono minori o interdetti.
Art. 127 Intrasmissibilità dell`azione
L`azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando
il giudizio è già pendente alla morte dell`attore.
Art. 128 Matrimonio putativo
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido
si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità,
quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro
consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale
gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati
o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai
figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che
dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi,
gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi,
ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante
lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell`ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino
gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti,
nei casi in cui il riconoscimento è consentito.
Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue
i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo
non superiore a tre anni l`obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro,
in proporzione alle sue sostanze, a favore dell`altro, ove questi non abbia
adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l`art.
155.
Art. 129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è
tenuto a corrispondere all`altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio
sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del
danno sofferto. L`indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente
al mantenimento per tre anni. E` tenuto altresì a prestare gli alimenti
al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto
a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l`indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare
la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso
per il pagamento dell`indennità.
SEZIONE VII Delle prove della celebrazione del matrimonio
Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio,
se non presenta l`atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa
dal presentare l`atto di celebrazione.
Art. 131 Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all`atto di celebrazione del matrimonio, sana
ogni difetto di forma.
Art. 132 Mancanza dell`atto di celebrazione
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l`esistenza
del matrimonio può essere provata a norma dell`art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per
un caso di forza maggiore l`atto di matrimonio non è stato inserito nei
registri a ciò destinati, la prova dell`esistenza del matrimonio è
ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l`iscrizione
della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno
della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai
figli.
SEZIONE VIII Disposizioni penali
Art. 134 Omissione di pubblicazione
Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
quarantuno ad euro duecentosei gli sposi e l`ufficiale dello stato civile che
hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla
prescritta pubblicazione (93 e seguenti).
Art. 135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
E` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
venti ad euro centotre l`ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all`art. 96 o quando
manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell`art. 97.
Art. 136 Impedimenti conosciuti dall`ufficiale dello stato civile
L`ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio,
quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquantuno
ad euro trecentonove.
Art. 137 Incompetenza dell`ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
E` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
trenta ad euro duecentosei l`ufficiale dello stato civile che ha celebrato un
matrimonio per cui non era competente (106).
La stessa pena si applica all`ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art. 138 Altre infrazioni
E` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita
nell`art. 135 l`ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene
alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112
o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale
in questa sezione.
Art. 139 Cause di nullità note a uno dei coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità
del matrimonio, l`abbia lasciata ignorare all`altro, è punito, se il
matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro quarantuno ad euro duecentosei.
Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell`art. 89, l`ufficiale
che lo celebra e l`altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro venti ad euro ottantadue.
Art. 141 Competenza
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Nota
Le contravvenzioni indicate negli articoli precedenti sono diventati illeciti
amministrativi. Vedere Leggi Speciali.
Art. 142 Limiti d`applicazione delle precedenti disposizioni
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati
non costituiscono reato più grave.
CAPO IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono
i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l`obbligo reciproco alla fedeltà, all`assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell`interesse della famiglia e alla
coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze
e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire
ai bisogni della famiglia.
Art. 143 bis Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante
lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 143 ter (abrogato)
Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l`indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l`indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento del giudice
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità,
l`intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi
e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo
anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza
o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente
e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la
soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell`unità e
della vita della famiglia.
Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare
Il diritto all`assistenza morale e materiale previsto dall`art. 143 è
sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta
causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa
di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni
del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l`adempimento degli
obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.
Art. 147 Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l`obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto delle capacità, dell`inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli.
Art. 148 Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l`obbligazione prevista nell`articolo precedente
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di
lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti,
gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono
tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque
vi ha interesse, sentito l`inadempiente ed assunte informazioni, può
ordinare con decreto che una quota dei redditi dell`obbligato, in proporzione
agli stessi, sia versata direttamente all`altro coniuge o a chi sopporta le
spese per il mantenimento, l`istruzione e l`educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo
esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre
opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L`opposizione è regolata dalle norme relative all`opposizione al decreto
di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo
ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
CAPO V Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art. 149 Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi
previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell`art.
82 o dell`art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei
coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 150 Separazione personale
E` ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l`omologazione di quella
consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente
dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione
della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze
e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione
del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Art. 152-153 (abrogati)
Art. 154 Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta l`abbandono della domanda di separazione
personale già proposta.
Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli
sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo
riferimento all`interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l`altro coniuge
deve contribuire al mantenimento, all`istruzione e all`educazione dei figli,
nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti
con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice,
ha l`esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi
alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito,
le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi.
Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L`abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile,
al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l`amministrazione dei beni dei
figli e, nell`ipotesi che l`esercizio della potestà sia affidato ad entrambi
i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell`usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia
collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto
di educazione (Cod. Proc. Civ. 710).
Nell`emanare i provvedimenti relativi all`affidamento dei figli e al contributo
al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell`accordo fra le parti:
i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al
loro accordo, ed emessi dopo l`assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti
o disposti d`ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni
concernenti l`affidamento dei figli, l`attribuzione dell`esercizio della potestà
su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del
contributo.
Nota:
Il quarto comma dellart. 155 è stato dichiarato in parte illegittimo
dalla Corte Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge
cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall`altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati
redditi propri.
L`entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle
circostanze e ai redditi dell`obbligato.
Resta fermo l`obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi
all`adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall`art. 155.
La sentenza costituisce titolo per l`iscrizione dell`ipoteca giudiziale ai sensi
dell`art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell`avente diritto, il giudice può
disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all`obbligato,
che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può
disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 156 bis Cognome della moglie
Il giudice può vietare alla moglie l`uso del cognome del marito quando
tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare
la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall`uso possa derivarle grave
pregiudizio.
Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di
separazione, senza che sia necessario l`intervento del giudice, con un`espressa
dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con
lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione
a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Art. 158 Separazione consensuale
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l`omologazione
del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando l`accordo dei coniugi relativamente all`affidamento e al mantenimento
dei figli è in contrasto con l`interesse di questi il giudice riconvoca
i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell`interesse dei
figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l`omologazione.
CAPO VI Del regime patrimoniale della famiglia
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione
stipulata a norma dell`art. 162, è costituito dalla comunione dei beni
regolata dalla sezione III del presente capo.
Art. 160 Diritti inderogabili
Gli sposi non possono derogare, né ai diritti né ai doveri provvisti
dalla legge per effetto del matrimonio.
Art. 161 Riferimento generico a leggi o agli usi
Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali
siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o
dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i
quali intendono regolare questi loro rapporti.
Art. 162 Forma delle convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto
pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell`atto
di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni
dell`art. 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine
dell`atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio
rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo
comma.
Art. 163 Modifica delle convenzioni
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio,
non hanno effetto se l`atto pubblico non è stipulato col consenso di
tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro
eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica
delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono
anche successivamente il loro consenso, salva l`omologazione del giudice. L`omologazione
può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione
delle convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto
ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all`atto del matrimonio.
L`annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni
matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 e seguenti.
Art. 164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali
E` consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali
(1417).
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro
tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo
consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
Art. 165 Capacità del minore
Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il
consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide
se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui
o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell`art. 90.
Art. 166 Capacità dell`inabilitato
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto
di matrimonio dall`inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato
promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l`assistenza del curatore
già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede
alla nomina di un curatore speciale
Art. 166 bis Divieto di costituzione di dote
E` nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
SEZIONE II Del fondo patrimoniale
Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento,
possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili
o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai
bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo,
si perfeziona con l`accettazione dei coniugi. L`accettazione può essere
fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione
del vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi
i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell`atto di costituzione.
I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per
i bisogni della famiglia.
L`amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata
dalle norme relative all`amministrazione della comunione legale.
Art. 169 Alienazione dei beni del fondo
Se non è stato espressamente consentito nell`atto di costituzione, non
si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del
fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono
figli minori, con l`autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso
in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità
evidente.
Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti
L`esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo
per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei
ai bisogni della famiglia.
Art. 171 Cessazione del fondo
La destinazione del fondo termina a seguito dell`annullamento o dello scioglimento
o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età
dell`ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di
chi vi abbia interesse, norme per l`amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra
circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento
o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della
comunione legale.
Art. 172-176 (abrogati)
SEZIONE III Della comunione legale
Art. 177 Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati
allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell`attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo
scioglimento della comunione, non siano stati consumati
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente
al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e
gli incrementi.
Art. 178 Beni destinati all`esercizio di impresa
I beni destinati all`esercizio dell`impresa di uno dei coniugi costituita dopo
il matrimonio e gli incrementi dell`impresa costituita anche precedentemente
si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento
di questa.
Art. 179 Beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto
ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o
successione, quando nell`atto di liberalità o nel testamento non è
specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all`esercizio della professione del coniuge, tranne quelli
destinati alla conduzione di un`azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione
attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati
o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all`atto
dell`acquisto (2647).
L`acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell`art. 2683, effettuato
dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c),
d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall`atto di acquisto
se di esso sia stato parte anche l`altro coniuge.
Art. 180 Amministrazione dei beni della comunione
L`amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per
gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l`ordinaria amministrazione, nonché
la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali
di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano
congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art. 181 Rifiuto di consenso
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto,
l`altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l`autorizzazione
nel caso in cui la stipulazione dell`atto è necessaria nell`interesse
della famiglia o dell`azienda che a norma della lett. d) dell`art. 177 fa parte
della comunione.
Art. 182 Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l`altro, in
mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura
privata autenticata (2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice
e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i
quali è richiesto, a norma del l`art. 180, il consenso di entrambi i
coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato
dall`altro al compimento di tutti gli atti necessari all`attività dell`impresa.
Art. 183 Esclusione dall`amministrazione
Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha
male amministrato, l`altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo
dall`amministrazione.
Il coniuge privato dell`amministrazione può chiedere al giudice di esservi
reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l`esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino
a quando non sia cessato lo stato di interdizione.
Art. 184 Atti compiuti senza il necessario consenso
Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell`altro coniuge
e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni
mobili elencati nell`art. 2683.
L`azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario
entro un anno (2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell`atto e in ogni
caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l`atto non sia stato trascritto
e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della
comunione l`azione non può essere proposta oltre l`anno dallo scioglimento
stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma,
il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell`altro è obbligato
su istanza di quest`ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era
prima del compimento dell`atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento
dell`equivalente secondo i valori correnti all`epoca della ricostituzione della
comunione.
Art. 185 Amministrazione dei beni personali del coniuge
All`amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale
si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell`art. 217.
Art. 186 Obblighi gravanti sui beni della comunione
I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell`acquisto;
b) di tutti i carichi dell`amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l`istruzione e l`educazione
dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente,
nell`interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Art. 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell`art. 189, non rispondono
delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
Art. 188 Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell`art. 189, non rispondono
delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite
dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
Art. 189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
I beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali
delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento
di atti eccedenti l`ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell`altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto
anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni
della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.
Art. 190 Responsabilità sussidiaria dei beni personali
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno
dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della
comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Art. 191 Scioglimento della comunione
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta,
di uno dei coniugi, per l`annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione
giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per
il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell`art. 177, lo scioglimento della
comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma
prevista dall`art. 162.
Art. 192 Rimborsi e restituzioni
Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate
dal patrimonio comune per fini diversi dall`adempimento delle obbligazioni previste
dall`art. 186.
E` tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all`art. 189,
a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto,
dimostri che l`atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto
una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate
dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio
comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della
comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore
se l`interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni
sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto
comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli
immobili.
Art. 193 Separazione giudiziale dei beni
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di
interdizione (417) o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva
amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari
di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell`amministrazione dei beni
mette in pericolo gli interessi dell`altro o della comunione o della famiglia,
oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura
proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale
rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è
stata proposta la domanda ed ha l`effetto di instaurare il regime di separazione
dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell`atto di matrimonio e sull`originale
delle convenzioni matrimoniali (2653).
Art. 194 Divisione dei beni della comunione
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti
eguali l`attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all`affidamento
di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l`usufrutto su una
parte dei beni spettanti all`altro coniuge.
Art. 195 Prelevamento dei beni mobili
Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili
che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi
pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova
contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
Art. 196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto
di prelevare a norma dell`articolo precedente essi possono ripeterne il valore,
provandone l`ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di
quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non
imputabile all`altro coniuge.
Art. 197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi,
a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non
risulti da atto avente data certa (2702, 2704). E` fatto salvo al coniuge o
ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all`altro
coniuge nonché sugli altri beni di lui.
Art. 198-209 (abrogati)
SEZIONE IV Della comunione convenzionale
Art. 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell`art. 162, modificare
il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in
contrasto con le disposizioni dell`art. 161.
I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell`art. 179 non possono essere compresi
nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all`amministrazione
dei beni della comunione e all`uguaglianza delle quote limitatamente ai beni
che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi
prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del
coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma
dell`art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Art. 212-214 (abrogati)
SEZIONE V Del regime di separazione dei beni
Art. 215 Separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità
esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 (abrogato)
Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e l`amministrazione dei beni di cui è
titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i
beni dell`altro con l`obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto
verso l`altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718).
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell`altro con procura senza l`obbligo
di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell`altro coniuge
o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono
tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l`opposizione dell`altro, amministra i beni di
questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della
mancata percezione dei frutti.
Art. 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge
Il coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge è soggetto a tutte le
obbligazioni dell`usufruttuario (1001).
Art. 219 Prova della proprietà dei beni
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell`altro la proprietà
esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà
esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Art. 220-230 (abrogati)
SEZIONE VI Dell`impresa familiare
Art. 230 bis Impresa familiare
Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo
continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell`impresa
familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell`impresa familiare ed ai beni acquistati
con essi nonché agli incrementi dell`azienda, anche in ordine all`avviamento,
in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l`impiego degli utili e degli incrementi nonché
quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell`impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano
alla impresa stessa. I familiari partecipanti all`impresa che non hanno la piena
capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà
su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell`uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa
familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado,
gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile,
salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma
precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato
in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro,
ed altresì in caso di alienazione dell`azienda. Il pagamento può
avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo,
dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell`azienda i partecipi
di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull`azienda. Si applica,
nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell`art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell`esercizio dell`agricoltura (2140) sono regolate
dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.