CAPO I Dell`assenza
Art. 48 Curatore dello scomparso
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo
domicilio o dell`ultima sua residenza (43) e non se ne hanno più notizie,
il tribunale dell`ultimo domicilio o dell`ultima residenza su istanza degli
interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può
nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione
degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata,
e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio
dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore.
Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che
il medesimo non può fare.
Art. 49 Dichiarazione di assenza
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l`ultima notizia, i presunti successori
legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso
diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente,
secondo l`articolo precedente, che ne sia dichiarata l`assenza (Cod. Proc. Civ.
722 e seguenti).
Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l`assenza, il tribunale, su istanza
di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l`apertura degli
atti di ultima volontà dell`assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l`assente fosse morto
nel giorno a cui risale l`ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479)
possono domandare l`immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti
dalla morte dell`assente possono domandare di essere ammessi all`esercizio temporaneo
di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell`assente sarebbero liberati da obbligazioni
possono essere temporaneamente esonerati dall`adempimento di esse salvo che
si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall`art. 434.
Per ottenere l`immissione nel possesso l`esercizio temporaneo dei diritti o
la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma
determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale
può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle
persone e alla loro parentela con l`assente.
Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell`assente
Il coniuge dell`assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime
patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal
tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo
le condizioni della famiglia e l`entità del patrimonio dell`assente.
Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo
L`immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione
dell`inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Essa attribuisce a coloro che l`ottengono e ai loro successori l`amministrazione
dei beni dell`assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle
rendite dei beni nei limiti stabiliti nell`articolo seguente.
Art. 53 Godimento dei beni
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei
beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono
riservare all`assente il terzo delle rendite.
Art. 54 Limiti alla disponibilità dei beni
Coloro che hanno ottenuto l`immissione nel possesso temporaneo dei beni non
possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità
o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell`autorizzare questi atti dispone circa l`uso e l`impiego delle
somme ricavate.
Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui
risale l`ultima notizia dell`assente, un diritto prevalente o eguale a quello
del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare;
ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda giudiziale.
Art. 56 Ritorno dell`assente o prova della sua esistenza
Se durante il possesso temporaneo l`assente ritorna o è provata l`esistenza
di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre,
l`adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell`art.
48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della
loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli
artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell`art. 54 restano irrevocabili.
Se l`assenza e stata volontaria e non è giustificata, l`assente perde
il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell`art.
53.
Art. 57 Prova della morte dell`assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell`assente, la
successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i
suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell`articolo
precedente.
CAPO II Della dichiarazione di morte presunta
Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell`assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l`ultima notizia dell`assente,
il tribunale competente secondo l`art. 48, su istanza del pubblico ministero
o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell`art. 50, può con
sentenza dichiarare presunta la morte dell`assente nel giorno a cui risale l`ultima
notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi
nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell`assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione
di assenza.
Art. 59 Termine per la rinnovazione dell`istanza
L`istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta
prima che siano decorsi almeno due anni.
Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell`art. 58, può essere dichiarata la morte
presunta nei casi seguenti:
l) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso
parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è
comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e
sono trascorsi due anni dall`entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza
di questo, tre anni dalla fine dell`anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato
o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall`entrata
in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine
dell`anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie
di lui dopo l`entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione
delle ostilità;
3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie
di lui, dopo due anni dal giorno dell`infortunio o, se il giorno non e conosciuto,
dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto,
dalla fine dell`anno in cui l`infortunio e avvenuto.
Art. 61 Data della morte presunta
Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell`articolo precedente, la sentenza determina
il giorno e possibilmente l`ora a cui risale la scomparsa nell`operazione bellica
o nell`infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l`ultima
notizia.
Qualora non possa determinarsi l`ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla
fine del giorno indicato.
Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall`art. 60 può
essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti
dalla legge per la compilazione dell`atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza
del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell`art.
50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l`istanza di dichiarazione di
morte presunta, può dichiarare l`assenza dello scomparso (49 e seguenti;
Cod. Proc. Civ. 726).
Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell`assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell`art. 58, coloro che ottennero
l`immissione nel possesso temporaneo dei beni dell`assente o i loro successori
possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l`esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione
temporanea dalle obbligazioni di cui all`art. 50 conseguono l`esercizio definitivo
dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma
dell`art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Art. 64 Immissione nel possesso e inventario
Se non v`e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto
indicati nei capoversi dell`art. 50 o i loro successori conseguono il pieno
esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la
sentenza menzionata nell`art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l`inventario dei
beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Parimenti devono far precedere l`inventario dei beni coloro che succedono per
effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall`art. 60.
Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può
contrarre nuovo matrimonio (68, 117).
Art. 66 Prova dell`esistenza della persona di cui è stata dichiarata
la morte presunta
La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è
provata l`esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto
di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto,
o i beni nei quali sia stato investito (73).
Essa ha altresì diritto di pretendere l`adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi del secondo comma dell`art. 63.
Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma
di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi
eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l`adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi del secondo comma dell`art. 63 per il tempo anteriore
alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158
e seguenti; 2934 e seguenti).
Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte
La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte
presunta e l`accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta
del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti
coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 68 Nullità del nuovo matrimonio
Il matrimonio contratto a norma dell`art. 65 è nullo, qualora la persona
della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l`esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è
accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio
(117).
CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora
l`esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta
Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l`esistenza
Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora
l`esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato.
Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora
l`esistenza
Quando s`apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte
una persona di cui s`ignora l`esistenza, la successione e devoluta a coloro
ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto
di rappresentazione (467 e seguenti).
Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all`inventario
dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione (1179; Cod.
Proc. Civ. 50, 725).
Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l`esistenza
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità
(533 e seguenti) né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s`ignora
l`esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione
(2934 e seguenti) o dell`usucapione (1158 e seguenti).
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione
in mora (821, 1219).
Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è
stata dichiarata la morte presunta
Quando s`apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte
una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti),
coloro ai quali, in sua mancanza, e devoluta la successione devono innanzi tutto
procedere all`inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).
Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata
dichiarata la morte presunta
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne
è provata l`esistenza al momento dell`apertura della successione, essa
o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita (533
e seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni
se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di
quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato
investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell`usucapione (1158 e seguenti;
2934 e seguenti).
Si applica la disposizione del secondo comma dell`art. 71.