CAPO I Disposizioni generali
Art. 11 Persone giuridiche pubbliche
Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
pubblico (824 e seguenti).
[Art. 12 Persone giuridiche private
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano
la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto
del Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell`ambito
della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà
di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).]
Nota:
[Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]
Art. 13 Società
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247
e seguenti).
CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14 Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350,
2643).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).
Art. 15 Revoca dell`atto costitutivo della fondazione
L`atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando
non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare
l`attività dell`opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L`atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell`ente,
l`indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme
sull`ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi
di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della
loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità
di erogazione delle rendite.
L`atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative
alla estinzione dell`ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni,
anche quelle relative alla loro trasformazione (28).
[Le modificazioni dell`atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate
dall`autorità governativa nelle forme indicate nell`art. 12 (att. 4).]
Nota:
[Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]
Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e
legati [Abrogato]
[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare
donazioni o eredita, né conseguire legati senza l`autorizzazione governativa
(473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l`acquisto e l`accettazione non hanno effetto.]
Nota:
[Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127]
Art. 18 Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l`ente secondo le norme del mandato
(1710 e seguenti). E` però esente da responsabilità quello degli
amministratori il quale non abbia partecipato all`atto che ha causato il danno,
salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l`atto si stava per compiere,
egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).
Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
indicato nell`art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi
che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).
Art. 20 Convocazione dell`assemblea delle associazioni
L`assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una
volta l`anno per l`approvazione del bilancio.
L`assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
In quest`ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione
può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art. 21 Deliberazioni dell`assemblea
Le deliberazioni dell`assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza
di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione
è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità
gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l`atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti
disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell`associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).
Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni
per fatti da loro compiuti sono deliberate dall`assemblea e sono esercitate
dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Le deliberazioni dell`assemblea contrarie alla legge, all`atto costitutivo o
allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell`ente, di
qualunque associato o del pubblico ministero.
L`annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima
(1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell`associazione, può sospendere, su istanza di colui che l`ha proposto
l`impugnazione, l`esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono
gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato
agli amministratori (att. 10).
L`esecuzione delle deliberazioni contrarie all`ordine pubblico o al buon costume
può essere sospesa anche dall`autorità governativa (att. 9).
Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione
sia consentita dall`atto costitutivo o dallo statuto.
L`associato può sempre recedere dall`associazione se non ha assunto l`obbligo
di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell`anno
in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L`esclusione d`un associato non può essere deliberata dall`assemblea
che per gravi motivi; l`associato può ricorrere all`autorità giudiziaria
entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano
cessato di appartenere all`associazione, non possono ripetere i contributi versati,
né hanno alcun diritto sul patrimonio dell`associazione.
Art. 25 Controllo sull`amministrazione delle fondazioni
L`autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull`amministrazione
delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori
o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell`atto di fondazione
non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento
definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all`atto di fondazione,
all`ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l`amministrazione
e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano
in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.
L`annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima
(1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità
devono essere autorizzate dall`autorità governativa e sono esercitate
dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
L`autorità governativa può disporre il coordinamento della attività
di più fondazioni ovvero l`unificazione della loro amministrazione, rispettando,
per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
[Art. 27 Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell`atto costitutivo e nello statuto, la persona
giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto
impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti
a mancare.
L`estinzione è dichiarata dall`autorità governativa, su istanza
di qualunque interessato o anche d`ufficio (att. 10).]
Nota:
[Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]
Art. 28 Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità,
o il patrimonio e divenuto insufficiente, l`autorità governativa, anziché
dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione,
allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati
nell`atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di
devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell`art. 26 non si applicano
alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie
determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato
loro comunicato il provvedimento che dichiara l`estinzione della persona giuridica
o il provvedimento con cui l`autorità, a norma di legge, ha ordinato
lo scioglimento dell`associazione, o appena è stata adottata dall`assemblea
la deliberazione di scioglimento dell`associazione medesima. Qualora trasgrediscano
a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l`estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell`associazione,
si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del
codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono
devoluti in conformità dell`atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l`autorità
governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi
di associazione, si osservano le deliberazioni dell`assemblea che ha stabilito
lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l`autorità
governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito
possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti,
entro l`anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti
di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati
donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell`ente,
l`autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre
persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
[Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche
In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche
(att. 22 e seguenti).
Nel registro devono indicarsi la data dell`atto costitutivo, quella del decreto
di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora
sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome
degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita
la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d`ufficio.
Gli amministratori di un`associazione o di una fondazione non registrata, benché
riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona
giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).]
Nota:
[Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]
[Art. 34 Registrazione di atti
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell`atto costitutivo
e dello statuto, dopo che sono state approvate dall`autorità governativa,
il trasferimento della sede e l`istituzione di sedi secondarie, la sostituzione
degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza,
le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento
o dichiarano l`estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l`iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti
ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]
Nota:
[Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]
Art. 35 Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte
[dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle
norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) Abrogato] sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro dieci ad euro
cinquecentosedici.(1)
Nota:
(1) Articolo modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
L`ordinamento interno e l`amministrazione delle associazioni non riconosciute
come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali,
secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc.
Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono
il fondo comune dell`associazione. Finche questa dura, i singoli associati non
possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota
in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l`associazione i
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni
stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito
in nome e per conto dell`associazione (Cod. Proc. Civ. 19).
Art. 39 Comitati
I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche,
monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle
disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40 Responsabilità degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono
responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della
loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12),
i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni
assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod.
Proc. Civ. 75).
Art. 42 Diversa destinazione dei fondi
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più
attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l`autorità
governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata
disciplinata al momento della costituzione.