TITOLO IX-BIS. ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (1)
(1)
Titolo inserito dalla legge 04 aprile 2001, n. 154
Art. 342 bis Ordini di protezione contro gli abusi familiari
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave
pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà
dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca
reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto
uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.
Art. 342 ter Contenuto degli ordini di protezione
Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente,
che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta
e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente
che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove
occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante,
ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine,
ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità
dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei
servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonchè
delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza
di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento
periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei
provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando
modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la
somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato,
detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce
la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione
dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può
essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per
il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione.
Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso
giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni
per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale
sanitario.