TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE
Art. 1 Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all`evento
della nascita (462, 687, 715, 784).
(3° comma abrogato).
Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore eta si acquista la capacità di compiere tutti gli atti
per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un`età inferiore in materia
di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è
abilitato all`esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto
di lavoro.
Art. 3 (abrogato)
Art. 4 Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un`altra
e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello
stesso momento.
Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una
diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all`ordine pubblico o al buon costume (1418).
Art. 6 Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi
e con le formalità dalla legge indicati.
Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all`uso del proprio nome o che
possa risentire pregiudizio dall`uso che altri indebitamente ne faccia, può
chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento
dei danni (2563).
L`autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata
in uno o più giornali.
Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari
Nel caso previsto dall`articolo precedente, l`azione può essere promossa
anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia
alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d`essere
protette.
Art. 9 Tutela dello pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l`importanza
del nome, può essere tutelato ai sensi dell`art. 7.
Art. 10 Abuso dell`immagine altrui
Qualora l`immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia
stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l`esposizione o la pubblicazione
e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione
della persona stessa o dei detti congiunti, l`autorità giudiziaria, su
richiesta dell`interessato, può disporre che cessi l`abuso, salvo il
risarcimento dei danni.