Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi - Testo provvisorio
Titolo I Imposta sul reddito delle persone fisiche
Titolo II Imposta sul reddito delle società
Titolo III Disposizioni comuni
Titolo IV Disposizioni varie, transitorie e finali
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto larticolo 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo
è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per
la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato
su cinque imposte ordinate in un unico codice;
Visti gli articoli da 2 a 7 della citata legge n. 80 del 2003, i quali dispongono,
tra laltro, che il codice fiscale è articolato in una parte generale
ed in una parte speciale, questultima dedicata alle cinque imposte: sul
reddito, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, sui servizi,
accisa;
Considerato di dover dare avvio allattuazione della legge n. 80 del 2003
a partire dalla imposta sul reddito delle società;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni di attuazione dellarticolo
4, comma 1, della legge n. 80 del 2003, per quanto riguarda limponibile
ai fini dellimposizione sul reddito delle società, con riferimento
ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) ad o) dello stesso
comma 1, nonché, per connessione di materia, di emanare disposizioni
di attuazione dellarticolo 3, comma 1, lettera c), numeri 5) e 6), della
medesima legge n. 80 del 2003, per quanto riguarda limponibile ai fini
dellimposta sul reddito;
Considerata la necessità, in attesa della piena attuazione della predetta
delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma del sistema
fiscale statale, di procedere, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
sopra citati, alla modificazione delle norme del testo unico delle imposte sui
redditi direttamente funzionali alla prima fase di attuazione della medesima
delega, nonché, per esigenze sistematiche, di disporre la rinumerazione
delle norme del predetto testo unico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ......;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data .... e in data ....;
Sulla proposta del Ministro delleconomia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
1. Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è modificato come segue:
TITOLO I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Presupposto dellimposta
Art. 2
Soggetti passivi
Art. 3
Base imponibile
Art. 4
Coniugi e figli minori
Art. 5
Redditi prodotti in forma associata
Art. 6
Classificazione dei redditi
Art. 7
Periodo di imposta
Art. 8
Determinazione del reddito complessivo
Art. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
Art. 10
Oneri deducibili
Art. 11
Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.
1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo
10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2.
..
3.
..
4.
..
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate
nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto
è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso
è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi,
ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.
Art. 12
Determinazione dellimposta
1.
1-bis.
..
2.
...
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti
al contribuente a norma dellarticolo 167. Se l'ammontare dei crediti di
imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto,
a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa
al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione
dei redditi.
Art. 13
Detrazioni per carichi di famiglia
Art. 14
Altre detrazioni
Art. 15
Detrazione per oneri
Art. 16
Detrazioni per canoni di locazione
Art. 17
Tassazione separata
Art. 18
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti
nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o limposta
sostitutiva di cui allarticolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo dimposta. Il
contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione
sostitutiva ed in tal caso compete il credito dimposta per i redditi prodotti
allestero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
alle distribuzioni di utili di cui allarticolo 27, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui allarticolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché
di quelli con regime fiscale equiparato, emessi allestero a decorrere
dal 10 settembre 1992.
Art. 19
Indennità di fine rapporto
Art. 20
Prestazioni pensionistiche
Art. 21
Determinazione dellimposta per gli altri redditi tassati separatamente
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo
comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare
percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo
netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto
il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente,
nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in
cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è
determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente
alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o
imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera
n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione,
l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per
cento.
2.
..
3.
.
4.
.
5.
.
Art. 22
Scomputo degli acconti
1. Dallimposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano
nellordine: a) lammontare delle imposte pagate allestero secondo
le modalità di cui allarticolo 167; b) i versamenti eseguiti dal
contribuente in acconto dellimposta; c) le ritenute alla fonte a titolo
di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli
tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione
dei redditi si scomputano dallimposta relativa al periodo di imposta nel
quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società,
associazioni e imprese indicate nellarticolo 5 si scomputano, nella proporzione
ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se lammontare dei versamenti e delle ritenute, è superiore a
quello dellimposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto,
a sua scelta, di computare leccedenza in diminuzione dellimposta
del periodo dimposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se lammontare
delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello dellimposta
netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso delleccedenza.
Art. 23
Applicazione dellimposta ai non residenti
Art. 24
Determinazione dellimposta dovuta dai non residenti
CAPO II
REDDITI FONDIARI
Art. 25
Redditi fondiari
Art. 26
Imputazione dei redditi fondiari
Art. 27
Reddito dominicale dei terreni
Art. 28
Determinazione del reddito dominicale
Art. 29
Variazioni del reddito dominicale
Art. 30
Denuncia e decorrenza delle variazioni
Art. 31
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
Art. 32
Reddito agrario
Art. 33
Imputazione del reddito agrario
Art. 34
Determinazione del reddito agrario
Art. 35
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
Art. 36
Reddito dei fabbricati
Art. 37
Determinazione del reddito dei fabbricati
Art. 38
Variazioni del reddito dei fabbricati
Art. 39
Decorrenza delle variazioni
Art. 40
Fabbricati di nuova costruzione
Art. 41
Unità immobiliari non locate.
Art. 42
Costruzioni rurali
Art. 43
Immobili non produttivi di reddito fondiario
CAPO III
REDDITI DI CAPITALE
Art. 44
Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei
certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli
1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società
ed enti soggetti allimposta sul reddito delle società, salvo il
disposto della lettera d) del comma 2 dell articolo 53; è ricompresa
tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui allarticolo
99 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati
nel primo comma dellarticolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dellarticolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nellinteresse collettivo di pluralità
di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati
da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dellarticolo 50 erogate in forma
periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
oggetto limpiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono
essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento
incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) sono assimilati alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione
è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della
società emittente o di altre società appartenenti allo stesso
gruppo o dellaffare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari
sono stati emessi;
b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli
enti di cui allarticolo 72, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate
da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote
di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa
remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata indeducibile
nella determinazione del reddito dimpresa per effetto di quanto previsto
dallarticolo 110, comma 9;
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di
autoveicoli, autorizzate ai sensi dellarticolo 29 del R.D.L. 15 marzo
1927, n. 436, convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono lobbligazione incondizionata di pagare
alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza
la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori
alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dellimpresa
emittente o dellaffare in relazione al quale siano stati emessi, né
di controllo sulla gestione stessa.
Art. 45
Determinazione del reddito di capitale
Art. 46
Versamenti dei soci.
1. Le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano
date a mutuo se dai bilanci della società non risulta che il versamento
è stato fatto ad altro titolo.
2.
.
Art. 47
Utili da partecipazione.
1. Salvi i casi di cui allarticolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti
in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli
enti indicati nell articolo 72, anche in occasione della liquidazione,
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente
al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare,
si presumono prioritariamente distribuiti lutile dellesercizio e
le riserve diverse da quelle del comma 5.
2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dellarticolo
44 concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa
percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dellapporto sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla
data della stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura il valore imponibile è
determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata
dalla lettera a) del comma 2 dellarticolo 110.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti concorrono integralmente
alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti, direttamente o
indirettamente, da società residenti in paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del ministro delleconomia e delle finanze
emanato ai sensi dellarticolo 169, comma 4, salvo nel caso in cui gli
stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del primo comma
dello stesso articolo 169 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito
dellesercizio dellinterpello previsto dal comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 169, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c)
del comma 1 dellarticolo 88.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società
soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione
di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni
o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e
con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o
il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri
fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito
del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto
mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata
è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza
alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno
recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria
che dispongono diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso,
di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle
società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo
pagato per lacquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche
per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società,
soggetti allimposta di cui al titolo II.
Art. 48
Redditi imponibili ad altro titolo
CAPO IV
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Art. 49
Redditi di lavoro dipendente
Art. 50
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Art. 51
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
Art. 52
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
CAPO V
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Art. 53
Redditi di lavoro autonomo
Art. 54
Determinazione del reddito di lavoro autonomo.
CAPO VI
REDDITI DIMPRESA
Art. 55
Redditi dimpresa
Art. 56
Determinazione del reddito dimpresa
1. Il reddito dimpresa è determinato secondo le disposizioni della
sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo.
2. Se dallapplicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto
dei proventi esenti dallimposta per la parte del loro ammontare che eccede
i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 97 e 110, commi 5
e 6, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dellarticolo
8.
3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dellarticolo 92, non
concorrono alla formazione del reddito:
a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone
fisiche e delle società di persone;
b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere
da g) a n) del comma 1 dellarticolo 17, quando ne è richiesta la
tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
4. Ai fini dellapplicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei
proventi di cui allarticolo 88, determinata secondo quanto previsto nel
presente capo.
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento
di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa
nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore
medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse
incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di
cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non
si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri
familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.Il
contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non
avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui
allarticolo 97, i proventi dellallevamento di animali di cui al
presente comma, si computano nellammontare ivi stabilito.
Art. 57
Plusvalenze
1. Le disposizioni del comma 4 dellarticolo 87 non si applicano quando
è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo
17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce
realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi
valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di
cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento,
entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente
tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui allarticolo 88 non concorrono alla formazione
del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro
ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi allimpresa concorrono a formare il
reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dellimprenditore
o a finalità estranee allesercizio dellimpresa.
4. Per le plusvalenze di cui all'articolo 87 realizzate dalle società
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato la scelta prevista dal comma 4 del medesimo articolo 87 deve essere fatta,
con effetto anche per i soci, nella dichiarazione dei redditi della società.
Art. 58
Sopravvenienze attive
1. La norma di cui articolo 89, comma 4, si applica nei confronti delle società
in nome collettivo ed in accomandita semplice.
Art. 59
Dividendi
1. Relativamente agli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle società e dagli enti indicati nellarticolo
72 si applica larticolo 47.
Art. 60
Interessi passivi
1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma
dellarticolo 97 non danno diritto alla detrazione dallimposta prevista
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.
Art. 61
Pro rata patrimoniale
1. Al fine di determinare leventuale eccedenza di cui allarticolo
98, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui allarticolo
88, rileva nella stessa misura percentuale di cui allarticolo 57, comma
2.
Art. 62
Contrasto allutilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese
1. Per lapplicazione della norma di cui allarticolo 99 alle imprese
individuali il riferimento al socio si intende allimprenditore e nelle
imprese familiari anche ai soggetti di cui allarticolo 5, comma 5.
Art. 63
Norme generali sulle componenti del reddito dimpresa
1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui
allarticolo 88, ed i costi specificamente inerenti il realizzo di tali
partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale
di cui allarticolo 57, comma 2.
2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili,
o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dellarticolo 103, nella misura
del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione,
anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari
al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria,
a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell'impresa.
3. La disposizione di cui allarticolo 96, comma 6, si applica alle società
in nome collettivo e in accomandita semplice.
Art. 64
Beni relativi all'impresa
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano
relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 86, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa
ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti
all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa
nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili
di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo
se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 65, tale
indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili
ovvero secondo le modalità di cui allarticolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dellarticolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
2.
.
3.
..
3-bis.
..
Art. 65
Imprese minori
1.
. .
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni
degli articoli 63, comma 2, 103 e 104, a condizione che sia tenuto il registro
dei beni ammortizzabili. Lindicazione di tali quote può essere
effettuata anche secondo le modalità dellarticolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 e dellarticolo 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le
perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma
dell'articolo 102. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento;
tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 106 sono deducibili a condizione
che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato
al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni
di cui agli articoli 56, comma 5, 64, 92, 96, 97, 101, 109, 91, comma 2, 100,
commi 1, 2 e 4, 110, commi 1, 2, 5 e 7, e 111, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica
inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare
il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni
nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 110.
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti
le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro
delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del
22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi
è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate,
di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per
cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48
e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino
a euro 92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi
il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo
di deduzione forfettaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa
ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per
quelli effettuati oltre tale àmbito. Per le medesime imprese compete,
altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo
e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione
del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei
redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante
l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di
destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento
delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle
fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno
1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura
devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
CAPO VII
REDDITI DIVERSI
Art. 66
Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non
sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali
o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né
in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione
di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale,
dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti
per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione
sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni
qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione
di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione
al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse
le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo
72, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora
le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore
al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati
in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali
potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di
diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti
di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni,
i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di
voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate
alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle derivanti dalla cessione
di contratti di cui alla lettera f) dellarticolo 44 qualora il valore
dellapporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che
si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni nonché quelle derivanti dalla cessione degli
strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dellarticolo 45;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione
al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse
le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo
72, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite
le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente
lettera quelle derivanti dalla cessione di contratti di cui alla lettera f)
dellarticolo 44 qualora il valore dellapporto non sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla
data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi
di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine
o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché
siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera
si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere
dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati
mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare
a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere
o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse,
a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli
preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente
indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero
rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali
positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto ;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o
dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli
dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto
della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di
beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto
di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in
caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono
a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale,
delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 57;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi
e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale resi in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui allarticolo
173, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
1-bis.
. . .
1-ter.
. . .
1-quater.
. .
Art. 67
Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 66 sono
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta
e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato
di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
2.
...
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 66 per
il 40 per cento del loro ammontare sono sommate algebricamente alla corrispondente
quota delle relative minusvalenze.
4. Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente alla formazione
del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dellarticolo
66 se relative a partecipazioni in società residenti in paesi o territori
a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze emanato ai sensi dellarticolo 169, comma 4, salvo lavvenuta
dimostrazione, a seguito di esercizio dellinterpello previsto dalla lettera
b) del comma 5 dello stesso articolo 169, del rispetto delle condizioni indicate
nella lettera c) del comma 1 dellarticolo 88.
5.
..
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo
66 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la
somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto
assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione,
compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi
passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore
definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data
di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è
determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni,
quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società
indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi
e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza
dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute
estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio
a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o
valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute
estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione
del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'articolo 111, comma 9, nel periodo d'imposta in cui
la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli
stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo
o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle società;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 66, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento
delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come
corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del
prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del
costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per
cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 66, il corrispettivo
è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito
dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza
è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
8.
.
9.
.
Art. 68
Premi vincite ed indennità
Art. 69
Redditi di natura fondiaria
Art. 70
Altri redditi
TITOLO II
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ
CAPO I
SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 71
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dellimposta sul reddito delle società è il
possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate
nellarticolo 6.
Art. 72
Soggetti passivi
1. Sono soggetti allimposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società
a responsabilità limitata, le società cooperative e le società
di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale lesercizio di
attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale lesercizio
di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non
riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dellimposta
si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di
cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni
indicate nellarticolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società
e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale
o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato
in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente
gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dellatto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
loggetto principale dellente residente è determinato in base
allattività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;
tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
Art. 73
Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi
tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le
comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti allimposta.
2. Non costituiscono esercizio dellattività commerciale:
a) lesercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) lesercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie
da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali.
Art. 74
Base imponibile
1. Limposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo
le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 72, del capo III,
per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le
società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo
72 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito
secondo le disposizioni del capo VI.
Art. 75
Periodo dimposta
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 79
e 84.
2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione
della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo.
Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla
legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni,
il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.
3. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi
di cui agli articoli 91 e 74, comma 3, sono ragguagliati alla durata di esso.
Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli
103, commi 2, 6 e 7, 105, 107 e 108, commi 1 e 2.
Art. 76
Aliquota dellimposta
1. Limposta è commisurata al reddito complessivo netto con laliquota
del 33 per cento.
Art. 77
Detrazione dimposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo
pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis, limitatamente
alle società e agli enti di cui all'articolo 72, comma 1, lettere a)
e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui
titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché
dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente,
tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa
società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).
Art. 78
Scomputo degli acconti
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute
alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo
22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano
nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare
il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati
alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare
degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Art. 79
Riporto o rimborso delle eccedenze
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto
e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore
a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo,
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare
la stessa in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
CAPO II
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI COMMERCIALI
RESIDENTI
SEZIONE I
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Art. 80
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 72, da qualsiasi fonte provenga,
è considerato reddito dimpresa ed è determinato secondo
le disposizioni di questa sezione.
2. Le disposizioni degli articoli 46 e 48 e quelle del titolo I, capo VI, nonché
quelle del titolo II, capo II, sezione I, relative alle società in nome
collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e
gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 3 dell'articolo 107 vale
anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.
Art. 81
Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio
1. I sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione
del reddito.
Art. 82
Annullamento di azioni proprie
1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni
proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente,
la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente
quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.
Art. 83
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
1. Alle condizioni di cui allarticolo 88, lesenzione prevista da
tale norma si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate
a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-bis,
terzo comma, del codice civile e a norma dellarticolo 5, settimo comma,
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dallarticolo 7 della L. 4
giugno 1985, n. 281.
Art. 84
Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo dimposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione
del reddito dei periodi dimposta successivi, ma non oltre il quinto, per
lintero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno
di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dallimposta
diversi da quelli di cui allarticolo 88, per la parte del loro ammontare
che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 97 e 110,
commi 5 e 6. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione
del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito
imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla
fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto,e dalle eccedenze di cui allarticolo
79.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità
previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo
dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza
delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto
che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche
a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale
in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo
d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due
successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso
soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto
che controlla il controllante di questi.
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente
a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore
alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui
all'articolo 2425, lettera A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo
2425, lettera B), n. 9), lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40
per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Art. 85
Determinazione del reddito complessivo
1. Salvo quanto disposto nel capo VI per le imprese di navigazione marittima,
il reddito complessivo è determinato apportando allutile o alla
perdita risultante dal conto economico, relativo allesercizio chiuso nel
periodo dimposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
allapplicazione dei criteri stabiliti nella successive disposizioni della
presente sezione.
2. Se dallapplicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto
dei proventi esenti dallimposta diversi da quelli di cui allarticolo
88, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi degli articoli 97 e 110, commi 5 e 6, è computata in diminuzione
del reddito imponibile dei successivi periodi dimposta secondo quanto
disposto dallarticolo 85.
Art. 86
Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati
e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche
non rappresentate da titoli al capitale di società ed enti di cui allarticolo
72, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui
si applica lesenzione di cui allarticolo 88. Se le partecipazioni
sono nelle società o enti di cui allarticolo 72, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dellarticolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni
ai sensi dellarticolo 44 emessi da società ed enti di cui allarticolo
72, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui
si applica lesenzione di cui allarticolo 88;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie
o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni
al cui scambio è diretta lattività dellimpresa;
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti
sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma
1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e),
del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti
come tali nel bilancio.
Art. 87
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi allimpresa, diversi da quelli indicati
nel comma 1 dellarticolo 86, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è
costituita dalla differenza fra il corrispettivo o lindennizzo conseguito,
al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso
il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo
oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili,
anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente
iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti,
si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito
ed il maggior valore normale rispetto a quello di libro dei beni di cui allarticolo
86 facenti parte del complesso o ramo aziendale ceduto.
3. Nellipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è
costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato
dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo
88, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per lintero
ammontare nellesercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni
sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente,
in quote costanti nellesercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se
questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito
per lintero ammontare nellesercizio in cui è stata realizzata.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle
di cui al successivo articolo 88, le disposizioni dei periodi precedenti si
applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce
realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative
alle rimanenze e il valore di avviamento.
Art. 88
Plusvalenze esenti
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le
plusvalenze realizzate ai sensi dellarticolo 87, commi 1 e 2, relativamente
ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nellarticolo
5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nellarticolo
72, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello
dellavvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote
acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo
bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio
diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dellarticolo 169, comma 4, o alternativamente lavvenuta
dimostrazione, a seguito dellesercizio dellinterpello previsto dal
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 169, che dalle partecipazioni non
sia stato conseguito, sin dallinizio del periodo di possesso, leffetto
di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi
fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
d) al momento del realizzo, lesercizio da parte della società partecipata
di unimpresa commerciale secondo la definizione di cui all articolo
55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito
non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui patrimonio
è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e
dai fabbricati utilizzati direttamente nellesercizio dimpresa. Si
considerano direttamente utilizzati nellesercizio dimpresa gli immobili
concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui è svolta lattività
agricola.
2. Lesenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi
previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dellarticolo 87, commi
1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi
dellarticolo 44 ed ai contratti di cui allarticolo 110, comma 9,
lettera b).
3. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui
alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società
i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate
mediante offerte pubbliche di vendita si applica lesenzione di cui ai
commi 1 e 2 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta
lettera d).
4. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in
via esclusiva o prevalente nellassunzione di partecipazioni, i requisiti
di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle
partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale
della partecipante.
5. Nei casi di cui allarticolo 47, comma 5, alle somme ed al valore normale
dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste per la
parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si
applica quanto previsto nei precedenti commi .
6. Nei casi di cui allarticolo 47, comma 7, lesenzione di cui al
presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti,
alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo
di ripartizione del capitale e delle riserve di cui allarticolo 47, comma
5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Art. 89
Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in
bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti
o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo
87 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi, leccedenza concorre a formare il reddito
a norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dellarticolo
86 e alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 87;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità,
esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dellarticolo
86 e quelli per lacquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito
nellesercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nellesercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte
salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi
concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché
quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato,
dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione
e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale
pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,
nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria
e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura
fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci e la rinuncia dei soci stessi
ai crediti, né la riduzione dei debiti dellimpresa in sede di concordato
fallimentare o preventivo.
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale
del bene costituisce sopravvenienza attiva.
Art. 90
Dividendi ed interessi
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato si applicano le disposizioni dellarticolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione,
anche nei casi di cui allarticolo 47, comma 7, dalle società ed
enti di cui allarticolo 72, comma 1, lettere a) e b) non concorrono a
formare il reddito dellesercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi
dalla formazione del reddito della società o dellente ricevente
per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla
remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui allarticolo
110, comma 9, lettera b) e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di
cui allarticolo 99 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate.
3. Verificandosi la condizione prevista dallarticolo 44, comma 2, lettera
b), la stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili distribuiti, dalle
società e dagli enti di cui allarticolo 72, comma 1, lettera d)
diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato
di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze emanato ai
sensi dellarticolo 169, comma 4, o se ivi residenti relativamente ai quali,
a seguito dellesercizio dellinterpello previsto dal comma 5, lettera
b), dellarticolo 169, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera
c) del comma 1 dellarticolo 88.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, comma 6.
5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano
al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti
contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,
concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo
a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività
oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare
il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti
tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi
compensati a norma di legge o di contratto.
Art. 91
Proventi immobiliari
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare
determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili
situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 69 per quelli situati
all'estero.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati
nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
Art. 92
Proventi non computabili nella determinazione del reddito
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
Art. 93
Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 86, comma
1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il
reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non
sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 94, sono assunte per
un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non
inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo
ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo
dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è
aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate
a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione.
Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi
formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo
della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti
di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore
che risulta dall'applicazione del metodo adottato. Identico.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma
dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo
mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato
moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio
di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il
minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni
del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al
termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio
stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 94 per le opere, le forniture e
i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente
costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le
rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del
valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1,
a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano
illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo,
con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
Art. 94
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze
finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono
assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che
seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto,
salvo il disposto del comma 4.
2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle
maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o
di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente
stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture
e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base
ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio
contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per
cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi
sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è
elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono
tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale,
è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione
dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è
stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano
in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e
imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o
ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle
imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del
reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla
data in cui è rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna
opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi
del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della
scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione
di tali elementi nei conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta
estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorché non risultanti
in bilancio.
Art. 95
Valutazione dei titoli
1. I titoli indicati nellarticolo 86, comma 1, lettere c), d), ed e),
esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni
dell'articolo 93, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 salvo quanto stabilito nei seguenti
commi.
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti
contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita
a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore
e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed
aventi uguali caratteristiche
3. Le disposizioni dellarticolo 93, comma 4, si applicano solo per la
valutazione dei titoli di cui allarticolo 86, comma 1, lettera e); tal
fine il valore minimo è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati
nellultimo giorno dellultimo mese dellesercizio;
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dellarticolo 9, comma
4, lettera c).
4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio
di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge
al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità
delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina,
per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute
per il numero complessivo delle azioni.
5. Lammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale
alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti
della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle
quote di cui allarticolo 86, comma 1, lettera c), in proporzione alla
quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa
disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti
finanziari assimilati alle azioni.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione
delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da
titoli, indicati nellarticolo 86, comma 1, lettera c).
Art. 96
Spese per prestazioni di lavoro
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione
del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo
di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo
101, comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative
al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio
destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche
finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito
per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora
i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a dipendenti che
abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune
in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica
il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono
integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori
dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un
ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è
elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di
sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una
specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente,
al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di
potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione,
anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo
pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero,
al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
5. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera
svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori
di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché
dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. I
compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti.
6. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di
cui allarticolo 72, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono
corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati
al conto economico.
7. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati
in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.
Art. 97
Interessi Passivi
1. La quota di interessi passivi che residua dopo lapplicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 98 e 99 è deducibile per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono
a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell
articolo 89, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione
di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano
per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo
87 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
d) le plusvalenze di cui allarticolo 88, si computano per il loro intero
ammontare;
e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per lintero
ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;
f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 91 si computano nella misura ivi
stabilita;
g) le rimanenze di cui agli articoli 93 e 94 si computano nei limiti degli incrementi
formati nell'esercizio.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti
da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate
o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole
acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi
passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare
sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto
ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente
a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Art. 98
Pro rata patrimoniale
1. Nel caso in cui alla fine del periodo dimposta il valore di libro delle
partecipazioni di cui allarticolo 88 eccede quello del patrimonio netto
contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo lapplicazione
delle disposizioni di cui allarticolo 99, al netto degli interessi attivi,
è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza
ed il totale dellattivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto
contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi
del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota
imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui
allarticolo 88.
2. Per il calcolo delleccedenza di cui al primo comma:
a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dellutile dellesercizio,
è rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui allarticolo
99, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);
b) non rilevano:
1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello
della partecipante alla formazione dellimponibile di gruppo di cui alle
sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli
articoli 126 , comma 1, lettera a), e 140, comma 1, delle predette sezioni;
2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per
effetto dellopzione di cui allarticolo 116. Tuttavia, nel caso in
cui entro il terzo anno successivo allacquisto avvenga la cessione di
tali partecipazioni, il reddito imponibile è rettificato in aumento dellimporto
corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi
per effetto della previsione di cui al primo periodo.
Art. 99
Contrasto allutilizzo fiscale della sottocapitalizzazione
1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente
o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte
correlata, è indeducibile dal reddito imponibile qualora:
a) il rapporto tra lammontare complessivo dei finanziamenti di cui al
comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo
e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale dallo stesso
socio effettuati in esecuzione dei contratti di cui allarticolo 110, comma
9, lettera b), in qualsiasi momento durante lesercizio sociale sia superiore
a quello di quattro a uno;
2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui il contribuente debitore fornisce
la dimostrazione che lammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 è
giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente
gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia
del patrimonio sociale.
3. Ai fini dellapplicazione del comma 1:
a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte del
loro ammontare che eccede il rapporto di cui al comma 1, considerando prioritariamente
tali quelli con la remunerazione più elevata;
b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da
questi controllate ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile e se persona
fisica anche i familiari di cui allarticolo 5, comma 5;
c) il socio è qualificato quando direttamente o indirettamente partecipa
al capitale sociale con una percentuale pari o superiore al 10 per cento, alla
determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti
correlate;
d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono
quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;
e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti
correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante
dal bilancio relativo allesercizio precedente, comprensivo dellutile
dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere
conto:
1) dei crediti risultanti nellattivo patrimoniale relativi ad obblighi
di conferimento ancora non eseguiti;
2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del
bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si
riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante laccantonamento
di utili o lesecuzione di conferimenti in danaro o in natura;
4) del minore tra il valore di libro e il patrimonio netto contabile delle partecipazioni
in società controllate e collegate di cui allarticolo 72, comma
1, lettera a) e dellarticolo 5.
4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a) del comma
1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue
parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di
danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.
5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano
i finanziamenti assunti nellesercizio dellattività bancaria
o dellattività svolta dai soggetti indicati nellarticolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.87, con esclusione delle società
di cui allarticolo 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che esercitano attività nei confronti delle società del gruppo.
6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti
da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante
comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi
quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.
7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi
non supera le soglie previste per lapplicazione degli studi settore.
Art. 100
Oneri fiscali e contributivi
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa,
anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili
nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Per l'imposta di cui all'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti,
nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono
deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate,
agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni
tributarie.
4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio
in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale
deliberazione dell'associazione.
Art. 101
Oneri di utilità sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore
al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità
di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente
non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel
Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica,
per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti
di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione
sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1
per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;
c-ter); le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione
o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle
spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività
culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa
con il competente ufficio dellAgenzia del territorio. La deduzione non
spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività
culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dellAgenzia
delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla
data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nellarticolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano
di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per
gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni,
gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare
la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali
e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte
a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente
utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità
alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello
Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate
per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento
delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori
dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono,
nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché
le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti
all'OCSE;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a
tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore
di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione
dei redditi;
c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni
di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni
di legge;
c-novies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei
beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività
culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere
sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori
e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica,
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento allAgenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni
liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota
assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata
dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;
c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e
di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata
dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni
e fondazioni private indicate nell'articolo 156, comma 4, lettera a), effettuate
per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca
e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale
cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le
categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun
ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota
assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;
c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca
scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute
con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno
definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle
somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della
salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, allAgenzia delle entrate, l'elenco
dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da
essi effettuate.
2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche,
di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento
delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore
non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma
1.
3. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi
e nel comma 1 dell'articolo 96 non sono ammesse in deduzione.
Art. 102
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi allimpresa, diversi da quelli indicati
negli articoli 86, comma 1, e 88, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate
ai sensi dei dellarticolo 87, commi 1, lettere a) e b) e 2.
2. Per la valutazione dei beni indicati nellarticolo 86, comma 1, lettera
e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni
dellarticolo 95; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la
differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nellultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n.
4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo
di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta
insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui allarticolo 88.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato
di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi
e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è
assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore
si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo
e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dellarticolo
9 .
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi
in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.
Art. 103
Ammortamento dei beni materiali
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione
del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo
nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione
alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del
settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento
anticipato nellesercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la
prima volta e nei due successivi; nellipotesi di beni già utilizzati
da parte di altri soggetti, lammortamento anticipato può essere
eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nellesercizio in cui i beni sono
entrati in funzione. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze,
la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei
beni in particolari processi produttivi.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal
complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è
consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio
in cui sono state sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che
dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali
si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo
di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio
dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il
limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo
quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata,
per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile
per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi
possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità
nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente
a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene
conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano
di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato;
la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa
a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo
ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.
Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delleconomia e
delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà,
la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei
canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima
dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono
deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio
e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per
cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per
cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati
per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente
ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Art. 104
Ammortamento dei beni immateriali
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere
dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative
al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
decimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri
diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente
alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 103.
Art. 105
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è
consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 103 e 104, la deduzione
di quote costanti di ammortamento finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo
il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per
il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le
frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile
è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui
la modifica è stata convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di
sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o
trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario
deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio
in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al
relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.
4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche
sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da
calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento
sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario
della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi
anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 111.
Art. 106
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai
fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo
2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti,
sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità
alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro
dei dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni
normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto
le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
3. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di
accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi
alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere
c), d) e f).
Art. 107
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto
da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni
di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 86, sono deducibili in ciascun
esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti
per rischi su crediti . La deduzione non è più ammessa quando
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto
il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti
in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al
valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'articolo 102, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se
in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti,
l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo
non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione
del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati,
banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni
italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun
esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti
in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare
complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile
in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le
svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti
in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è
inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al
predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non
sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto
il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono
anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché
la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo
in applicazione dei criteri di cui all'articolo 113.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al
valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 102,
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo
per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare
del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
Art. 108
Altri accantonamenti
1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per
lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile
quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente
sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa,
nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere
pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti
iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o
di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione
e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 103. La deduzione è
ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo
e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo
delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se
le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza
è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto.
L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell'esercizio
in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti iscritti in appositi fondi del passivo a fronte degli
oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili
in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento
dellammontare degli impegni assunti nell'esercizio. L'utilizzo a copertura
degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei
corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi
e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze
attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo
esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente
considerati dalle disposizioni del presente capo.
Art. 109
Spese relative a più esercizi
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui
sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi
ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato
o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 89, comma
3.
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio
in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella
misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio
in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di
rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente,
anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli
come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni
e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza
siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente
euro 25,82.
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate
nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun
esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione,
comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
Art. 110
Norme generali sui componenti del reddito dimpresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali
le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono
a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese
e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dellesercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione
dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per
i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende,
ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo
o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene
conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola
di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è
assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e
le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in
cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti
di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
c) Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari
la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dellemissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una
quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare
il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se
e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo allesercizio
di competenza. Sono tuttavia deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione
è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente
sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili
per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali,
le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo
complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi relativi.
In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva
legale e gli utili desercizio, anche se conseguiti successivamente al
periodo dimposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il
reddito se e nella misura in cui lammontare delle restanti riserve di
patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore alleccedenza
degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti
rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite
correlato agli importi dedotti. Lammontare delleccedenza è
ridotta degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche
di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle
riserve di patrimonio netto e degli utili desercizio distribuiti, che
hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente
afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al
conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se
e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili
se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano
ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono
in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni
produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di
proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3
dellarticolo 97. Le plusvalenze di cui allarticolo 88, non rilevano
ai fini dellapplicazione del periodo precedente.
6. Qualora nellesercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi
di cui al comma 3 dellarticolo 97 che eccedono lammontare degli
interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili
le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente
comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 97, non si tiene
conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del
reddito nellesercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 6 non è deducibile il costo sostenuto per lacquisto
del diritto dusufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dellarticolo 90.
9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui allarticolo
44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione
ai risultati economici della società emittente o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli
di cui allarticolo 2554 codice civile allorché sia previsto un
apporto diverso da quello di opere e servizi.
Art. 111
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo
dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già
dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione,
esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali
ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo,
fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente
imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione,
interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti
per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento
del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto;
per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa
si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la
loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui allarticolo
86, lettera a) e b) non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare
il reddito;
c-bis) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari di cui
allarticolo 86, lettera c) e d) si intende non comprensivo dei maggiori
o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione
del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto
delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;
c-ter) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra
il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per
la quota maturata nell'esercizio
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento
alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano,
quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9;
tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento
a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni
all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio
e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono
alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti
in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita
se effettuata per la totalità di essi. Per le imprese che intrattengono
in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta
della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine
esercizio ai saldi dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dellesercizio
dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni,
di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice
civile o di altre leggi o di titoli assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni
deve riguardare la totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e
dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti
di copertura non siano anchessi valutati in modo coerente secondo il cambio
di chiusura dellesercizio.
4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta
estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina
della obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli assimilati
alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili per un importo
non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun
debito secondo il cambio alla data di chiusura dellesercizio e la valutazione
dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto
o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio
del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative
a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo
che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza
dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi
consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato
per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione
dellimporto da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno
favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.
5. I proventi determinati a norma dellarticolo 91 e i componenti negativi
di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 103, agli articoli 105 e 107 e ai commi
1 e 2 dell'articolo 108 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa
è inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati
nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia
delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti
nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se
ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne
deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi
conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica
anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti
nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività
di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione
di prodotti.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente
in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il
cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere
dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dellAgenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti
da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente
in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali
privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori
individuati, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti
in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente
un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno
avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette.
Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese
e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata
alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari
dedotti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni
intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 169
o 170, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
Art. 112
Imprese di assicurazioni
1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano
attività assicurative concorre a formare il reddito dellesercizio
la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita
a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
2. La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai sensi dellarticolo
38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative ai contratti di
assicurazione dei rami vita allorché il rischio dellinvestimento
è sopportato dagli assicurati, è diminuita o aumentata dei maggiori
o dei minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione
e agli strumenti finanziari di cui allarticolo 86, comma 1, lettere c)
e d), nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate, se relative
alle partecipazioni di cui allarticolo 88, e degli utili di cui allarticolo
90 esclusi dalla formazione del reddito.
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione
dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è
deducibile nellesercizio in misura pari al 90 per cento dellimporto
iscritto in bilancio; leccedenza è deducibile in quote costanti
nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo
il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di
durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote
costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di
assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto
periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura
delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti
dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque
non superiore a dieci anni.
Art. 113
Operazioni fuori bilancio
1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nellarticolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi
e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio",
in corso alla data di chiusura dellesercizio, diverse da :
a) quelle poste in essere esclusivamente con finalità di copertura dei
rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari di cui allarticolo 86, comma 1, lettere c) e d);
b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente coperti dalle
medesime azioni, quote o strumenti finanziari. I componenti positivi e negativi
relativi a queste ultime operazioni diversi da quelli risultanti dalla valutazione
concorrono alla formazione del reddito secondo le disposizioni dellarticolo
110.
2. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non concorrono
i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio poste in essere
anche non esclusivamente con finalità di copertura dei rischi di variazione
di valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari aventi i requisiti
di cui allarticolo 88 e da quelle i cui rischi di variazione di valore
sono coperti anche non esclusivamente dalle medesime azioni, quote o strumenti
finanziari.
3. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori bilancio:
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di
titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse,
a indici o ad altre attività.
4. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti
dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi
2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti
negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto
o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio
precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio.
Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani
o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi
delle lettera a) e b) del comma 3 dellarticolo 95;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla
lettera c) del comma 4 dellarticolo 9.
5. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità
di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive
di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare
il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le
operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche
attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto,
se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi
di attività e passività.
6. Ai fini del presente articolo loperazione si considera con finalità
di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni
dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore
di singole attività o passività in bilancio o fuori bilancio
o di insiemi di attività o passività in bilancio o fuori
bilancio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti
diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei conti annuali le operazioni
fuori bilancio di cui al comma 3, ferma restando, in ogni caso, lapplicazione
al comma 1, lettera b) secondo periodo e del comma 2.
8. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti,
diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le
operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
9. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità
di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive
di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare
il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le
operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche
attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto,
se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi
di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera
di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio
di variazione del valore di singole attività e passività o di
insiemi di attività e passività.
Art. 114
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari operazioni di ristrutturazione
del debito
1. Gli enti creditizi possono chiedere allAgenzia delle entrate, secondo
la procedura di cui allarticolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui allarticolo
88 non si applichi alle partecipazioni acquisite nellambito degli interventi
finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di
nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria,
di cui allarticolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro 22
giugno 1993, n. 242632.
2. Listanza allAgenzia delle entrate deve contenere:
a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, lindicazione
dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative
di recupero dei crediti, delle modalità e dei tempi previsti per il recupero
e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, la
precisazione che loperatività di questultima sarà
limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, lindicazione degli elementi che
inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria
del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario
nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme
alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche
del piano di risanamento, che deve essere predisposto da più enti creditizi
o finanziari rappresentanti una quota elevata dellesposizione debitoria
dellimpresa in difficoltà;
c) la rinuncia, in caso di accoglimento dellistanza, ad avvalersi, nei
confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, delle
opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà
prevista dallarticolo 116 fino allesercizio in cui mantenga il possesso
delle partecipazioni di cui sopra.
3. Laccoglimento dellistanza di cui al comma 1 comporta, ai fini
della determinazione del reddito degli originari creditori, lequiparazione
ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote
di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dellesercizio
del relativo diritto dopzione, a condizione che il valore dei crediti
convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.
Art. 115
Banca dItalia e Ufficio italiano dei cambi
1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano
dei cambi non si tiene conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni
legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero delleconomia
e delle finanze;
b) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti
e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi
e accantonate in apposito fondo del passivo.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 111, comma 2, terzo periodo,
107, comma 2, e 113.
Art. 116
Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando lopzione di cui al comma 4, il reddito complessivo dei
soggetti di cui allarticolo 72, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale
partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 72, comma 1,
lettera a), ciascuno con una percentuale dei diritti di voto esercitabili nellassemblea
generale di cui allarticolo 2346 del codice civile e di partecipazione
agli utili non inferiore al 10 per cento, è imputato a ciascun socio,
indipendentemente dalleffettiva percezione, proporzionalmente alla sua
quota di partecipazione agli utili. Lesercizio dellopzione non è
consentito nel caso in cui la società partecipata:
a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui allart 2346,
ultimo comma, del codice civile;
b) eserciti lopzione di cui agli articoli 118 e 132.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti
nel territorio dello Stato lesercizio dellopzione è consentito
a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.
3. Limputazione del reddito avviene nei periodi dimposta delle società
partecipanti in corso alla data di chiusura dellesercizio della società
partecipata. Le ritenute operate a titolo dacconto sui redditi di tale
società, i relativi crediti dimposta e gli acconti versati si scomputano
dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione
agli utili di ciascuno.
4. Lopzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società
partecipata e deve essere comunicata allamministrazione finanziaria, entro
il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate
in un provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate.
5. Lesercizio dellopzione di cui al comma 4 non modifica il regime
fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata
utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui allarticolo 47, comma 5. Ai fini dellapplicazione del presente
comma durante i periodi di validità dellopzione, salva una diversa
esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite,
si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi
del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per lesercizio dellopzione,
lefficacia della stessa cessa dallinizio dellesercizio sociale
in corso della società partecipata. Gli effetti dellopzione non
vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della società
partecipata mediante lingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al
comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dellopzione gli obblighi di acconto
permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi
di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno lefficacia
dellopzione, si applica quanto previsto dallarticolo 126, comma
2. Nel caso di mancato rinnovo dellopzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dellopzione sia per la società
partecipata, sia per i soci.
8. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun
socio per limposta, le sanzioni e gli interessi conseguente allobbligo
di imputazione del reddito.
9. Le disposizioni attuative della presente norma sono stabilite dallo stesso
decreto ministeriale di cui allarticolo 131.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui allarticolo
40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600.
11. Nel caso in cui, per effetto di svalutazioni dedotte dal socio, il valore
fiscale riconosciuto della partecipazione è minore del valore fiscale
riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile della
società, il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione
rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo
le modalità previste dallarticolo 130.
12. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo
costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite
imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
Art. 117
Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria
1. Lopzione di cui allarticolo 116 può essere esercitata
con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle
indicate nel comma 1 del medesimo articolo 116, dalle società a responsabilità
limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per lapplicazione
degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da
persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società
cooperativa a responsabilità limitata. Lopzione non può
essere esercitata o se esercitata perde efficacia nel caso di possesso o di
acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui allarticolo 88.
SEZIONE II
CONSOLIDATO NAZIONALE
Art. 118
Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo
di imprese controllate residenti.
1. La società o lente controllante e ciascuna società controllata
rientranti fra i soggetti di cui allarticolo 72, comma 1, lettere a) e
b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui allarticolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui al successivo
articolo 121 possono congiuntamente esercitare lopzione per la determinazione
di un unico reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi della
società o ente controllante e corrispondente alla somma algebrica degli
imponibili di ciascuna entità legale rettificati in base a quanto previsto
dalle norme della presente sezione.
2. I soggetti di cui allarticolo 72, comma 1, lettera d), possono esercitare
lopzione di cui al comma precedente solo in qualità di controllanti
ed a condizione:
a) di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per
evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello stato unattività dimpresa
così come definita dallarticolo 55, esclusa la lettera c) del comma
2, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna
società controllata sia effettivamente connessa.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al successivo articolo 121,
lopzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile.
Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui al successivo
articolo 126.
Art. 119
Effetti dellesercizio dellopzione
1. Lesercizio dellopzione per la tassazione di gruppo di cui allarticolo
118 comporta la determinazione di un unico reddito complessivo corrispondente
alla somma algebrica degli imponibili delle singole società da considerare
quanto alle società controllate per lintero importo indipendentemente
dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto
controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dellunica imposta dovuta
o dellunica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori allinizio della
tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate
solo dalle società cui si riferiscono, le eccedenze dimposta riportate
a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società
o ente controllante o alternativamente dalla società controllata cui
competono.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente
alla controllante. Lacconto dovuto è determinato sulla base dellimposta
relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta
e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata
ai sensi dellarticolo 118. Per il primo esercizio la determinazione dellacconto
dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dellimposta,
al netto delle detrazioni, dei crediti dimposta e delle ritenute dacconto,
corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso
dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso,
le disposizioni di cui allarticolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le
somme percepite e versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita
dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
Art. 120
Condizioni per lefficacia dellopzione
1. Lopzione può essere esercitata da ciascuna entità legale
solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata
e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identità dellesercizio sociale di ciascuna società controllata
con quello della società o ente controllante;
b) esercizio congiunto dellopzione da parte di ciascuna controllata e
dellente o società controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società
o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi
ai periodi dimposta per i quali è esercitata lopzione prevista
dallart. 118. Lelezione di domicilio è irrevocabile fino
al termine del periodo di decadenza dellazione di accertamento o di irrogazione
delle sanzioni relative allultimo esercizio il cui reddito è stato
incluso nella dichiarazione di cui allarticolo 118;
d) lavvenuto esercizio congiunto dellopzione deve essere comunicato
allAgenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si
riferisce lesercizio dellopzione stessa secondo le modalità
previste dal decreto di cui allarticolo 131.
2. Non viene meno lefficacia dellopzione nel caso in cui per effetto
di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano
allinterno dello stesso esercizio più periodi dimposta. Il
decreto di cui allarticolo 131 stabilisce le modalità e gli adempimenti
formali da porre in essere per pervenire alla determinazione dellunico
reddito imponibile complessivo.
Art. 121
Definizione del requisito di controllo
1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società
per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:
a) al cui capitale sociale la società o lente controllante partecipa
direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento,
da determinarsi relativamente allente o società controllante tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di
controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabili
nellassemblea generale di cui allarticolo 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la società o lente controllante partecipa
direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento
da determinarsi relativamente allente o società controllante tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di
controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive
del diritto di voto esercitabili nellassemblea generale di cui allarticolo
2346 del codice civile;
2. Il requisito del controllo di cui al comma 1 deve sussistere sin dallinizio
di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante
e la società controllata si avvalgono dellesercizio dellopzione.
Art. 122
Obblighi delle società controllate
1. Per effetto dellesercizio congiunto dellopzione di cui allarticolo
118, ciascuna società controllata secondo quanto previsto dal decreto
di cui allarticolo 131, deve:
a) compilare per quanto necessario il modello della dichiarazione dei redditi
al fine di comunicare allente o società controllante la determinazione
del proprio reddito, delle ritenute subite, delle detrazioni spettanti, dei
crediti dimposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dellarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli eventuali acconti
autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui allarticolo
110, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative oltreché
ai componenti negativi di reddito di cui alla stessa lettera b) già dedotti
dalla società controllata anche a quelli da dedurre in sede di determinazione
del reddito complessivo in quanto riferiti alle riserve di patrimonio netto
della società controllata;
b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed
acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui allarticolo
125, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale
riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per
consentire a questultima ladempimento degli obblighi che le competono
nei confronti dellAmministrazione Finanziaria anche successivamente al
periodo di validità dellopzione.
2. Contestualmente alladempimento degli obblighi di cui al comma 1, ciascuna
società controllata potrà comunicare allente o società
controllante la disponibilità dei componenti negativi di reddito di cui
allarticolo 110, comma 4, lettera b), secondo periodo, la cui deducibilità
è subordinata alla condizione di cui al successivo articolo 124.
Art. 123
Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento
1. Lente o la società controllante calcola il reddito del gruppo
apportando alla somma algebrica del reddito proprio e di quello delle società
controllate le variazioni:
a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi
distribuiti dalle società controllate di cui allarticolo 118, comma
1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti
a quello di inizio dellopzione;
b) in diminuzione per un importo corrispondente ai componenti negativi di reddito
di cui allarticolo 110, comma 4, lettera b), secondo periodo, comunicati
dalla società cui competono secondo quanto previsto dal comma 2 dellarticolo
122 verificandosi le condizioni di cui allarticolo 124;
c) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro rata
patrimoniale di cui allarticolo 98 secondo quanto previsto dal comma 2
dello stesso articolo.
d) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore
di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità
di cui allarticolo 125.
Art. 124
Utilizzo delle norme sovvenzionali
1. Relativamente ai componenti negativi di reddito di cui allarticolo
110, comma 4, lettera b), secondo periodo, non dedotti dalla società
cui competono, lesercizio dellopzione di cui alla presente sezione,
consente allente o società controllante di tenerne conto ai fini
della determinazione del reddito complessivo del gruppo.
2. Per lapplicabilità del comma 1 è necessario che:
a) la disponibilità del componente negativo di reddito risulti dalla
comunicazione di cui allarticolo 122, comma 2, della società cui
lo stesso compete;
b) lo stesso componente negativo di reddito sia inserito nel prospetto di cui
allarticolo 110, comma 4, lettera b), dellente o società
controllante o di altra società controllata;
c) nella dichiarazione dellente o società controllante sia individuata
la società cui compete la deduzione del componente negativo di reddito,
lelemento dellattivo cui lo stesso eventualmente si riferisce, la
società che ne ha tenuto conto nella redazione del prospetto di allarticolo
110, comma 4, lettera b), le altre informazioni richieste dal decreto di cui
allarticolo 131.
Art. 125
Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo
1. Fra le società che hanno esercitato lopzione di cui alla presente
sezione, le cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui
agli articoli 86 e 88, possono avvenire in regime di continuità di valori
fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria
risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione
che dalla dichiarazione dei redditi di cui allarticolo 118 risulti la
differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene
trasferito.
2. Le perdite fiscali di cui all'articolo 119, comma 2, non possono essere utilizzate
per compensare i proventi realizzati dal cessionario con la successiva cessione
o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità
fiscale di cui al comma 1.
Art. 126
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo triennale.
1. Nel caso il requisito del controllo così come definito dallarticolo
121 cessi per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito
dellente e società controllante per il periodo dimposta in
cui viene meno tale requisito:
a) viene aumentato per un importo corrispondente agli oneri finanziari dedotti
per effetto di quanto previsto dallarticolo 98, comma 2, nei precedenti
esercizi del triennio;
b) viene aumentato per un importo corrispondente alla residua differenza tra
il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dallo stesso
ente o società controllante o da altra controllata secondo il regime
di neutralità fiscale di cui allarticolo 125. Il periodo precedente
si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti
della sola società cedente o della sola società cessionaria;
c) viene aumentato per un importo corrispondente ai componenti negativi di reddito
di cui allarticolo 110, comma 4, lettera b), secondo periodo, dedotti
nella determinazione del reddito complessivo nella misura in cui gli stessi
risultino o sarebbero dovuti risultare dal prospetto di cui allo stesso articolo
110, comma 4, lettera b). Il periodo precedente si applica nel caso in cui il
requisito del controllo venga meno:
1) anche nei confronti della sola società che possiede lelemento
dellattivo cui eventualmente si riferisce il componente negativo di reddito
dedotto, salva la possibilità per tale società di inserire tale
componente nel prospetto di cui allarticolo 110, comma 4, lettera b);
2) anche nei confronti della sola società che ha inserito il componente
negativo dedotto nel prospetto di cui allarticolo 110, comma 4, lettera
b), salva la possibilità per la società cui tale componente si
riferisce di inserirlo nella redazione del proprio prospetto.
2. Nel caso di cui al primo comma entro trenta giorni dal venir meno del requisito
del controllo:
a) lente o società controllante deve eventualmente integrare quanto
versato a titolo dacconto se il versamento complessivamente effettuato
è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le
quali continua la validità dellopzione;
b) ciascuna società controllata deve eventualmente effettuare la stessa
integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri così
come risultanti dalla comunicazione di cui allarticolo 122.
3. Ai fini del comma 2 entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità
di cui al decreto di cui al successivo articolo 131 lente o società
controllante uò attribuire in tutto o in parte i versamenti già
effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle controllate nei cui
confronti è venuto meno il requisito del controllo.
4. Le stesse conseguenze di cui ai commi precedenti si producono nel caso di
fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato
nazionale. Nel caso di fusione della società controllante può
essere richiesto mediante lesercizio del diritto dinterpello la
continuazione del consolidato nazionale. Il decreto di cui al successivo articolo
131 disciplinerà eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata
del consolidato nazionale.
5. Larticolo 119, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite
o versate tra le società del primo comma per compensare gli oneri connessi
con linterruzione della tassazione di gruppo relativi allimposta
sulle società.
Art. 127
Mancato rinnovo dellopzione
1. Le previsioni di cui allarticolo 126, comma 1, lettere b) e c), si
applicano sia nel caso di mancato rinnovo dellopzione di cui allarticolo
118, sia nel caso in cui lopzione rinnovata non riguardi entrambe le società
di cui alle predette lettere b) e c). 2. Nel caso di mancato rinnovo dellopzione:
a) le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui allarticolo
118, comma 1, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma
3 dellarticolo 126, le eccedenze riportate a nuovo permangono nellesclusiva
disponibilità dellente o società controllante. Il decreto
di cui al successivo articolo 131 potrà prevedere un criterio per la
ripartizione proporzionale delle perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione
di cui allarticolo 118 fra le società che le hanno prodotte;
b) gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società
singolarmente considerata con riferimento, per quanto riguarda il metodo storico,
ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui allarticolo
122.
3. La lettera a) del comma 2 si applica anche nei casi di cui allarticolo
126.
4. Larticolo 119, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite
o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi
con il mancato rinnovo della tassazione di gruppo relativi allimposta
sulle società.
Art. 128
Limiti allefficacia ed allesercizio dellopzione
1. Qualora lopzione di cui allarticolo 118 venga esercitata da:
a) società che redigono il bilancio ai sensi del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87;
b) società che redigono il bilancio ai sensi del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127;
c) società che esercitano attività assicurative;
i componenti negativi di reddito di cui allarticolo 110, comma 4, lettera
b), possono essere dedotti dal reddito complessivo delle società della
singola categoria di appartenenza.
2. Non possono esercitare lopzione di cui allarticolo 118:
a) le società che non determinano il proprio imponibile in base alle
norme di cui alla sezione I del capo II del presente titolo;
b) le società che usufruiscono di agevolazioni totali o parziali ai fini
dellimposta sulle società.
3. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa lesercizio
dellopzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dallinizio
dellesercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento
che ordina la liquidazione.
Art. 129
Responsabilità
1. La società o lente controllante e le società controllate
sono tutte responsabili in solido per le imposte, le sanzioni e gli interessi
dovuti relativamente agli esercizi in cui è stato efficace lesercizio
dellopzione di cui allarticolo 118.
2. Leventuale previsione di un diritto di rivalsa del soggetto controllante
nei confronti della controllata per le somme versate anche in via provvisoria
allAmministrazione finanziaria a causa dellinadempimento degli obblighi
di cui allarticolo 122 perde efficacia qualora il soggetto controllante
ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei
provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche
in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dallarticolo
120.
Art. 130
Norma transitoria
1. Nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società
controllante o da altra società controllata, anche se non esercente lopzione
di cui allarticolo 118, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione
nella società inclusa nella tassazione di gruppo è minore del
valore fiscale riconosciuto del patrimonio netto contabile di tale società,
questo secondo valore si riallinea al primo.
2. A questo scopo, secondo le modalità previste dal decreto di cui allarticolo
131, il valore fiscale riconosciuto degli elementi dellattivo e del passivo
della società partecipata viene rispettivamente ridotto ed aumentato
attribuendo a ciascuno la eccedenza predetta proporzionalmente al rapporto che
esiste tra la differenza del valore contabile con quello fiscale dei singoli
elementi dellattivo e del passivo e la stessa differenza riferita al patrimonio
netto.
Art. 131
Norme di attuazione
1. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite
le disposizioni attuative della presente sezione.
SEZIONE III
CONSOLIDATO MONDIALE
Art. 132
Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo
di imprese non residenti.
1. Le società e gli enti di cui allarticolo 72, comma 1, lettere
a) e b), con i requisiti di cui al comma successivo possono esercitare lopzione
per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente
dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società
controllate non residenti rientranti nella definizione di cui allarticolo
135.
2. Lesercizio dellopzione di cui al comma 1 è consentito
alle società ed agli enti:
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
b) controllati ai sensi dellarticolo 2359, primo comma, n. 1 del codice
civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche
residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni
possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dellarticolo
2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile di altra società o
ente commerciale residente o non residente.
3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2 le partecipazioni
possedute dai familiari di cui allarticolo 5, comma 5, si cumulano fra
loro.
4. La società controllante che si qualifica per lesercizio dellopzione
di cui al comma 1 non può quale controllata esercitare anche lopzione
di cui alla sezione precedente.
Art. 133
Effetti dellesercizio dellopzione
1. Lesercizio dellopzione consente di imputare al soggetto controllante
indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle
controllate non residenti di cui allarticolo 135 per la quota parte corrispondente
alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e
delle società controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto
della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo
2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta
in tutto o in parte per il tramite di una o più controllate residenti,
per la validità dellopzione di cui allarticolo 132 è
necessario che la società controllante e ciascuna di tali controllate
residenti esercitino lopzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota
di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile
del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna
società residente di cui al presente comma.
3. Limputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo dimposta del
soggetto controllante e delle società controllate di cui al comma 2 in
corso alla data di chiusura dellesercizio della società non residente.
Nel caso in cui questultima non abbia lobbligo della redazione annuale
del bilancio desercizio, limputazione avviene lultimo giorno
del periodo cui si riferisce il bilancio volontario di cui allarticolo
134, comma 2.
4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla
data di chiusura dellesercizio della società non residente o se
maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio.
5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante.
Lacconto dovuto è determinato sulla base dellimposta relativa
al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle
ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata
ai sensi dellarticolo 132. Per il primo esercizio la determinazione dellacconto
dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dellimposta,
al netto delle detrazioni, dei crediti dimposta e delle ritenute dacconto,
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso
dalle società residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni
caso, le disposizioni di cui allarticolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Art. 134
Condizioni per lefficacia dellopzione
1. Permanendo il requisito del controllo così come definito nellarticolo
135, lopzione di cui allarticolo 133 è irrevocabile per un
periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante.
I successivi rinnovi hanno unefficacia non inferiore a tre esercizi.
2. Lefficacia dellopzione è altresì subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti
così, come definite dallarticolo 135;
b) identità dellesercizio sociale di ciascuna società controllata
con quello della società o ente controllante, salvo nel caso in cui questa
coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate
residenti di cui allarticolo 133, comma 2, e di quelle non residenti di
cui allarticolo 135, da parte dei soggetti iscritti allalbo Consob
previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o per quanto riguarda
le controllate non residenti anche da altri soggetti a condizione che il revisore
del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli
stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Nel caso in cui la controllata non abbia lobbligo della redazione annuale
del bilancio, redazione a cura dell organo sociale cui compete lamministrazione
della società di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo
corrispondente al periodo dimposta della controllante, comunque soggetto
alla revisione di cui al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non residente
secondo le modalità previste dal decreto di cui allarticolo 144
dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);
2) limpegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria
per la determinazione dellimponibile e per adempiere entro un periodo
non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dellAmministrazione
finanziaria.
3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la società controllante
interpella lAgenzia delle entrate ai sensi dellarticolo 11 della
legge 27 agosto 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente,
al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dellopzione.
In particolare dallistanza di interpello dovrà risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante allesercizio
dellopzione ai sensi dellarticolo 132, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con
lindicazione di tutte le società controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, lattività svolta, lultimo
bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonché la
quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate
di cui allarticolo 133, comma 2, leventuale diversa durata dellesercizio
sociale e le ragioni che richiedono tale diversità;
d) la denominazione dei soggetti cui è stato attribuito lincarico
per la revisione dei bilanci e le conferme dellavvenuta accettazione di
tali incarichi;
e) lelenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente
richiesto il credito di cui allarticolo 167.
4. La risposta positiva dellAgenzia delle entrate può essere subordinata
allassunzione da parte del soggetto controllante dellobbligo ad
altri adempimenti finalizzati ad una maggior tutela degli interessi erariali.
Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante può
a sua volta richiedere, oltre a quelle già previste, ulteriori semplificazioni
per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche lesclusione
delle società controllate di dimensioni non rilevanti residenti in uno
Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dellarticolo 169, comma 4.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate allAgenzia
delle entrate con le modalità previste dallo stesso comma 3 entro il
mese successivo alla fine del periodo dimposta durante il quale si sono
verificate.
Art. 135
Definizione del requisito di controllo
1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società
e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti
nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione
agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla società
o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente alla società controllante ed alle società controllate
residenti di cui allarticolo 133, comma 2, tenendo conto della eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dellesercizio
del soggetto controllante. Tuttavia il reddito prodotto dalle società
cui tali partecipazioni si riferiscono è escluso dalla formazione della
base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui
al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dellesercizio
della società controllante.
Art. 136
Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento
1 Lente o la società controllante provvede a calcolare il reddito
imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante
dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione
I di questo capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla
presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:
a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società
incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi
precedenti a quello di inizio dellopzione di cui allarticolo 132;
b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci
revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi
di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione
I consentendo nellesercizio di competenza la deducibilità dei componenti
negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente,
ma anche successivo;
c) i valori risultanti dal bilancio relativo allesercizio o periodo di
gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente
sezione sono riconosciuti ai fini dellimposta sulle società a condizione
che siano conformi a quelli derivanti dallapplicazione dei criteri contabili
adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali
eventualmente previsti dal decreto di cui al successivo articolo 144 salvo quanto
di seguito previsto:
1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con
finalità analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si
considerano riconosciuti ai fini dellimposta sul reddito fino a concorrenza
dellimporto massimo per gli stessi previsto;
2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo
massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel
minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili
secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare
sia rideterminato dal soggetto controllante;
3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con
finalità diverse a quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano
fiscalmente riconosciuti;
4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dellarticolo 86 si considera fiscalmente riconosciuto in misura
non superiore al valore normale di cui allarticolo 93, comma 4.
d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi
a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati
fra le società non residenti o fra queste e quelle residenti incluse
nella determinazione dellunica base imponibile di cui alla presente sezione
se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal
creditore per la redazione del proprio bilancio di cui allarticolo 134,
comma 2;
e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono
alla formazione dellimponibile convertiti secondo il cambio del giorno
di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della società non residente;
f) inapplicabilità delle norme di cui agli articoli 96, commi 2, 3 e
6, 100, comma 1, secondo periodo, 101, 103, commi 6 e 9, 109, comma 2, secondo
periodo e 166;
g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere non si applica
lart. 110, comma 4, lett. b). Pertanto, fermo restando quanto previsto
dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del
gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati
al conto economico della controllata estera cui si riferiscono.
2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi
precedenti lesercizio dellopzione di cui allarticolo 132.
Art. 137
Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo
1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti,
di beni diversi da quelli di cui allarticoli 86 e 88, fra le società
non residenti cui si riferisce lopzione di cui alla presente sezione,
concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente
alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto
controllante e delle società controllate residenti di cui allarticolo
133, comma 2 nella controllata cedente e quella se minore nella controllata
acquirente.
2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla società
acquirente sarà pari a quello precedente il trasferimento maggiorato
della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile
ai sensi del comma 1.
Art. 138
Determinazione dellimposta dovuta
1. La società controllante, effettuando la somma algebrica del proprio
imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo i criteri
di cui allarticolo precedente, determina il reddito imponibile complessivo
relativamente al quale calcola limposta corrispondente.
2. Dallimposta determinata secondo il comma 1, oltre alle detrazioni,
alle ritenute ed ai crediti dimposta relativi al soggetto controllante,
sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate allestero a titolo
definitivo secondo i criteri di cui allarticolo 167 e ai commi da 3 a
6.
3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero
oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di
cui al comma 1 concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate
estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è
accreditabile limposta estera è calcolata con riferimento a ciascuna
controllata estera. Leventuale eccedenza dellimposta estera è
utilizzabile nei periodi dimposta precedenti o successivi secondo le disposizioni
di cui allarticolo 167.
4. Fino a concorrenza della quota dimposta italiana relativa al reddito
prodotto da ciascuna controllata estera successivamente allesercizio dellopzione,
il credito per imposte pagate allestero viene riliquidato negli esercizi
in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere
sullo stesso reddito anche perché distribuito.
5. Ai fini dellapplicazione del comma 4, si considerano prioritariamente
distribuiti i redditi prodotti negli esercizi più recenti.
6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società
controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo
analoga a quella di cui alla presente sezione, nonostante lesercizio dellopzione
di cui allarticolo 132, gli imponibili negativi delle società predette
non rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo se, ricorrendone
in concreto le condizioni, la società controllante non si avvale di tale
forma di tassazione di gruppo nel Paese estero. Le società ammesse alla
tassazione di gruppo in tale paese costituiscono, ai fini della presente sezione,
una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili
nel paese estero sia consentita in modo totale o parziale.
Art. 139
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di
validità dellopzione
1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui allarticolo
134, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva della società o
ente controllante di cui allarticolo 132, comma 2, gli effetti dellopzione
esercitata cessano con effetto dal periodo dimposta del soggetto controllante
successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione
soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica nel caso in cui il
nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato lopzione di cui
alla presente sezione.
2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto controllante
di cui allarticolo 84 non utilizzate alla fine del periodo dimposta
in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente
al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dellopzione
da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione
dellunico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le
società.
Art. 140
Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate
non residenti.
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del controllo
venga meno relativamente ad una o più società controllate non
residenti prima del compimento del periodo di cui allarticolo 134, comma
1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli oneri
finanziari dedotti per effetto della disposizione di cui allarticolo 98,
comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso
articolo 134, comma 1.
2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad oltre
due terzi delle società controllate non residenti oltre a quello di cui
al comma 1 si verifica leffetto di cui allarticolo 139, comma 2,
da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle società non
residenti di cui al presente comma.
Art. 141
Mancato rinnovo dellopzione
1. Nel caso di mancato rinnovo dellopzione si verifica leffetto
di cui al comma 2 dellarticolo 139.
Art. 142
Coordinamento con larticolo 169
1. Le disposizioni di cui allarticolo 169 non si applicano relativamente
alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della società
controllante per effetto dellopzione di cui allarticolo 132.
Art. 143
Norma transitoria
1. Nel caso in cui, per effetto di svalutazioni dedotte dalla società
controllante o da altra società controllata, anche se non esercente lopzione
di cui allarticolo 132 , il valore fiscale riconosciuto della partecipazione
nella società controllata non residente è minore del valore fiscale
riconosciuto del patrimonio netto contabile di tale società, questo secondo
valore si riallinea al primo.
2. A questo scopo, secondo le modalità previste dal decreto di cui al
successivo articolo 144, il valore fiscale riconosciuto degli elementi dellattivo
e del passivo della società partecipata viene rispettivamente ridotto
ed aumentato attribuendo a ciascuno la eccedenza predetta proporzionalmente
al rapporto che esiste tra la differenza del valore contabile con quello fiscale
dei singoli elementi dellattivo e del passivo e la stessa differenza riferita
al patrimonio netto.
Art. 144
Norme di attuazione
1. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono emanate
le disposizioni attuative della presente sezione.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri
per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo
del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione.
A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dellindice
dei prezzi al consumo è superiore di almeno 10 punti percentuali allo
stesso indice rilevato dallISTAT.
3. Fino allemanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto
previsto dallarticolo 136, comma 1, lettera d).
CAPO III
ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI
Art. 145
Reddito complessivo
Art. 146
Determinazione dei redditi
Art. 147
Regime forfetario degli enti non commerciali
Art. 148
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
del reddito dimpresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle
lettere a), f) e g) del comma 1 dellarticolo 10. In caso di rimborso degli
oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono
a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale lente
ha conseguito il rimborso.
Art. 149
Detrazione dimposta per oneri
Art. 150
Enti di tipo associativo
Art. 151
Perdita della qualifica di ente non commerciale
Art. 152
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
CAPO IV
SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI
Art. 153
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non
residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dellarticolo 72 è
formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione
di quelli esenti dallimposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nellarticolo
23, tenendo conto, per i redditi dimpresa, anche delle plusvalenze e delle
minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali
esercitate nel territorio dello stato, ancorché non conseguite attraverso
le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società
ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 72 e le plusvalenze
indicate nellarticolo 23, comma 1, lett. f).
Art. 154
Determinazione del reddito complessivo
1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo
è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del
titolo II sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle
stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili
in Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le
disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal
reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del
comma 1 dellarticolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi
del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito
complessivo del periodo dimposta nel quale lente ha conseguito il
rimborso.
3. Dallimposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lett. a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dellarticolo 15. In caso di
rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione limposta
dovuta per il periodo nel quale la società o lente ha conseguito
il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dellonere
rimborsato.
4. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel
codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.
CAPO V
ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI
Art. 155
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 è formato soltanto dai
redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti
dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nellarticolo
23, tenendo conto, per i redditi dimpresa, anche delle plusvalenze e delle
minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali
esercitate nel territorio dello stato, ancorché non conseguite attraverso
le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società
ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 72 e le plusvalenze
indicate nellarticolo 23, comma 1, lett. f).
Art. 156
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo
le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione del reddito dimpresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dellarticolo 10. Si
applica la disposizione dellarticolo 148, comma 1, secondo periodo.
2. Dallimposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dellarticolo 15. La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione
del reddito dimpresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si
applica la disposizione dellarticolo 149, comma 1, terzo periodo.
3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali
mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 4 dellarticolo 146.
4. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici
e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali,
senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela
del patrimonio ambientale, effettuate per lacquisto, la tutela e la valorizzazione
delle cose indicate nelle lettere a) e b) dellarticolo 139 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma
1 dellarticolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al
vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui allarticolo
149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese
le erogazioni destinate allorganizzazione di mostre e di esposizioni,
nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose
anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera
c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dellambiente,
e della tutela del territorio come pure il mancato assolvimento degli obblighi
di legge per consentire lesercizio del diritto di prelazione dello Stato
sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese
dal reddito. Il Ministro dellambiente e della tutela del territorio dà
immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che
comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della
comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dellimposta
e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi
e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente
disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e
fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento
delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione
degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dellarticolo 140 del
medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità
in base ai piani di cui allarticolo 149 dello stesso decreto legislativo,
e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431.
5. Il Ministro dellambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo
le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sullimpiego delle erogazioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate
a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per
i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati
i termini per lutilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni.
Detti termini possono essere prorogati una sola volta dallautorità
di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.
CAPO VI
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME
Art. 157
Ambito soggettivo ed oggettivo
1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui allarticolo 72, primo comma,
lettera a), derivante dallutilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nellarticolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ed iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre
1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi unopzione in tal senso allAgenzia delle Entrate entro
tre mesi dallinizio del periodo dimposta a partire dal quale intende
fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dallarticolo
163. Lopzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può
essere rinnovata.
2. Lopzione consente la determinazione dellimponibile secondo i
criteri di cui allarticolo 158 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio
superiore alle
. tonnellate di stazza netta destinate allattività
di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività
di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;
d) altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle indicate
nelle lettere precedenti identificate dal decreto di cui allarticolo 163.
Art. 158
Determinazione del reddito imponibile
1. Il reddito imponibile è determinato in via forfetaria ed unitaria
sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti:
a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti
scaglioni di tonnellaggio netto:
1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,90 euro per tonnellata;
2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,70 euro per tonnellata;
3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,40 euro per tonnellata;
4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,20 euro per tonnellata;
b) e successivamente moltiplicato per i coefficienti di seguito previsti in
relazione alletà del naviglio:
1) da 0 a 5 anni: 0,90;
2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;
3) da 11 a 25 anni: 1,05;
4) oltre 25 anni: 1,10.
2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata
utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o
straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì
esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave
è in disarmo temporaneo.
3. Dallimponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti
non è ammessa alcuna deduzione.
Art. 159
Limiti allesercizio dellopzione ed alla sua efficacia
1. Lopzione di cui allarticolo 157 non può essere esercitata
e se esercitata viene meno con effetto dal periodo dimposta in corso nel
caso in cui oltre un quarto delle navi complessivamente utilizzate viene locato
dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna
unità, al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun
esercizio sociale.
2. In ogni caso lopzione di cui allarticolo 157 non rileva per la
determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse
sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene
ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui allarticolo160 per
quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione.
3. Lopzione di cui allarticolo 157 viene meno, altresì, nel
caso di mancato rispetto dellobbligo di formazione dei cadetti secondo
le modalità stabilite nel decreto di cui allarticolo 163.
4. Lammontare determinato ai sensi dellarticolo 160 non comprende
i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva
dallesercizio delle navi di cui allarticolo 157 e delle attività
di cui al comma 2 dello stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno lefficacia dellopzione
esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del
decorso del decennio originariamente previsto.
Art. 160
Plusvalenze e minusvalenze
1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi relativamente
alle quali è efficace lopzione di cui allarticolo157, limponibile
determinato ai sensi dellarticolo158 comprende anche la plusvalenza o
minusvalenza realizzata; tuttavia qualora la cessione abbia oggetto ununità
già in proprietà dellutilizzatore in un periodo dimposta
precedente a quello di prima applicazione del presente regime, allimponibile
determinato ai sensi dellarticolo158 dovrà aggiungersi la differenza
tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione,
ed il costo non ammortizzato dellultimo esercizio antecedente a quello
di prima applicazione del regime di determinazione dellimponibile previsto
dalla presente sezione.
2. Nel caso in cui nel periodo dimposta precedente quello di prima applicazione
del regime di determinazione dellimponibile previsto dalla presente sezione,
al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile lagevolazione
di cui allarticolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
la differenza di cui al comma precedente è aggiunta allimponibile
limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.
3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per
lapplicazione del primo comma è necessario che tali navi rappresentino
l80 per cento del valore dellazienda al lordo dei debiti finanziari.
Art. 161
Obblighi contabili
1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali
diverse da quelle indicate nel precedente articolo 158 non è ricompreso
nellimponibile determinato ai sensi dello stesso articolo e deve essere
determinato secondo la sezione I del capo II.
2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono
rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da
cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione
dellimponibile secondo i criteri di cui allarticolo158, a tal fine
è tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite
con il decreto di cui allarticolo 163.
3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente
a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nellimponibile
determinato ai sensi dellarticolo158 sono deducibili per la parte corrispondente
al rapporto tra lammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi
nellimponibile determinato ai sensi dellarticolo 158 e lammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Art. 162
Ulteriori effetti dellesercizio dellopzione
1. I soggetti che esercitano lopzione di cui allarticolo 157 non
possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II né
in qualità di controllanti, né in qualità di controllati.
2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le società
il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dellarticolo
158 e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina
del valore normale prevista dallarticolo 111, comma 7.
Art. 163
Norme di attuazione
1. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono emanate
le disposizioni di attuazione della presente sezione.
2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si applicano le
disposizioni di cui alla sezione I.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 164
Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 171, ai fini delle imposte
sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, lespressione stabile
organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale
limpresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività
sul territorio dello Stato.
2. Lespressione stabile organizzazione comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) unofficina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro
luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle
acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario
ed alla legislazione nazionale relativa allesplorazione ed allo sfruttamento
di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo
del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero lesercizio
di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato stabile
organizzazione soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia
una durata superiore a tre mesi.
4. Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione
se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna di beni o merci appartenenti allimpresa;
b) i beni o le merci appartenenti allimpresa sono immagazzinati ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti allimpresa sono immagazzinati ai soli
fini della trasformazione da parte di unaltra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni
o merci o di raccogliere informazioni per limpresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per limpresa, qualsiasi
altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività
menzionate nelle lettere da a) ad e), purché lattività della
sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere
preparatorio o ausiliario.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile
organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici
e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di
dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal
comma 7, costituisce una stabile organizzazione dellimpresa di cui al
primo comma il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello
Stato abitualmente conclude in nome dellimpresa stessa contratti diversi
da quelli di acquisto di beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dellimpresa non residente il
solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario
che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nellambito della loro ordinaria attività.
8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile
organizzazione dellimpresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio
dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo
di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 o di un mediatore marittimo di cui alla
legge 12 marzo 1968, n. 478 che abbia i poteri per la gestione commerciale o
operativa delle navi dellimpresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che unimpresa non residente con o senza stabile organizzazione
nel territorio dello Stato controlli unimpresa residente, ne sia controllata,
o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o
no attività dimpresa non costituisce di per sé motivo sufficiente
per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dellaltra.
Art. 165
Divieto della doppia imposizione
Art. 166
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a
taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti
e professioni
CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALLESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 167
Credito dimposta per i redditi prodotti allestero
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti allestero,
le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione
dallimposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota dimposta
corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti allestero ed il reddito
complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi dimposta ammesse
in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti allestero sulla base di criteri reciproci
a quelli previsti dallarticolo 23 per individuare quelli prodotti nel
territorio dello Stato.
3. Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e dallarticolo 138,
commi 3 e 6, se concorrono redditi prodotti in più stati esteri, la detrazione
si applica separatamente per ciascuno stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione
relativa al periodo dimposta cui appartiene il reddito prodotto allestero
al quale si riferisce limposta di cui allo stesso comma 1 a condizione
che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si
applica quanto previsto dal comma 7.
5. Per i redditi dimpresa prodotti allestero mediante stabile organizzazione
o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del titolo
II, la detrazione può essere calcolata dallimposta del periodo
di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo dimposta
successivo. Lesercizio della facoltà di cui al periodo precedente
è condizionato allindicazione, nelle dichiarazioni dei redditi,
delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento
a titolo definitivo.
6. Nel caso di reddito dimpresa prodotto nello stesso paese estero mediante
una o più stabili organizzazioni, limposta estera pagata a titolo
definitivo eccedente la quota dimposta italiana relativa al reddito prodotto
nello stesso paese costituisce un credito dimposta fino a concorrenza
della eccedenza della quota dimposta italiana rispetto a quella estera
verificatasi negli esercizi precedenti fino allottavo. Nel caso in cui
negli esercizi precedenti non si sia verificata una eccedenza della quota dimposta
italiana, leccedenza dellimposta estera può essere riportata
a nuovo fino allottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale
credito dimposta nel caso in cui si produca leccedenza dellimposta
estera di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al
presente comma relative al riporto in avanti ed allindietro del credito
si applicano anche ai redditi dimpresa prodotti allestero dalle
singole società controllate di cui alla sezione III del capo II del titolo
II anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dallarticolo
138, comma 6.
7. Se limposta dovuta in Italia per il periodo dimposta nel quale
il reddito estero ha concorso a formare limponibile è stata già
liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche delleventuale
maggior reddito estero, e la detrazione si opera dallimposta dovuta per
il periodo dimposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è
stata richiesta. Se è già decorso il termine per laccertamento,
la detrazione è limitata alla quota dellimposta estera proporzionale
allammontare del reddito prodotto allestero acquisito a tassazione
in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
9. Per le imposte pagate allestero dalle società che hanno esercitato
lopzione di cui agli articoli 116 e 117 la detrazione spetta ai singoli
soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto allestero concorra parzialmente
alla formazione del reddito complessivo, proporzionalmente si riduce il credito
dimposta di cui al primo comma.
Art. 168
Trasferimento allestero della residenza o della sede
1. Il trasferimento allestero della residenza dei soggetti di cui allarticolo
2 ed allarticolo 72, comma 1, lett. a) e b), che comporti la perdita della
residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore
normale, dei componenti dellazienda o del complesso aziendale, salvo che
gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti
confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne
vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,
le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni allestero. Per le
imprese individuali e le società di persone si applica larticolo
17, comma 1, lett. g).
2.
. .
Art. 169
Disposizioni in materia di imprese estere controllate
1.
. .
2.
.
.
3.
.
4.
.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra,
alternativamente, che:
a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività
industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato
o nel territorio nel quale ha sede;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati
o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma
4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente
l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6.
.
7.
.
8.
.
Art. 170
Disposizioni in materia di imprese estere collegate
1 Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui
allarticolo 169 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente
in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società
fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20
per cento agli utili di unimpresa, di una società o di altro ente,
residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione
agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma
non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli stati o
territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni
assoggettati a regimi fiscali privilegiati.
2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati
per un importo corrispondente al maggiore fra:
a) lutile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata
estera anche in assenza di un obbligo di legge;
b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento
riferiti alle categorie di beni che compongono lattivo patrimoniale di
cui al successivo comma 3.
3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti
coefficienti:
a) luno per cento sul valore dei beni indicati nellarticolo 86,
comma 1, lettere c) e d), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili
e da beni indicati nellarticolo 8-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) il 15 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni, anche
in locazione finanziaria.
4. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono essere
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 171
Accordi internazionali
CAPO III
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Art. 172
Trasformazione della società
1.
.
2. In caso di trasformazione di una società soggetta allimposta
di cui al titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa,
il reddito del periodo compreso tra linizio del periodo di imposta e la
data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni
applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto
economico.
3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta allimposta
di cui al titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite
prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dellarticolo
5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione
della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di
distribuzione e limputazione di esse a capitale non comporta lapplicazione
del comma 6 dellarticolo 47.
4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta allimposta
di cui al titolo II in società non soggetta a tale imposta le riserve
costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dellarticolo
47, sono imputate ai soci, a norma dellarticolo 5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi
diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano
iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte
in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
5. Le riserve di cui al comma 4 concorrono alla formazione del reddito imponibile
del socio:
a) se soggetto passivo dellimposta di cui al titolo I secondo le disposizioni
di cui allarticolo 47 o 59 a seconda che la partecipazione nella società
trasformata non rientri o rientri fra i beni relativi allimpresa così
come individuati dallarticolo 64. Rimane ferma nel primo caso, ricorrendone
i presupposti, lapplicazione della ritenuta a titolo dimposta prevista
dallarticolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
b) se soggetto passivo dellimposta di cui al titolo II secondo le disposizioni
di cui allarticolo 90.
Art. 173
Trasformazione eterogenea
1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dellarticolo 2500-septies
del codice civile, di una società soggetta allimposta sul reddito
delle società in soggetto non commerciale, i beni della società
si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti
nellazienda o complesso aziendale dellente stesso. Le riserve costituite
prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dellarticolo
47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati: a) nel
periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi
dalla copertura di perdite desercizio, se dopo la trasformazione sono
iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo dimposta
successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte
senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda
si applicano le disposizioni dellarticolo 66, comma 1, lettera h). Si
applicano le disposizioni del comma 5 dellarticolo 172.
2. La trasformazione, effettuata ai sensi dellarticolo 2500-octies del
codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta allimposta
sul reddito delle società si considera conferimento limitatamente ai
beni diversi da quelli già compresi nellazienda o complesso aziendale
dellente stesso.
Art. 174
Fusione di società
1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società
fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione
o incorporante non si tiene conto dellavanzo o disavanzo iscritto in bilancio
per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dellannullamento
delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre.
I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto delleventuale imputazione
del disavanzo derivante dallannullamento o dal concambio di una partecipazione,
con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o
fusa, non sono imponibili nei confronti dellincorporante o della società
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente
in base allultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi,
facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla
fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società
fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 4 e 6.
4. Le riserve in sospensione di imposta iscritte nellultimo bilancio delle
società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società
risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state
ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando leventuale
avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili
solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo
di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo
delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono
a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante
in caso di distribuzione dellavanzo o di distribuzione del capitale ai
soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale
delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale
della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a
formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
5. Allaumento di capitale, allavanzo da annullamento o da concambio
che eccedono la ricostituzione e lattribuzione delle riserve di cui al
comma precedente si applica il regime fiscale delle riserve della società
incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai
sensi del comma precedente, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione.
6. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la
società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito
della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede lammontare del rispettivo patrimonio netto
quale risulta dallultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale
di cui allarticolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla
data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico
della società le cui perdite sono riportabili, relativo allesercizio
precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un
ammontare di ricavi e proventi dellattività caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi,
di cui allarticolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato
a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita
è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da
altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque
ammessa in diminuzione fino a concorrenza dellammontare complessivo della
svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione
del reddito dalla società partecipante o dallimpresa che le ha
ad essa cedute dopo lesercizio al quale si riferisce la perdita e prima
dellatto di fusione.
7. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso
tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è
determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società,
in base alle risultanze di apposito conto economico.
8. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi
gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui
si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse
o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso
l'ultimo esercizio della società incorporante.
9. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi
agli acconti dimposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei
soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti
dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dellarticolo
2504-bis, secondo comma, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti
obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante
o comunque risultante dalla fusione.
Art. 175
Scissione di società
1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti
o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione
di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese
quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione
non si tiene conto dellavanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto
di cambio delle azioni o quote ovvero allannullamento di azioni o quote
a norma dellarticolo 2506-ter del codice civile. In questultima
ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto delleventuale imputazione
del disavanzo riferibile allannullamento o al concambio di una partecipazione,
con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono
imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati
fiscalmente in base allultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte
sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della
dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente
riconosciuti. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto delleventuale
imputazione del disavanzo non modificano i valori fiscali riconosciuti dei beni
della società scissa. I dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente
riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da conservare
a cura del contribuente.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo
né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento
di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva lapplicazione,
in caso di conguaglio, dellarticolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni,
degli articoli 88 e 57.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni
soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nellarticolo
87, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie
e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione
delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste,
salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi
agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso
i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie
sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa,
in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie
in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società
scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso
di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali
alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali,
specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano
il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11,
per i beni di cui agli articoli 93 e 95 le disposizioni del precedente comma
4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo
di formazione in capo alla società scissa allinizio del periodo
dimposta alle corrispondenti voci, ove esistano, allinizio del periodo
medesimo presso le società beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società
preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante
alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono,
in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della
società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta
fino alla data in cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le
spese di cui allarticolo 103, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno
ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società
scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì
applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione dimposta iscritte nellultimo bilancio
della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo
le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le
riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione
dimposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali
della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie
che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della
ricostituzione delle riserve in sospensione dimposta e delle altre riserve
si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni
dai commi 4 e 5 dellarticolo 174 per la società incorporante o
risultante dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione
si applicano le disposizioni del comma 6 dellarticolo 174, riferendosi
alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse
o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante
dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo allammontare del patrimonio
netto quale risulta dallultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto
di scissione di cui allarticolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla
situazione patrimoniale di cui allarticolo 2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione
è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater
del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo
2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di
scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo
periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la
fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi
di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti
in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti,
in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente
designata nell'atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti
obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di
scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza
dell'ufficio dellAgenzia delle entrate della società scissa. Se
la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata
per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono
responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi
e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti
cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà
di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi
atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata
debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria,
i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi
presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa
e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento
a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione
presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione
di cui all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non
adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso
o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano
le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della società soggetta allimposta sulle società
beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta
e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione
di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili,
i commi 3, 4 e 5 dellarticolo 173, considerando a tal fine la società
scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
Art. 176
Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli 174 e 175 valgono, in quanto applicabili,
anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società.
Art. 177
Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento
1. Ai fini dellapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo
87, fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 88, per i
conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai
sensi dellarticolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in
materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti
in Italia nellesercizio di imprese commerciali, si considera valore di
realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio delloggetto
conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore,
quello attribuito allazienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture
contabili del soggetto conferitario.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è
determinato ai sensi dellarticolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni
di controllo o di collegamento prive dei requisiti per lesenzione di cui
allarticolo 88 se le partecipazioni ricevute non sono anchesse prive
dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del
comma 1 del medesimo articolo 88.
3. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni
del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un
soggetto non residente nel territorio stesso.
4. Qualora il conferimento abbia ad oggetto lunica azienda dellimprenditore
individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito
del conferimento, è disciplinata dagli articoli 66, comma 1, lettera
c) e 67 assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle
stesse ai sensi del presente articolo.
Art. 178
Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni,
effettuati tra soggetti residenti in Italia nellesercizio di imprese commerciali,
non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il
soggetto conferitario rientri fra quelli di cui allarticolo 72, comma
1, lettere a) e b). Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
delle partecipazioni ricevute, lultimo valore fiscalmente riconosciuto
dellazienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione
di quello conferente in ordine agli elementi dellattivo e del passivo
dellazienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione,
da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dellapplicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti
ivi indicati possono optare, nellatto di conferimento, per lapplicazione
delle disposizioni del presente testo unico.
3. Non rileva ai fini dellarticolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dellazienda secondo
il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente
articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire
dellesenzione totale di cui allarticolo 88, o di quella parziale
di cui agli articoli 57 e 66, comma 1, lettera c).
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime
di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario
anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni
ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo
precedente o le operazioni di cui allarticolo 180, in regime di neutralità
fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci
in cui risultavano iscritti i beni dellazienda conferita o in cui risultavano
iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nel caso in cui il soggetto conferitario riceva gli elementi dellattivo
o le posizioni soggettive che hanno consentito al soggetto conferente di avvalersi
delle sospensioni dimposta consentite dallarticolo 110, comma 4,
le stesse si trasferiscono al soggetto conferitario a condizione che questi
istituisca il vincolo di sospensione dimposta previsto dalla norma predetta.
6. Quando il conferimento abbia ad oggetto lunica azienda dellimprenditore
individuale si applica lultimo comma dellarticolo precedente.
Art. 179
Scambi di partecipazioni
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nellarticolo
72, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo
ai sensi dellarticolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, contenente
disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro
soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di questultimo
azioni proprie, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito
imponibile a condizione che:
a) sia le azioni o quote date, sia quelle ricevute in permuta abbiano i requisiti
per lesenzione di cui allarticolo 88, senza considerare per le seconde
il requisito di cui alla lettera a) del primo comma;
b) il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni
o quote ricevute in cambio. Leventuale conguaglio in denaro concorre a
formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni,
lesenzione totale di cui allarticolo 88 e quella parziale di cui
agli articoli 57 e 66, comma 1, lett.c).
CAPO IV
OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI MEMBRI DIVERSI DELLUNIONE
EUROPEA
Art. 180
Fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società
di stati membri diversi
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici
e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri
Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino,
per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti
fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella
tabella A allegata al presente decreto, da considerare automaticamente aggiornata
in conformità con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del
Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano
sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente
decreto o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di
opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti
dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della
partecipazione ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno
dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati
nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali
sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo,
e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione
ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in
misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre
che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio
dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia
costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa
del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti
della società scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della
partecipazione ricevuta;
c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami
dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti
in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente
nel territorio dello Stato;
d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla
lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;
e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei
soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, in
uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della
Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie
azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un
eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle
suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo
scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata
sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un
soggetto indicato nella lettera a).
Art. 181
Regime di neutralità fiscale
1. Alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dellarticolo 180 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 174, comma 1, e 175, comma 1.
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) dellarticolo 180 si applicano
gli articolo 177 o 178. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti
del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello
Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente
o, nellipotesi di cui alla lett. d) del comma 1 dellarticolo180,
non residente, in essa effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1 le plusvalenze della stabile organizzazione
del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale,
con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare
della imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione,
avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria
n. 90/434 del 23 luglio 1990. Il beneficiario non residente subentra al conferente
residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari.
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante
permuta o conferimento, indicate nellarticolo 180, non comportano realizzo
di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio,
il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi
tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione
del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito
dei percettori ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, lesenzione
totale di cui allart 88 e quella parziale di cui agli articoli 57 e 66,
comma 1, lett. c).
5. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata
in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti
del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione
dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta
che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato
in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990.
In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi
patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al
precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta
dovuta a saldo.
6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dellazienda
o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate
alle lettere da a) a d) del comma 1 dellarticolo 180, non confluiti in
seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette
operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato ne vengano distolti.
Art. 182
Riserve in sospensione dimposta
1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui allarticolo
180 i fondi in sospensione di imposta iscritti nellultimo bilancio del
conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione
nello Stato italiano del soggetto non residente beneficiario nella misura in
cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione
secondo le disposizioni di cui allarticolo 174, commi 4 e 5.
Art. 183
Perdite fiscali
1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo
180 le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente
alle condizioni e nei limiti di cui allarticolo 174, comma 6, proporzionalmente
alla differenza tra gli elementi dellattivo e del passivo effettivamente
connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante
dalloperazione e nei limiti di detta differenza.
CAPO V
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 184
Liquidazione ordinaria
1. In caso di liquidazione dellimpresa o della società il reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra linizio dell esercizio
e linizio della liquidazione è determinato in base ad apposito
conto economico, ovvero a norma dellarticolo 65 o dellarticolo 3,
comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti;
il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità
alle risultanze del conto della gestione prescritto dallarticolo 2277
del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione,
ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione
di cui allarticolo 35 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in
accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
linizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base
al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui allarticolo
65. Se la liquidazione si protrae oltre lesercizio in cui ha avuto inizio,
il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo
esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo
bilancio, ovvero a norma dellarticolo 65 se ne ricorrono i presupposti,
salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per
più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché
in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati,
ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e
21, si considerano definitivi e ai fini dellimposta sul reddito delle
persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dellimprenditore,
dei familiari partecipanti allimpresa o dei soci per i periodi di imposta
di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni
dell articolo 8.
3. Per le società soggette allimposta di cui al titolo II il reddito
relativo al periodo compreso tra linizio e la chiusura della liquidazione
è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae
oltre lesercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua
frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio è
determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la
relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di
esercizio anteriori allinizio della liquidazione non compensate nel corso
di questa ai sensi dellarticolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede
di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi,
compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione
del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano
definitivi e ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche i redditi
compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché
già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, concorrono
a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.
Art. 185
Fallimento e liquidazione coatta
Art. 186
Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli 184 e 185 valgono, in quanto applicabili,
anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 187
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
Art. 188
Società civili
Art. 189
Eredità giacente
1. Se la giacenza delleredità si protrae oltre il periodo di imposta
nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti
ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del
titolo I, sezione I, se il chiamato alleredità è persona
fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il
chiamato è un soggetto diverso. Dopo laccettazione delleredità
il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dellerede
per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la
successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte.
I redditi di cui allarticolo 7, comma 3, se il chiamato alleredità
è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati
separatamente con laliquota stabilita dallarticolo 12 per il primo
scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo laccettazione delleredità.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredità
sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.
Art. 190
Campione dItalia
Art. 191
Riferimenti legislativi ad imposte abolite
Art. 192
Redditi dei fabbricati
Art. 193
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
.
Art. 2
Norme di coordinamento
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 26-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2.
Qualora i rapporti di cui allarticolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti
finanziari assimilati alle azioni di cui allo stesso articolo 44, lesenzione
di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente allammontare
degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.;
b) nellarticolo 27, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 4.
Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera
d) del comma 1 dell'articolo 72 del predetto testo unico a persone fisiche residenti
in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis)
del comma 1 dell'articolo 66 del citato testo unico, non relative all'impresa
ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo dimposta dai soggetti
di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione.
La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti è
a titolo di acconto in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai
sensi dell'articolo 64 dello stesso testo unico, diverse da quelle indicate
nel periodo precedente. La ritenuta di cui ai periodi precedenti è operata
al netto delle imposte applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione
di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. Ai fini dellapplicazione della ritenuta di cui al comma 1, le persone
fisiche residenti che possiedono partecipazioni non qualificate ai sensi della
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non relative all'impresa, devono attestare di avere i requisiti di cui
al comma 1 del presente articolo. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate
con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti
esenti dall'imposta sul reddito delle società.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli utili indicati
nella lettera f) del comma 1 dellarticolo 55 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, a condizione che gli apporti non siano superiori alle percentuali ivi
indicate. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo,
gli strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 45
del predetto testo unico, sono equiparati alle partecipazioni di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 66 del medesimo testo unico.;
c) allarticolo 27-bis i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore
al 25 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili,
hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma
dell'articolo 27, se:
a) rivestono una delle forme previste nellallegato della direttiva n.
435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dellUnione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire
di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente
limitati, ad una delle imposte indicate nellallegato della predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione,
rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che
attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati nel
comma 1 nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni
indicate al medesimo comma 1.;
d) allarticolo 27-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1.
Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari assimilati alle
azioni di cui allarticolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
ai sensi della legge 19 giugno 1986,n.289, è applicata, in luogo della
ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste
dal predetto articolo..
2. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) allarticolo 5:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: Le plusvalenze
e gli altri redditi soggetti allimposta sostitutiva di cui al comma 2
e quelle di cui alla lettera c) dellarticolo 66 del TUIR determinate secondo
i criteri di cui allarticolo 67 sono distintamente indicati nella dichiarazione
annuale dei redditi;
3) al comma 4, nel primo periodo le parole Le imposte sostitutive di cui
ai commi 1 e 2 sono corrisposte sono sostituite dalle seguenti:
L imposta sostituiva di cui al comma 2 è corrisposta;
b) allarticolo 7, comma 3, lettera d), le parole non negoziate in
mercati regolamentati sono sostituite dalle seguenti : qualificate
ai sensi della lettera c) del comma 1 dellarticolo 66 del TUIR.
3. Nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non modificate in
conseguenza del presente decreto, i riferimenti a disposizioni contenute in
articoli del medesimo testo unico recanti la numerazione vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto si intendono effettuati alle
corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione
disposta con il medesimo decreto.
4. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno
riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento,
salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della entrata
in vigore del medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni
contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente
decreto.
Art. 3
Abrogazioni
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati la lettera
m) del comma 1 dellarticolo 17, e il comma 2 dellarticolo 131.
2. La lettera b) del comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogata,
e conseguentemente, cessa lapplicazione delle disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002.
3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997,
n. 358.
Art. 4
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Le disposizioni
di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 2, hanno effetto per
i periodi di imposta che hanno inizio a partire da tale data; tuttavia:
a) resta ferma lapplicazione dellarticolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, relativamente alle operazioni di fusione
e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino
al 30 aprile 2004;
b) non rientrano nellesenzione di cui allarticolo 88 ed allarticolo
57 le plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo
dimposta successivo a quello in corso al 9931 dicembre 2003 fino a concorrenza
delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo dimposta in corso al 31
dicembre 2003 e nel precedente;
c) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al
periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo dimposta in corso
al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il
secondo periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003;
d) le norme di cui al capo VI del titolo II si applicano ai periodi di imposta
che iniziano successivamente allottenimento dellautorizzazione dellUnione
Europea al regime di determinazione dellimponibile ivi previsto;
e) leventuale eccedenza delle minusvalenze di cui allarticolo 67,
comma 3, ancora non utilizzate alla fine del periodo dimposta in corso
al 2003 può essere portata in deduzione delle future plusvalenze nella
stessa percentuale di cui al medesimo comma;
f) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui allarticolo
88, commi 1 e 2, già posseduti o in essere allinizio del primo
periodo dimposta cui si applicano le disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi, come modificate dal presente decreto, il requisito di cui
allo stesso articolo 88, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni,
gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati
nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al
secondo periodo dimposta precedente a quello cui si applicano per la prima
volta le disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti nel periodo
dimposta anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni del
testo unico, come modificate dal presente decreto, il medesimo requisito sussiste
se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio
relativo al predetto periodo dimposta;
g) le disposizioni dellarticolo 110, comma 4 si applicano anche agli ammortamenti,
alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti
a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
per effetto dellabrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile
ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto;
h) in deroga alle disposizioni di cui allarticolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, larticolo 110, comma 7, si applica a decorrere dal periodo
dimposta in corso all8 agosto 2002. Per il medesimo periodo dimposta
sono fatti salvi i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
i) per il periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, come modificate dal
presente decreto, lacconto dellimposta sul reddito delle società
dovuto dallente o società controllante secondo le disposizioni
di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II, è effettuato
assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione
dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente
considerate; l) le opzioni di cui agli articoli 118 e 132 possono essere revocate
con effetto dagli esercizi relativamente ai quali le norme per la determinazione
del reddito dimpresa sono adeguate ai principi contabili internazionali
di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002; m) per il periodo dimposta in corso al 31 dicembre
2005, ai soli fini dellimposta sul reddito delle società, la misura
dellacconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nelle Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.