Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.
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Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366
Art. 1 - (Modifica della disciplina riguardante le società
per azioni)
Art. 2 - (Modifica della disciplina riguardante le società
in accomandita per azioni)
Art. 3 - (Modifica della disciplina riguardante le società
a responsabilità limitata)
Art. 4 - (Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento
e la liquidazione delle società di capitali)
Art. 5 - (Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di
società)
Art. 6 - (Modifica della disciplina riguardante la trasformazione,
la fusione e la scissione delle società di capitali)
Art. 7 - (Norme in tema di società costituite all'estero)
Art. 8 - (Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici)
Art. 9 - (Norme di attuazione e transitorie)
Art. 10 - (Entrata in vigore)
Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione
di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina
delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché
nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie
di cui all'articolo 12 della legge di delega;
VISTI in particolare gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della citata legge 3
ottobre 2001, n. 366, concernenti la riforma della disciplina delle società
di capitali e delle società cooperative;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 settembre 2002;
ACQUISITO il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge
3 ottobre 2001, n. 366;
RITENUTO di accogliere le condizioni e le osservazioni poste dalle Camere, ad
eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi
con i principi espressi dalla legge di delegazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 gennaio 2003;
SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica della disciplina riguardante le società per azioni
1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito
dal seguente:
"CAPO V. Società per azioni.
SEZIONE I. Disposizioni generali
Art. 2325 Responsabilità
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto
la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte
nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto
previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità
prescritta dall'articolo 2362.
Art. 2325 bis Società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio
Ai fini dell'applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate
in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni
quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da
altre norme di questo codice o di leggi speciali.
Art. 2326 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione
di società per azioni.
Art. 2327 Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore
a centoventimila euro.
Art. 2328 Atto costitutivo
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o
di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali
promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società
e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche
e le modalità di emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e
i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto
al quale è demandato il controllo contabile;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società;
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita
a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno,
decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto
costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle
dello statuto prevalgono le seconde.
Art. 2329 Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai
conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi
speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare
oggetto.
Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della
società
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato
nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta
contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive
la società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
Art. 2331 Effetti dell'iscrizione
Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità
giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione
sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno
agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio
unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato
hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione
prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società
ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono
essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della
società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto
costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo
2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori
e l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni
ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333,
non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento.
Art. 2332 Nullità della società
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società
può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
illiceità dell'oggetto sociale;
mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione
della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o
l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti
in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono
soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è
stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità
con iscrizione nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto,
a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma,
nel registro delle imprese.
SEZIONE II. Della costituzione per pubblica sottoscrizione
Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione
sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali
disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione
che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere
stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico,
deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione,
il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte
e la data della sottoscrizione.
Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista
nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad
un mese per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori
di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta.
Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può
procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate
le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti
giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo
comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori
mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima
di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.
Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori
L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della
società;
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore
dai promotori;
4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando previsto,
il soggetto cui è demandato il controllo contabile.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà
dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni
sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario
il consenso di tutti i sottoscrittori.
Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano
l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro
delle imprese a norma dell'articolo 2330.
SEZIONE III. Dei promotori e dei soci fondatori.
Art. 2337 Promotori
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno
firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.
Art. 2338 Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni
assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni
assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie
per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non
possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Art. 2339 Responsabilità dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i
terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti
per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione
giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per
la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi
coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Art. 2340 Limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla
loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente
a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo
di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Art. 2341 Soci fondatori
La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci
che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano
l'atto costitutivo.
SEZIONE III bis. Dei patti parasociali
Art. 2341 bis Patti parasociali
I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti
proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per
azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni
in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza
dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per
questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti
sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto
di recedere con un preavviso di sei mesi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad
accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi
e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.
Art. 2341 ter Pubblicità dei patti parasociali
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i
patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati
in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale
e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori
delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il
diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante
sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.
SEZIONE IV. Dei conferimenti
Art. 2342 Conferimenti
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca
almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione
con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi.
Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata
di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società,
contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che
il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri
di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione
della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata
nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione
della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre
un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia
il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla
società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento,
qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può
prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo
2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma
si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
Art. 2343 bis Acquisto della società da promotori, fondatori,
soci e amministratori
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore
al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori,
dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società
nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione
dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di
valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è
inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione.
Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato
dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale, deve essere depositato
a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano
effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della
società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o
sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori
e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società,
ai soci ed ai terzi.
Art. 2344 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori,
se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento,
offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione,
per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza
di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a
mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori
possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio
in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con
la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Art. 2345 Prestazioni accessorie
Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo
dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone
il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari
sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono
essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse
prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette
devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti
in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti
i soci.
SEZIONE V. Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.
Art. 2346 Emissione delle azioni
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione
di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli
o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde
ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza
eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni
che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto
al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte
del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del
suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione
delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente
inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto
da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari
forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto
nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina
le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le
sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge
di circolazione.
Art. 2347 Indivisibilità delle azioni
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune
nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e
le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci
nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa
derivanti.
Art. 2348 Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali
diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di
questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne
la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti
dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle
varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
Art. 2349 Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori
di lavoro
Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione
di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società
controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili
stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori
di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento
ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato
in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione
ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti
amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In
tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni
di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento
ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti
e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti
a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447 bis, la società può emettere
azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività
sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione
dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione,
i diritti attribuiti a tali azioni, nonché l'eventuali condizioni e modalità
di conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal
precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della
società.
Art. 2351 Diritto di voto
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere
la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a
particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari
condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può
complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni
possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura
massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo
comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente
indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità
stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio
di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti
dell'organo cui partecipano.
Art. 2352 Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo
convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso
di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed
al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora
il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle
somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri
soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto
a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno,
l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve
provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della
scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni
nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto,
l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione
al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo
2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i
diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano,
nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio
o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.
Art. 2353 Azioni di godimento
Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite
ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea.
Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento
delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel
caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo
il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.
Art. 2354 Titoli azionari
I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo
statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.
Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi
titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro
delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale,
il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale
sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È
valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori
che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari
negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle
leggi speciali di cui al precedente comma.
Art. 2355 Circolazione delle azioni
Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni
ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel
libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata
da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali.
Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate
ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed
è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo
della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro
dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera
a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento
si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica
il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.
Art. 2355 bis Limiti alla circolazione delle azioni
Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari,
lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento
e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione
della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne
il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero
gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono,
a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure
il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo
2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione
sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo
2437 ter.
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole
che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte
delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.
Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di
azioni non liberate
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con
gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo
di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui
la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni
La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente
liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità,
indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata,
non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata,
il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi
precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi
conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate
secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro
acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e
alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda,
gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta
dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma
.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2357 bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto
di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale,
da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della
società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte
del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4)
del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo
comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione
è di tre anni.
Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei
due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale
deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste,
nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni
successive di acquisto ed alienazione.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il
diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente
alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste
dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale
o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le
azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle
quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo
del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non
siano trasferite o annullate.
Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
Salvo quanto previsto dall'articolo 2357 ter, comma secondo, la società
non può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma
si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci
fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori.
La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società,
azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore
per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a
meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori
e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni
La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie
per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria,
o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate
per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società
o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia
le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti
degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società
in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche
i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e
a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea
ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo
se la società ha azioni quotate in borsa.
Art. 2359 bis Acquisto di azioni o quote da parte di società
controllate
La società controllata non può acquistare azioni o quote della
società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma
dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società
controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla
medesima società controllante e dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società
controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta
finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare
il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per
il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2359 ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote
della società controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359 bis devono essere
alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno
dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al
loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso
secondo i criteri indicati dagli articoli 2437 ter e 2437 quater. Qualora l'assemblea
non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446,
secondo comma.
Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di
azioni o quote della società controllante
Le limitazioni dell'articolo 2359 bis non si applicano quando l'acquisto avvenga
ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357 bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal
terzo comma dell'articolo 2359 bis, devono tuttavia essere alienate, secondo
modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2359 ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359 bis è superato
per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro
tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato
il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote
in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente
riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo
i criteri indicati dagli articoli 2437 ter e 2437 quater . Qualora l'assemblea
non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446,
secondo comma.
Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società
controllante
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della
società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono
sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino
di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società
controllata, azioni o quote della società controllante è considerata
a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle
azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società
controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni
È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale
mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2361 Partecipazioni
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente
nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della
partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato
dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità
illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea;
di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella
nota integrativa del bilancio.
Art. 2362 Unico azionista
Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del
registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome
e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione,
del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori
ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità
prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere
depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare
la data di iscrizione.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano
dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
SEZIONE VI. Dell'assemblea.
Art. 2363 Luogo di convocazione dell'assemblea
L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se
lo statuto non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 2364 Assemblea ordinaria nelle società prive di
consiglio di sorveglianza
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
approva il bilancio;
nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio
sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo
contabile;
determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito
dallo statuto;
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea,
nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per
il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità
di questi per gli atti compiuti;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il
termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior
termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società
tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi
casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428
le ragioni della dilazione.
Art. 2364 bis Assemblea ordinaria nelle società con consiglio
di sorveglianza).Nelle società ove è previsto il consiglio di
sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello
statuto;
3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.
Art. 2365 Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla
nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia
espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420 ter e 2443, lo statuto può
attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza
o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi
previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di
sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza
della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della
sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.
Art. 2366 Formalità per la convocazione
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione
mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima
di quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione
mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa
all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi
e di controllo non presenti.
Art. 2367 Convocazione su richiesta di soci
Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo
l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino
almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello
statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci
o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione,
non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi
e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina
con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori
o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Art. 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal
computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera
a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più
elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire
norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto
non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo
statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto
non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi
per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza
e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
Art. 2369 Seconda convocazione e convocazioni successive
Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte
di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente
convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno
per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno
fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è
indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni
dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo
2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero
dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata
dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita
con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con
il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che
per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni
concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società,
lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello
stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione
di azioni privilegiate.
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea,
alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea
straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda,
con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale
sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata.
Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del
voto
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della
relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso
di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate
ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea
abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi
previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è
sostituito da una comunicazione all'intermediario che tiene i relativi conti.
Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel
libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato
il deposito, ovvero la comunicazione all'intermediario di cui al comma precedente.
Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il
voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.
Art. 2371 Presidenza dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza,
da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è
assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea
verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità
e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati
delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea
è redatto da un notaio.
Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea
Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare
nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti
relativi devono essere conservati dalla società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la
rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto
anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale
o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro
ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in
bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante
può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione,
fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto
un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né
alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi
o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti
soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo
articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non
superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società
ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque
milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale
superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano
anche nel caso di girata delle azioni per procura.
Art. 2373 Conflitto d'interessi
La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per
conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società
è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro
responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare
nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità
dei consiglieri di sorveglianza.
Art. 2374 Rinvio dell'assemblea
I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea,
se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in
deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque
giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea
e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato
da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato
delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei
soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,
su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
Art. 2376 Assemblee speciali
Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono
diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i
diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale
degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee
straordinarie.
Art. 2377 Annullabilità delle deliberazioni
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello
statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti,
dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.
L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni
aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino,
anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle
altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione
delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite
al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente
e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa
hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità
della deliberazione alla legge o allo statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che
tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo
che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini
del raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento
del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine
di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è
soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione
o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle
imprese, entro tre mesi dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga
gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione
a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione
impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge
e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole
di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.
Art. 2378 Procedimento d'impugnazione
L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale
del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione
del numero delle azioni previsto dal secondo comma dell'articolo 2377. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora
nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi
il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del
provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può
pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno,
ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione,
l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione.
In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa
la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto
motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per
la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato,
entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti
emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione
alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori
e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe
il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla
sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni
momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento
dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo
di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla
deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente
l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente
proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del terzo comma dell'articolo
2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo
quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della
causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel quinto comma dell'articolo
2377.
Art. 2379 Nullità delle deliberazioni
Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di
impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può
essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione
o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta,
o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione
non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere
impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale
prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera
mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un
componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società
ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di
essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea.
Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione
e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal
presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e
dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma dell'articolo
2377.
Art. 2379 bis Sanatoria della nullità
L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può
essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso
allo svolgimento dell'assemblea
L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può
essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva.
La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i
diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
Art. 2379 ter Invalidità delle deliberazioni di aumento
o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni
Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale,
della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di
obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta
giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel
caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio
dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente
eseguita.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità
della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata
dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese
l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità
della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o
della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata
dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai
soci e ai terzi.
SEZIONE VI bis. Dell'amministrazione e del controllo.
§1. Disposizioni generali.
Art. 2380 Sistemi di amministrazione e di controllo
Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della
società sono regolati dai successivi paragrafi 2,3 e 4.
Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della
società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo
6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema
ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento
agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione
o al consiglio di gestione.
§2. Degli amministratori
Art. 2380 bis Amministrazione della società
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali
compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non
soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono
il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente
un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente,
se questi non è nominato dall'assemblea.
Art. 2381 Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di
amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede
affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del
giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può
delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei
suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive
agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i
piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla
base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter,
2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio
di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata
dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni
di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore
può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni
relative alla gestione della società.
Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato
ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici
o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi
amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto
degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre
esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto,
e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni,
se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono
chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di
essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza
della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori
che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi
dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che
la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 2384 Poteri di rappresentanza
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla
deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o
da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche
se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito
a danno della società.
Art. 2385 Cessazione degli amministratori
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al
consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia
ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione,
o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è
ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento
in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere
iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio
sindacale.
Art. 2386 Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in
carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli
rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione
dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori
nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione
di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina
del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti
in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso
di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea
per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata
d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo
gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 2387 Requisiti di onorabilità, professionalità
e indipendenza
Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore
al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità
ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da
codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società
di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di
particolari attività.
Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,
quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può
prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante
mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta
dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello
statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori
assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione;
si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì
impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in
tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base
ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
Art. 2389 Compensi degli amministratori
I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili
o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni
di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità
dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può
determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,
inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Art. 2390 Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente
responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività
concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o
direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato
dall'ufficio e risponde dei danni.
Art. 2391 Interessi degli amministratori
L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale
di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine
e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi
dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione
deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società
dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente
articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo
adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni
medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate
dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro
data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con
il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione
previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione
od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società
dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità
di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
Art. 2392 Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo
statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche
competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei
danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni
proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o
più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo
2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli,
non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne
le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non
si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare
senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio
sindacale.
Art. 2393 Azione sociale di responsabilità
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa
in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è
in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può
essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è
indicata nell'elenco delle materia da trattare, quando si tratta di fatti di
competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'am-ministratore
dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio
degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col
voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea
stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità
e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate
con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto
contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale
sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista
nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai
sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.
Art. 2393 bis Azione sociale di responsabilità esercitata
dai soci
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche
dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa
misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione
di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino
un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è
ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale
posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione
e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori
le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il
giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare
a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo
per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo
precedente.
Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne
ricorrono gli estremi.
Art. 2394 bis Azioni di responsabilità nelle procedure
concorsuali
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli
spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario
straordinario.
Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento
del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto
che ha pregiudicato il socio o il terzo.
Art. 2396 Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si
applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione
dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili
in base al rapporto di lavoro con la società.
§3. Del collegio sindacale.
Art. 2397 Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non
soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra
gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o
giuridiche.
Art. 2398 Presidenza del collegio
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini
entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate,
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate
o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo
da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione
d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita
dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza
dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza,
nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo
degli incarichi.
Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente
dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano
in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione
dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio
è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di
revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e
del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione
dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro
delle imprese nel termine di trenta giorni.
Art. 2401 Sostituzione
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti
in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi
sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere
alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del
collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono
insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino
alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere
convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.
Art. 2402 Retribuzione
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto,
deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo
di durata del loro ufficio.
Art. 2403 Doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società
e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409
bis, terzo comma.
Art. 2403 bis Poteri del collegio sindacale
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche
con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni
con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi
di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività
sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo
2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci
sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi
di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni
previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti
dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione
può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità,
anche con mezzi telematici.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio
sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel
libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli
intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco
dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione
e alle assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle
assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante
un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione
o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
Art. 2406 Omissioni degli amministratori
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori,
il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni
prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente
del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento
del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi
sia urgente necessità di provvedere.
Art. 2407 Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità
delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti
di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le
omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e
2395.
Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio
sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo
sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea;
deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo
2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia
percentuali minori di partecipazione.
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono
arrecare danno alla società o a una o più società controllate,
i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche
alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci,
può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a
spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di
una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il
procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti
di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare
se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al
tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività
compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione,
il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare
l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può
revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore
giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità
contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo
2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto
al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina
dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in
liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su
richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato
per il controllo della gestione, nonché, nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi
casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.
§4. Del controllo contabile.
Art. 2409 bis Controllo contabile
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore
contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito
presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il
controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi,
è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista
per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed
alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può
prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili
iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Art. 2409 ter Funzioni di controllo contabile
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:
verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale,
la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione
nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società
a norma dell'articolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può
chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può
procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro,
tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo
statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
Art. 2409 quater Conferimento e revoca dell'incarico
Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328, l'incarico
del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio
sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla
società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere
del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
Art. 2409 quinquies Cause di ineleggibilità e di decadenza
Salvo quanto disposto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, non possono essere
incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i
sindaci della società o delle società da questa controllate, delle
società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo,
nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza,
nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì
ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del
soggetto incaricato del controllo contabile.
Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo
si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati
della revisione.
Art. 2409 sexies Responsabilità
I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni
dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei
soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo
contabile sono responsabili in solido con la società medesima.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
Art. 2409 septies Scambio di informazioni
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano
tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi
compiti.
§5. Del sistema dualistico.
Art. 2409 octies Sistema basato su un consiglio di gestione
e un consiglio di sorveglianza
Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano
esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in
conformità alle norme seguenti.
Art. 2409-novies Consiglio di gestione
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il
quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti;
si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.
É costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore
a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo,
e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione
del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri
di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi,
con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione
dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento
dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla
loro sostituzione.
Art. 2409-decies Azione sociale di responsabilità
L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è
promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393
bis.
L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a
seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è
assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se
è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca
dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla
cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.
L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque
anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione
di responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia
e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci
indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza
non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393 bis, 2394
e 2394 bis.
Art. 2409 undecies Norme applicabili
Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 2380 bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto
e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394 bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388
e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio
di sorveglianza.
Art. 2409 duodecies Consiglio di sorveglianza
Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza
si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo,
e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del
loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi
e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo
2364 bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui
il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo
con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'articolo
2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento
dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio
di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica
al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità
e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza
e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo
comma dell'articolo 2399.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza,
nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo
degli incarichi.
Art. 2409 terdecies Competenza del consiglio di sorveglianza
Il consiglio di sorveglianza:
nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso,
salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei
componenti del consiglio di gestione;
presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;
riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività
di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio
o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione
o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio
di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con
la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente
con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi
quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità
degli obblighi della loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del
consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
Art. 2409 quaterdecies Norme applicabili
Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403 bis, secondo e terzo comma,
2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408, e 2409 septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il
bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434 bis ed essa può venire
impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.
Art. 2409 quinquiesdecies Controllo contabile
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409 bis primo
e secondo comma, 2409 ter, 2409 quater, 2409 quinquies,e 2409 sexies, in quanto
compatibili.
§6. Del sistema monistico.
Art. 2409 sexiesdecies Sistema basato sul consiglio di amministrazione
e un comitato costituito al suo interno
Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano
esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato
costituito al suo interno.
Art. 2409 septiesdecies Consiglio di amministrazione
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere
in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo
2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti
da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società
di gestione di mercati regolamentati.
Art. 2409 octiesdecies Comitato per il controllo sulla gestione
Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la
nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al
consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può
essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti
di indipendenza di cui all'articolo 2409 septiesdecies, che non siano membri
del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari
cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla
gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono
controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve
essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato
per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza
indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso
dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile,
provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista
dei suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società,
del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché
sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c)svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione
con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo
contabile.
Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in
quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo
comma, e 2408.
Art. 2409-noviesdecies Norme applicabili e controllo contabile
Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
da 2380 bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391,
2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395.
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409 bis primo
e secondo comma, 2409 ter, 2409 quater, 2409 quinquies, 2409 sexies, 2409 septies,
in quanto compatibili.
SEZIONE VII. Delle obbligazioni.
Art. 2410 Emissione
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni
è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto
da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
Art. 2411 Diritti degli obbligazionisti
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi
può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti
di altri creditori della società.
I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza
di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.
La disciplina del presente capo si applica inoltre agli strumenti finanziari,
comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso
del capitale all'andamento economico della società.
Art. 2412 Limiti all'emissione
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative
per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni
emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde
della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo
al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo
grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi
del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata
da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, limitatamente
alle obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la
società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità
governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto
nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e
delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie
di società e alle riserve di attività.
Art. 2413 Riduzione del capitale
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la
società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente
il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni
ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo
non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono
in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare
del capitale sociale e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni
in circolazione.
Art. 2414 Contenuto delle obbligazioni
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è
iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo,
i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione
e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti
degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
Art. 2414 bis Costituzione delle garanzie
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di
garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per
conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione
delle garanzie medesime.
Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti
L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli
obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta
richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea
straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio
che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità
delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è
necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti
che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non
può partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed
i sindaci.
Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili
a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste nell'articolo 2377 s'intendono
riferite all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le
obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione
la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
Art. 2417 Rappresentante comune
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti
e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio
dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie Non possono
essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati,
decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società
debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399.
Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante
comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più
obbligazionisti o degli amministratori della società.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio
e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il
compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante
comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi
nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio
delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli
obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo,
nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione
straordinaria della società debitrice.
Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali
degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena
di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di
un notaio.
Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le
modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata
se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale
per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto
e quinto comma dell'articolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione
delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione
nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento
del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni
emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società
non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale,
né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione
degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata
data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare
il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione
del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione
alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto
stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della
conversione.
Art. 2420 ter Delega agli amministratori
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere
in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato
e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società
nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa
al corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.
SEZIONE VIII. Dei libri sociali
Art. 2421 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214,
la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni
categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni
nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni
emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni
nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se
questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,
se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura
degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato
nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza
o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero
6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del
rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo
2215.
Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1)
e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri
indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei
possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato
al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7)
dell'articolo medesimo.
SEZIONE IX. Del bilancio
Art. 2423 Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti
è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve
indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga
devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente
al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali,
ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia
di euro.
Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della
funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati
separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite
in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico.
Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto
economico
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano
particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste
negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza
eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo,
è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o
quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso
in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la
natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non
sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate;
la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo
devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione
della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione
finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce
dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
verso controllanti;
4 bis) crediti tributari;
4 ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO:
Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello
schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario
ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse
da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente
o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali
e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie
prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti
e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare
gli altri conti d'ordine.
È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447 septies con riferimento
ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico
affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis.
Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono
essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite
dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite
o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve
essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione
a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce
ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio
ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci
soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità
dei quali vari in ragione del tempo.
Art. 2425 Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi
ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso
imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17 bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui
ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui
effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.
Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei
resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta
devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa
operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di
retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo
a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.
Art. 2426 Criteri di valutazioni
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel
costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere
anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi
al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere
utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi
al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione
è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati
devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e
2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto
nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate
o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero
4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate
o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra
dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per
un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate
le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423
e 2423 bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo
del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente
del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata
o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate
le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile
a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo
del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio
precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti
nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono
essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che
l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi
solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei
costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove
esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti
del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un
periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata
per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella
nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in
ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
8 bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle
immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data
di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere
imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato
in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni
in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto
o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba
giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato
secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento
del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei
successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione
non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della
media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo
entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in
misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza
deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei
corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie
e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora
siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto
all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili
nella loro entità, valore e composizione.
Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche
di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta
avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo;
le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento"
e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché
le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3 bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni
immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento
al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile
durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando
altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti
ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli
indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo
e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi
e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando
per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio
netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore
attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di
durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con
specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6 bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi
successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6 ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti
relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione
a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei
e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della
voce "altre riserve".
7 bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità
di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti
nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione
e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per
valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando
quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425,
numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo
2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri
straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione
di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni
rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti
a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione,
l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente
per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società
e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte
durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli
o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i
diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla
società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che
conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19 bis) il finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti
per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 septies con riferimento
ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'articolo 2447 bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al
locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni
che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale
risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato
utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti
i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile
all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione
sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero
stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
Art. 2428 Relazione sulla gestione
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla
situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso
e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate,
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni
o quote di società controllanti possedute dalla società, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni
o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale,
dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori
delle società con azioni quotate sui mercati regolamentati devono trasmettere
al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo
i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa
con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione
stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della
società.
Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale,
con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea
che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio
sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e
fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione,
con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423,
quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato
del controllo contabile.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei datti essenziali dell'ultimo bilancio
delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede
della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci
e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni
che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne
visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse
nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio delle medesime.
Art. 2430 Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno
alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita
per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2431 Soprapprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo
superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione
di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale
non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.
Art. 2432 Partecipazione agli utili
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori
e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio,
fatta deduzione della quota di riserva legale.
Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci
La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea
che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio
di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364 bis, secondo
comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo
a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto
in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non
sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
Art. 2433 bis Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società
il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società
di revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto
ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della
società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio
precedente e la sua approvazione.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo
bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma
tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale
o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla
base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente
la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del
soggetto incaricato del controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto
incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella
sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio
in corso. I soci possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo
risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità
con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci
li hanno riscossi in buona fede.
Art. 2434 Azione di responsabilità
L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei
direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella
gestione sociale.
Art. 2434 bis Invalidità della deliberazione di approvazione
del bilancio
Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei
confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è
avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio
su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale.
Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità
di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.
Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci
e dei titolari di diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione
dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori,
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo
ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate
in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione
nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione
del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché
dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di
vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione
analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data
di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati,
possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio
o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;
le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci
BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti
e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce
D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati
i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste
dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è
richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è
richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative
a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo
2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo
2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite
all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa
le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate
dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in
forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio
consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
SEZIONE X. Delle modificazioni dello statuto.
Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro
trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge,
ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito
e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale
della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà
comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal
primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori,
nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi
commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge
e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese
con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle
imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
Art. 2437 Diritto di recesso
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non
hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento
significativo dell'attività della società;
la trasformazione della società;
il trasferimento della sede sociale all'estero;
la revoca dello stato di liquidazione;
l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo
comma ovvero dallo statuto;
la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di
recesso;
le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci
che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
la proroga del termine;
l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non
sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il
preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine
maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio
del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
Art. 2437 bis Termini e modalità di esercizio
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che
deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle
imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità
del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento,
del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso
viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una
deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza
da parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono
essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è
privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera
che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Art. 2437 ter Criteri di determinazione del valore delle azioni
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il
recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il
parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile,
tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue
prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle
azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate su mercati regolamentati è
determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di
chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore
di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio
che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente
ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione
patrimoniale da tenere in considerazione.
I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al secondo
comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata
per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne
copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso
il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio
del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal
tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più
diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Art. 2437 quater Procedimento di liquidazione
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri
soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in
concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro
quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione.
Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore
a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano
rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli
amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in
mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati
medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti,
le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della
società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto
dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea
straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento
della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni
del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia
accolta la società si scioglie.
Art. 2437 quinquies Disposizioni speciali per le società
con azioni quotate sui mercati regolamentati
Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere
i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla
quotazione.
Art. 2437 sexies Azioni riscattabili
Le disposizioni degli articoli 2437 ter e 2437 quater si applicano, in quanto
compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede
un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva
in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357 bis.
Art. 2438 Aumento di capitale
Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente
emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente
responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso
salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione
del precedente comma.
Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti
Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori
delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare
alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle
azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere
interamente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine
che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo
comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di
un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima
lo abbia espressamente previsto.
Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di
crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma,
e 2343.
Art. 2441 Diritto di opzione
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori
di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società quotate
sui mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere
concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate
sui mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere
offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno
cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito
a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo
la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti
in natura. Nelle società con azioni quotate sui mercati regolamentati
lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti
del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo
di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia
confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione
contabile.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può
essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata
da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche
se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla
prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto
comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con
apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione
o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento
in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione
del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori
al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato
del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere
sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio
sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi
prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non
abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina
il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto,
tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni
nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la
deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione
siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti
al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero
da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento
di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società,
con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi
del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti
e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi
soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione
sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale
deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee
straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente
a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione
ai dipendenti della società o di società che la controllano o
da cui è controllata. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al
quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.
Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale
L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve
e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti
in proporzione di quelle da essi già possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore
nominale delle azioni in circolazione.
Art. 2443 Delega agli amministratori
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare
in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per
il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società
nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione
delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo
caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo
statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.
La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può
essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con
la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo
massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale
deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma
dall'articolo 2436.
Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione
gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese
un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale
non può essere menzionato negli atti della società.
Art. 2445 Riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione
dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità
della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità
tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano
la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine
nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori
oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione
abbia luogo nonostante l'opposizione.
Art. 2446 Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza
di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro
inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza
indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea
deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società,
con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla
gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia
nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea,
perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori
devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un
terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio
di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono
chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione
delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico
ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale,
lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del
capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione.
Si applica in tal caso l'articolo 2436.
Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al disotto del limite
legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto
del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di
gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo,
o la trasformazione della società.
SEZIONE XI. Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Art. 2447 bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via
esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare
al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi
dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della
lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente
superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non
possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività
riservate in base alle leggi speciali.
Art. 2447 ter Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447 bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio
rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative
al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie
offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione
e di partecipazione ai risultati dell'affare;
e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione
all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento
dell'affare, quando la società non è assoggettata alla revisione
contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente
articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 2447 quater Pubblicità della costituzione del patrimonio
destinato
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta
a norma dell'articolo 2436.
Nel termine di due mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione
sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Art. 2447 quinquies Diritti dei creditori
Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo
l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi
previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto
sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte
spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la
destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447 ter non disponga diversamente,
per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società
risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la
responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti
da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa
menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società
con il suo patrimonio residuo.
Art. 2447 sexies Libri obbligatori e altre scritture contabili
Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis, gli amministratori
o il consiglio di gestione tengono separatamente i libri e le scritture contabili
prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari,
la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche,
l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari
degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
Art. 2447 septies Bilancio
I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera
a) del primo comma dell'articolo 2447 bis sono distintamente indicati nello
stato patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto,
allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori
devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici
compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi,
i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo,
nonché il corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità
illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce
allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da
illustrare nella nota integrativa.
Art. 2447 octies Assemblee speciali
Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo
comma dell'articolo 2447 ter l'assemblea dei possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria,
con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione
di responsabilità nei loro confronti;
2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti
finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli
2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.
Art. 2447-novies Rendiconto finale
Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è
stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447 bis, gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto
finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato
della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte
per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i
relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata
da inviare alla società entro tre mesi dal deposito di cui al comma precedente.
Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione
della società.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio
destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447 quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche
altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare.
In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano
le disposizioni del presente articolo.
Art. 2447-decies Finanziamento destinato ad uno specifico affare
Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della
lettera b) del primo comma dell'articolo 2447 bis può prevedere che al
rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva,
tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico
oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed
i ricavi attesi;
b)il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento
e quella a carico della società;
c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo
di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare
sull'esecuzione dell'operazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità
per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte
del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è
dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della
società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento
effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:
a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio
del registro delle imprese;
b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei
ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati
dal restante patrimonio della società.
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi
e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore,
non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni,
delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il
patrimonio separato, tranne l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo
comma, lettera g).
I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla
scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali
destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente
azioni conservative a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione
dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore
ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme
di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento
non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo
comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della
destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.
SEZIONE XII.
Art. 2448 Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro
delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno
che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino
di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
SEZIONE XIII. Delle società con partecipazione dello stato o di enti pubblici.
Art. 2449 Società con partecipazione dello Stato o di
enti pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per
azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare
uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di
sorveglianza.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza
nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli
enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2450 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da
enti pubblici
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui
la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza
di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o
sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga
diversamente.
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del
collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
SEZIONE XIV. Delle società di interesse nazionale
Art. 2451 Norme applicabili
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni
d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali
che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la
gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto
e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.".
Art. 2
Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per azioni
1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito
dal seguente:
"CAPO VI. Della società in accomandita per azioni.
Art. 2452 Responsabilità e partecipazioni
Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti
sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
Art. 2453 Denominazione sociale
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno
uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita
per azioni.
Art. 2454 Norme applicabili
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative
alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
Art. 2455 Soci accomandatari
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi
degli amministratori della società per azioni.
Art. 2456 Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta
per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto
al risarcimento dei danni.
Art. 2457 Sostituzione degli amministratori
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a
sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio.
Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata
dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal
momento dell'accettazione della nomina.
Art. 2458 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società
si scioglie se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro
sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio
per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore
provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Art. 2459 Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti
nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei
sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione
di responsabilità.
Art. 2460 Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea
con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società
per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Art. 2461 Responsabilità degli accomandatari verso i
terzi
La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata
dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde
per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione
nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.".
Art. 3
Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità
limitata
1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito
dal seguente:
"CAPO VII Della società a responsabilità limitata.
SEZIONE I. Disposizioni generali.
Art. 2462 Responsabilità
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte
nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola
persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati
effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia
stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.
Art. 2463 Costituzione
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o
di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità
limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e
di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni
conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle
concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti
incaricati del controllo contabile;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione
poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni
degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
SEZIONE II. Dei conferimenti e delle quote.
Art. 2464 Conferimenti
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione
economica.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca
almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo
o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno
corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria
con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la
polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza
di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per
l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per
oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In
tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono
essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente
importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
essere effettuati nei novanta giorni.
Art. 2465 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata
di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei
revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito
registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti
conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione
che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve
essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte
della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,
nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.
In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve
essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo
2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343 bis.
Art. 2466 Mancata esecuzione dei conferimenti
Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori
diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano
utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere
agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio
moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per
il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte
per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta
all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori
escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto
in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per
qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa
o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in
tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del
corrispondente importo di danaro.
Art. 2467 Finanziamenti dei soci
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto
nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve
essere restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della
società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi
in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata
dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto
al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società
nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Art. 2468 Quote di partecipazione
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né
costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali
spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono
determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione
a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società
o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto
previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente
comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari
devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità
previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro
delle partecipazioni si applica l'articolo 2352.
Art. 2469 Trasferimento delle partecipazioni
Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione
a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni
o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di
terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che
nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o
i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo
2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore
a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della
partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
Art. 2470 Efficacia e pubblicità
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società
dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo
comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato
entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione
del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o
dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento
e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito
e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso
presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei
soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone,
quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro
delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è
di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del
registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome
e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione,
del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori
ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità
prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto
comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro
dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
Art. 2471 Espropriazione della partecipazione
La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento
si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva
iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio
all'annotazione nel libro dei soci.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere
notificata alla società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il
debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa,
la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se,
entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro
acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento
di un socio.
Art. 2471 bis Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione
La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.
Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano
le disposizioni dell'articolo 2352.
Art. 2472 Responsabilità dell'alienante per i versamenti
ancora dovuti
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente
con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento
nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la
richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Art. 2473 Recesso del socio
L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società
e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai
soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società,
alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento
della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso
previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai
soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni
in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione
e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso
compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso
di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso
di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso
della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal
fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento
della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che
provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si
applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto
di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo
fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto
da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure
da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò
non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili
o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo
caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile
il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene
posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è
privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima
ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Art. 2473 bis Esclusione del socio
L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per
giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente
articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante
riduzione del capitale sociale.
Art. 2474 Operazioni sulle proprie partecipazioni
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia
partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il
loro acquisto o la loro sottoscrizione.
SEZIONE III. Dell'amministrazione della società e dei controlli.
Art. 2475 Amministrazione della società
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società
è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa
ai sensi dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma
dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono
il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere,
salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione
sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può
prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti
dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,
nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481
sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.
Art. 2475 bis Rappresentanza della società
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo
o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo
che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Art. 2475 ter Conflitto di interessi
I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della
società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con
la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il
conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante
di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora
le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi
dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base
ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
Art. 2476 Responsabilità degli amministratori e controllo
dei soci
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei
danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto
costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità
non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo
a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio
dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,
anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti
relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa
da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi
irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento
cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può
subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto
di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese
di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità
contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione
da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei
soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché
non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale
sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento
dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi
dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato
il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli
amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione
sociale.
Art. 2477 Controllo legale dei conti
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri,
la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale
non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per
due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo
comma dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi,
due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in
tema di società per azioni.
Art. 2478 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214,
la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la
partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni,
nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio
sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni
prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa
documentazione è conservata dalla società;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai
sensi dell'articolo 2477.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto
a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano
dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data
certa anteriore al pignoramento.
Art. 2478 bis Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423
bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430
e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435- bis. Esso è presentato
ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore
a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità
di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono
essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo
2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari
di diritti sulle partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli
utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti
da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo
a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto
in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non
sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
SEZIONE IV. Delle decisioni dei soci.
Art. 2479 Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo,
nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione:
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente
del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione
dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza
l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma
ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del
secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più
amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale
sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione
assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo
ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono
prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà
del capitale sociale.
Art. 2479 bis Assemblea dei soci
L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci,
tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante
dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare
in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto
prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso
la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti
soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera
a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma
dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno
la metà del capitale sociale.
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo
o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea
verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità
e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati
delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero
capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati
della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Art. 2479 ter Invalidità delle decisioni dei soci
Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o
dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito,
da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro
trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi
l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi
ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei
mesi per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del
precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di
soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con
quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza
assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse
entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente
primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni
che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo
e ottavo comma, 2378, 2379 bis, 2379 ter e 2434 bis.
SEZIONE V. Delle modificazioni dell'atto costitutivo.
Art. 2480 Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci
a norma dell'articolo 2479 bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica
l'articolo 2436.
Art. 2481 Aumento di capitale
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà
di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità
di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale
redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma
dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata
fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente
eseguiti.
Art. 2481 bis Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti
spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni
da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso
di cui all'articolo 2482 ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato
anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta
ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma
dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità
ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione.
Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui
viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.
La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità,
che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci
sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine
stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari
alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia
espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma
dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto
della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per
cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo.
Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto
dal quarto comma dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento
in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare
per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di
capitale è stato eseguito.
Art. 2481 ter Passaggio di riserve a capitale
La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve
e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
Art. 2482 Riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti
dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate
o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita
soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese
della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore
sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori
oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione
abbia luogo nonostante l'opposizione.
Art. 2482 bis Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza
di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei
soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla
situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti
dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo
non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere
depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea,
perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti
dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un
terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il
capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori
e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite
risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
Art. 2482 ter Riduzione del capitale al disotto del minimo legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto
del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale
ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo.
É fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della
società.
Art. 2482 quater Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci. In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
Art. 2483 Emissione di titoli di debito
Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli
di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza
ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità
e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto
da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle
leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi
li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli
acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società
medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le
modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori
presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo
consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa
modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie
di società e alle riserve di attività.".
Art. 4
Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle
società di capitali
1. Dopo il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto
il seguente:
"CAPO VIII. Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Art. 2484 Cause di scioglimento
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità
di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non
deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto
è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge;
in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto
compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri
1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio
del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne
accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma,
alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento,
essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare
gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
Art. 2485 Obblighi degli amministratori
Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa
di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo
2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente
responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori
sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma,
il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci,
accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere
iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.
Art. 2486 Poteri degli amministratori
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna
di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire
la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e
del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni
arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per
atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
Art. 2487 Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento
della liquidazione
Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo
2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo
o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente
all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea
dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni
dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso
di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza
della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori,
con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa,
ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari
per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il
tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei
sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta
con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui
al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una
giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Art. 2487 bis Pubblicità della nomina dei liquidatori
ed effetti
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta,
nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel
registro delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società
in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla
carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti
alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione
relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna
viene redatto apposito verbale.
Art. 2487 ter Revoca dello stato di liquidazione
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,
occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione
dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto
costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese
della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della
società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto
opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.
Art. 2488 Organi sociali
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi
e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Art. 2489 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i
liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione
della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità
e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità
per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata
secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
Art. 2490 Bilanci in fase di liquidazione
I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste
per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea
o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano,
in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione,
le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive,
anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare
le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio
approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio
deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma
del terzo comma dell'articolo 2487 bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività
di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata;
la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione;
la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui
al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro
delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
Art. 2491 Poteri e doveri particolari dei liquidatori
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali,
i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora
dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione,
salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità
di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali;
i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte
del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati
ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.
Art. 2492 Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale,
indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei
sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato
presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può
proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti
i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia
decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
Art. 2493 Approvazione tacita del bilancio
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio
finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi
relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati
di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza
riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione
del bilancio.
Art. 2494 Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto
deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso
una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle
azioni, se queste sono al portatore.
Art. 2495 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere
la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori
sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei
soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio
finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento
è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla
cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
Art. 2496 Deposito dei libri sociali
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato
nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e
conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque
può esaminarli, anticipando le spese.".
Art. 5
Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società
1. Dopo il Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto
il seguente:
"CAPO IX. Direzione e coordinamento di società
Art. 2497 Responsabilità
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e
coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio
o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale
delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti
dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al
valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori
sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.
Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla
luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti
del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente
che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono
stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione
e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento,
l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o
dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
Art. 2497 bis Pubblicità
La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività
di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché
mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro
delle imprese di cui al comma successivo.
É istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale
sono indicati i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento
e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione
di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata,
sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato
ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa,
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società
o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione
i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento
e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto
che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui
suoi risultati.
Art. 2497 ter Motivazione delle decisioni
Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e
coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate
e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione
ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione
di cui all'articolo 2428.
Art. 2497 quater Diritto di recesso
Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
può recedere:
a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione
e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del
suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale
consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e
diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta
ad attività di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva,
condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi
dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato
soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento,
quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati
e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non
venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste
per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella
a responsabilità limitata.
Art. 2497 quinquies Finanziamenti nell'attività di direzione
e coordinamento
Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività
di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa
sottoposti si applica l'articolo 2467.
Art. 2497 sexies Presunzioni
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria
che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata
dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che
comunque le controllano ai sensi dell'articolo 2359.
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita
attività di direzione e coordinamento di società sulla base di
un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.".
Art. 6
Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione
delle società di capitali
1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto
il seguente:
"CAPO X. Della trasformazione, della fusione e della scissione
SEZIONE I. Della trasformazione.
Art. 2498 Continuità dei rapporti giuridici
Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e
prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la
trasformazione.
Art. 2499 Limiti alla trasformazione
Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale,
purchè non vi siano incompatibilità con le finalità o lo
stato della stessa.
Art. 2500 Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto
di trasformazione).
La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o
a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente
le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.
L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo
adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità
richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui
al comma precedente.
Art. 2500 bis Invalidità della trasformazione
Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità
dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai
partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
Art. 2500 ter Trasformazione di società di persone
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società
di persone in società di capitali è decisa con il consenso della
maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli
utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto
di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante
dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli
elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta
a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità
limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società
per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile,
quarto comma dell'articolo 2343.
Art. 2500 quater Assegnazione di azioni o quote
Nel caso previsto dall'articolo 2500 ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione
di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione,
salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una
quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli
riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra
i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri
soci si riducono proporzionalmente.
Art. 2500 quinquies Responsabilità dei soci
La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla
responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti
previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori
sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione
sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la
prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 2500 sexies Trasformazione di società di capitali
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione
di società di capitali in società di persone è adottata
con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. è comunque
richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità
illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni
e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata
presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata
per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione
e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale
al valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata,
rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente
alla trasformazione.
Art. 2500 septies Trasformazione eterogenea da società
di capitali
Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo possono
trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative,
comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l'articolo. 2500 sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli
aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità
illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il
Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega all'atto di fondazione o alla
volontà del fondatore.
Art. 2500 octies Trasformazione eterogenea in società
di capitali
I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni
riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società
disciplinate nei Capi V, VI e VII del presente Titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni
di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni
con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento
anticipato.
La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere
esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni,
dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto
contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale
sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso
in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta
dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni
o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in
mancanza, dell'articolo 31.
Art. 2500-novies Opposizione dei creditori
In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione
eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari
previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o
il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.
Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
SEZIONE II. Della fusione delle società.
Art. 2501 Forme di fusione
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione
di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società
di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Art. 2501 bis Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti
per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio
di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di
detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501 ter deve indicare le risorse
finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società
risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501 quinquies deve indicare le ragioni che
giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione
della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si
intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies, attesta la ragionevolezza
delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente
secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della società di revisione
incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo
o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli
2505 e 2505 bis.
Art. 2501 ter Progetto di fusione
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige
un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o
di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio
in danaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società
che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti
alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla
fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e
ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete
l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può
essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle
quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle
imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla
fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino
al termine con consenso unanime.
Art. 2501 quater Situazione patrimoniale
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve
redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione
patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore
di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è
depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo
esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno
del deposito indicato nel primo comma.
Art. 2501 quinquies Relazione dell'organo amministrativo
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve
predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico
ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio
delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
Art. 2501 sexies Relazione degli esperti
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione
sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che
indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio
proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo
o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori
contabili o tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo e,
se la società incorporante o la società risultante dalla fusione
è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati
dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società
è quotata su mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le
società di revisione.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente
richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante
dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla
fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria
verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni,
ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice
di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì
affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società
di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone
a norma dell'articolo 2343.
Art. 2501 septies Deposito di atti
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla
fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché
la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501 quinquies
e 2501 sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla
fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo
contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione
redatte a norma dell'articolo 2501 quater;
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne
gratuitamente copia.
Art. 2502 Decisione in ordine alla fusione
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano
mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto
non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società
di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la
parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso
per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di
capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo
o statuto.
La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo
2501 ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della decisione di fusione
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII
deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme
con i documenti indicati nell'articolo 2501 septies. Si applica l'articolo 2436.
La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV
deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501 septies; il deposito va
effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla
fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.
Art. 2503 Opposizione dei creditori
La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle
iscrizioni previste dall'articolo 2502 bis, salvo che consti il consenso dei
creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista
nel terzo comma dell'articolo 2501 ter, o il pagamento dei creditori che non
hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso
una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501 sexies sia redatta,
per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società
di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi
del sesto comma dell'articolo 2501 sexies, che la situazione patrimoniale e
finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie
garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente
possono, nel suddetto termine di due mesi, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
Art. 2503 bis Obbligazioni
I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione
possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia
approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà,
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare
il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà
di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti
prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata
dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.
Art. 2504 Atto di fusione
La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio
o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante
dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del
registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società
partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella
incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società
partecipanti alla fusione.
Art. 2504 bis Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo
in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può
tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501 ter,
numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività
sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia
della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere
imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società
partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni
previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì
essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori
attribuiti alle attività e passività delle società che
hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501 sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali
ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera
i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le
obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori
all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che
i creditori hanno dato il loro consenso.
Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni
o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione
possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta
persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione
di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di
società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime
o dalla società incorporante.
Art. 2504 quater Invalidità della fusione
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo
2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai
soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art. 2505 Incorporazione di società interamente possedute
Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede
tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo
2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501 quinquies e
2501 sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione
di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della
prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi
organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna
delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo
2501 ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'articolo
2501 septies, primo comma, numeri 1 e 2.
I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque
per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata
alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'articolo
2501 ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della
incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.
Art. 2505 bis Incorporazione di società possedute al
novanta per cento
Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra
che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano
le disposizioni dell'articolo 2501 sexies, qualora venga concesso agli altri
soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni
o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla
stregua dei criteri previsti per il recesso.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione
di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta
per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante,
dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico,
sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501 septies, primo
comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista dall'articolo 2501 ter, terzo
comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della
data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.
Art. 2505 ter Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento
di fusione nel registro delle imprese
Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501 ter
2502 bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
Art. 2505 quater Fusioni cui non partecipano società
con capitale rappresentato da azioni
Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del
presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano
le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501 ter, secondo comma;
le disposizioni dell'articolo 2501- sexies possono essere derogate con il consenso
di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione; i termini di
cui agli articoli 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503,
primo comma, sono ridotti alla metà.
SEZIONE III. Della scissione delle società.
Art. 2506 Forme di scissione
Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più
società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio,
in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai
suoi soci.
É consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al
dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. è
consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite
azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della
società scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento
senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società
in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Art. 2506 bis Progetto di scissione
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige
un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo
2501 ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare
a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in
danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto,
esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società
scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione
della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come
valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione
del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane
in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal
progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie,
nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità
solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito
a ciascuna società beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle
azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda
una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota
di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto
dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni
per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso,
indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo
2501 ter.
Art. 2506 ter Norme applicabili
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige
la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità
agli articoli 2501 quater e 2501 quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio
netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente
rimanga nella società scissa.
Si applica alla scissione l'articolo 2501 sexies; la relazione ivi prevista
non tuttavia è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione
di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione
delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari
che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo
amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti
nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501 septies, 2502,
2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater, 2505 bis e 2505 ter.
Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti
anche alla scissione.
Art. 2506 quater Effetti della scissione
La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione
nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società
beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne
che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per
gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono
essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo
2504 bis.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti
pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore
effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della
società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.".
Art. 7
Norme in tema di società costituite all'estero
1. Dopo il Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto
il seguente:
"CAPO XI. Delle società costituite all'estero.
Art. 2507 Rapporti con il diritto comunitario
L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente
capo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità
europee.
Art. 2508 Società estere con sede secondaria nel territorio
dello Stato
Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio
dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono
soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità
degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni,
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può
essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi
da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.
Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto
riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa
o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite
all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250;
devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso
la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.
Art. 2509 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli
regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per
azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli
atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.
Art. 2509 bis Responsabilità in caso di inosservanza
delle formalità
Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono
in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le
obbligazioni sociali.
Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a
particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di
società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.".
Art. 8
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
1. Il Titolo VI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
"TITOLO VI. Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO I. Delle società cooperative
SEZIONE I Disposizioni generali cooperative a mutualità prevalente
Art. 2511 Società cooperative
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.
Art. 2512 Cooperativa a mutualità prevalente
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del
tipo di scambio mutualistico, quelle che:
svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori
o utenti di beni o servizi;
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività,
delle prestazioni lavorative dei soci;
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività,
degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in
un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
Art. 2513 Criteri per la definizione della prevalenza
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui
al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente
i seguenti parametri:
i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci
sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale
del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;
il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti
dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale
dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero
al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo
2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico,
la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media
ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità
o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta
per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
Art. 2514 Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato;
il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione
ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo
previsto per i dividendi;
il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di
cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Art. 2515 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione
di società cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che
non hanno scopo mutualistico.
Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare
negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle
cooperative a mutualità prevalente.
Art. 2516 Rapporti con i soci
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato
il principio di parità di trattamento.
Art. 2517 Enti mutualistici
Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici
diversi dalle società.
Art. 2518 Responsabilità per le obbligazioni sociali
Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto
la società con il suo patrimonio.
Art. 2519 Norme applicabili
Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo,
si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per
azioni.
L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto
compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata
nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero
con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
Art. 2520 Leggi speciali
Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni
del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare
beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non
soci.
SEZIONE II Della costituzione.
Art. 2521 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività
mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria
attività anche con terzi.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o
di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società
e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti
e gli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti
e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo
in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7)le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
8)le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione
dei ristorni;
9)le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni
di legge;
10)il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e
i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto
costitutivo.
I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti
che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività
mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono
parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori
e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Art. 2522 Numero dei soci
Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci
siano almeno nove.
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci
quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della
società a responsabilità limitata.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a
quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine
massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve
essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di
particolari categorie di cooperative.
Art. 2523 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della
società
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente
dagli articoli 2331 e 2332.
Art. 2524 Variabilità del capitale
Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste
dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.
La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione
dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.
L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata
dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
SEZIONE III Delle quote e delle azioni.
Art. 2525 Quote e azioni
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore
a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun
socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante
azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento
soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due
per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere
riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque,
i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma
dell'articolo 2545 ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti
di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies
e 2545 sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai
sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato
l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni
non completamente liberate.
Art. 2526 Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli
di debito
L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari,
secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti
ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è
sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli
utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili
a norma dell'articolo 2545 ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può,
in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme
dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto
è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità
limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di
amministrazione solo a investitori qualificati .
Art. 2527 Requisiti dei soci
L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e
la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo
mutualistico e l'attività economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese
identiche o affini con quella della cooperativa.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi,
l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione
dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa.
I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un
terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque
non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti
che spettano agli altri soci cooperatori.
Art. 2528 Procedura di ammissione e carattere aperto della società
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori
su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il
soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione
del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione
di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha
proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere
che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva
convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Art. 2529 Acquisto delle proprie quote o azioni
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o
rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le
condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto
o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2530 Trasferibilità della quota o delle azioni
La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto
verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne
comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato
al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione
e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia
i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro
il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
può proporre opposizione al tribunale.
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio
può recedere dalla società, con preavviso di tre mesi. Il diritto
di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione,
non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso
del socio nella società.
Art. 2531 Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle
azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori,
essere escluso a norma dell'articolo 2533.
Art. 2532 Recesso del socio
Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti
dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne
immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione
del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo
non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società
il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato
tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Art. 2533 Esclusione del socio
L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può
aver luogo:
1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto
sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla
società;
4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.
L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo
lo prevede, dall'assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione
al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto
sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Art. 2534 Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della
quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti
per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio
deceduto.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi,
questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile
e la società consenta la divisione.
Art. 2535 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del
socio uscente
La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del
bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o
la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione
alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti
nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende
anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio
della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale
ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.
L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le
azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545 quinquies
e 2545 sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali,
possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque
anni.
Art. 2536 Responsabilità del socio uscente e dei suoi
eredi
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per
il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il
recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza
della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti
di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società
gli eredi del socio defunto.
Art. 2537 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società,
non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
SEZIONE IV Degli organi sociali.
Art. 2538 Assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
tre mesi nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o
il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto
di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire
più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota
oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso
l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo
può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della
partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per
il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa
esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In
ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei
voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea
generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità
delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate
secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza,
ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione
deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione
proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi
per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 2539 Rappresentanza nell'assemblea
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun
socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea
anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il
secondo che collaborano all'impresa.
Art. 2540 Assemblee separate
L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo
svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero
in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società
cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività
in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano
più gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione
e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni
caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee
separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche
i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi
dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate
quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente
tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della
deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative
con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.
Art. 2541 Assemblee speciali dei possessori degli strumenti
finanziari
Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea
speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società
cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo
2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria
e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni
interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni
e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti
finanziari.
La assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società
cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o quando
almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori
degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo
2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di
assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le
deliberazioni.
Art. 2542 Consiglio di amministrazione
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi
amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto
nell'ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società
per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e
alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati
consecutivi.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori
siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione
dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni
caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito
il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto
costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza
degli amministratori è riservata all'assemblea.
Art. 2543 Organo di controllo
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal
secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società
emette strumenti finanziari non partecipativi.
L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo
di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in
ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione
possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei
componenti dell'organo di controllo.
Art. 2544 Sistemi di amministrazione
Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere
delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381,
i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le
decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo
2409 octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più
di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un
terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di
sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori
ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo
2409 sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari,
in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite
deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.
Art. 2545 Relazione annuale sul carattere mutualistico della
cooperativa
Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione
del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428
e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico.
Art. 2545 bis Diritti dei soci
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società
per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci,
quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un
ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto
di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista
di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se
esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata
esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte
con la società.
Art. 2545 ter Riserve indivisibili
Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non
possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite
solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato
ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra
i soci in caso di scioglimento della società.
Art. 2545 quater Riserve legali, statutarie e volontarie
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo
destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità
previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 quinquies,
la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
Art. 2545 quinquies Diritto agli utili e alle riserve dei soci
cooperatori
L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione
dei dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero
assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto
e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un
quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti
finanziari.
L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le
riserve divisibili attraverso:
a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante
l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto,
possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso
l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo
ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della
società sia inferiore ad un quarto.
Art. 2545 sexies Ristorni
L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci
proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività
svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio
anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione
di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante
l'emissione di strumenti finanziari.
Art. 2545 septies Gruppo cooperativo paritetico
Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse
regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive
imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo,
indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi
derivanti dall'attività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere
imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le
condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta
l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative.
SEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivo.
Art. 2545 octies Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza,
di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di
cui all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori
devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo
patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere
verificato senza rilievi da una società di revisione.
Art. 2545-novies Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica
l'articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal
titolo V, capo X, sezione II e III.
Art. 2545-decies Trasformazione
Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente
possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci
della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto
dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata
con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più
di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione
sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea
sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto
sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.
Art. 2545 undecies Devoluzione del patrimonio e bilancio di
trasformazione
La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio,
dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti,
eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale
della nuova società, esistente alla data di trasformazione ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano
una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio
dell'impresa.
Art. 2545 duodecies Scioglimento
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),2),3),5),6)
e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.
Art. 2545 terdecies Insolvenza
In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla
quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta
amministrativa.
Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche
al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa
e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione
di fallimento.
SEZIONE VI Dei controlli.
Art. 2545 quaterdecies Controllo sulle società cooperative
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza
e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.
Art. 2545 quinquiesdecies Controllo giudiziario
I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai
soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo
del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno
più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità
di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e
l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi
fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità
di vigilanza.
L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla
medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore
o un amministratore giudiziario.
Art. 2545 sexiesdecies Gestione commissariale
In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità
governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la
gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la
durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità
di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario
e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri
dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorità governativa.
Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure
di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa
e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 2545 septiesdecies Scioglimento per atto dell'autorità
L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere
le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo
scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui
sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il
bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati
uno o più commissari liquidatori.
Art. 2545 octiesdecies Sostituzione dei liquidatori
In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della
liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità
governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati
dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina
di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità
di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative
e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato
i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori
e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale
e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso
il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità
di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente
provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico
dal registro medesimo.
CAPO II Delle mutue assicuratrici
Art. 2546 Nozione
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal
patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite
massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di
socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità
di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo
2548.
Art. 2547 Norme applicabili
Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni,
alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio
dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società
cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.
Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia
L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia
per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte
di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità
di socio.
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più
voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere
inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli
amministratori deve essere costituita da soci assicurati.".
Art. 9
Norme di attuazione e transitorie
1. Alla Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 92 è sostituito dal seguente: "Art. 92. Il decreto,
previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario
nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice
priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società
nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non
può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione
del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle
controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.
All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti
i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione
del tribunale.
Il compenso dell'amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.";
b) all'articolo 94, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con
la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere
revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la
nomina.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale
del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione.
L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società.";
c) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: "I provvedimenti del
tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto,
il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni,
all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.";
2) il secondo comma è abrogato;
d) l'articolo 104 è sostituito dal seguente: "Art. 104. Il tribunale,
prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista
dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio
di gestione della società.";
e) l'articolo 106 è sostituito dal seguente: "Art. 106. Le norme
degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario
governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma
dell'articolo 2545 sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri
del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92
e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.";
f) dopo l'articolo 111 sono inseriti i seguenti:
Articolo 111 bis. La misura rilevante di cui all'articolo 2325 bis del codice
è quella stabilita a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004.
Nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, del codice, si applicano
alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2,
162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Articolo 111 ter. Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese
dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo,
comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In
caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano
apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
Articolo 111 quater. La società di revisione di cui all'articolo 2447
ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale delle
società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società
e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non può essere una persona
fisica.
Articolo 111 quinquies. L'articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto
legislativo 11 aprile 2002, n. 61, è sostituito dal seguente: "Articolo
2632 (Formazione fittizia del capitale
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in
misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso
di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".
Articolo 111 sexies. Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.
Articolo 111 septies. Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai
requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità
prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui
all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità
prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513
del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della
legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo articolo 223
duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata
dall'articolo 2522 del codice.
Articolo 111 octies. Sono investitori istituzionali destinati alle società
cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49,
i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.
Articolo 111-novies. Le società di revisione di cui al secondo comma
dell'articolo 2545 octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
Articolo 111-decies. Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate,
non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo
26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del
requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del
codice.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo
2545 octies del codice.
Articolo 111 undecies. Il Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto,
regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo
2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui
le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative
devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato
allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore
all'anno di esercizio.
Articolo 111 duodecies. Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili,
di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per
azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata,
le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere
il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse
devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato
dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza
dei presupposti ivi previsti.".
2. Alla Sezione V del Capo II del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L'articolo 218 è sostituito dal seguente: "Art. 218. Le società
poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo
le leggi anteriori.
Le società poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono
liquidate secondo le nuove disposizioni.";
b) dopo l'articolo 223 sono inseriti i seguenti:
Articolo 223 bis. Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V
del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data
del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle
nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.
Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto
alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea
straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata
dai soci partecipanti.
Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo,
al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento
dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del
codice sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e
le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi
alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro
delle imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del
libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che
siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo.
Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice.
Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in
sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie
conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data
del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese
con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.
Articolo 223 ter. Le società per azioni costituite prima del 1° gennaio
2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare
la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro
durata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004.
Articolo 223 quater. Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni
di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile
siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo o,
rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni
decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento
di autorizzazione è stato consegnato al notaio.
L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo
comma è altresì legittimata, qualora l'iscrizione nel registro
delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità,
a proporre istanza per la cancellazione della società medesima dal registro.
Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di consiglio e nel
caso di accoglimento dell'istanza si applica l'articolo 2332 del codice.
Articolo 223 quinquies. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con
riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di deliberazioni assembleari
decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.
Articolo 223 sexies. Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379 bis,
2379 ter e 2434 bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni
anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già
proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per
l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono
essere esercitate entro il 31 marzo 2004.
Articolo 223 septies. Se non diversamente disposto, le norme del codice civile
che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione,
in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio
di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico,
e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato
interno per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato
il sistema monista.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali
è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato
per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le
specificità di tali organi.
Articolo 223 octies. La trasformazione prevista dall'articolo 2500 octies del
codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite
prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle
originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi
o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi
di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione,
la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate
le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni
bancarie.
Articolo 223-novies. I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice,
pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente
vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora
le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.
Articolo 223-decies. Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano
anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.
Articolo 223 undecies. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1°
gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre
2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo
le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono
redatti secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223 duodecies. Le società di cui al capo I del titolo VI del
libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del
1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle
nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.
Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello
statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza
convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento
dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento
alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366
del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo,
al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento
dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea
straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi
alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro
delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del
codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da
atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale
caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali
si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi
che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari
dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che
disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro
il 31 dicembre 2004.
Articolo 223 terdecies. Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme
delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.
Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari
continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della
legge n. 366 del 2001.
Articolo 223 quaterdecies. Nelle cooperative che hanno adottato e osservano
le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione
di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione,
dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti,
eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale
della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.
Articolo 223 quinquiesdecies. Le cooperative che non hanno adottato le clausole
previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione
in società con le maggioranze previste dall'articolo 2545-decies del
codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili previste dall'articolo 2545 undecies
del codice si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della
cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo
2545 ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.
Articolo 223 sexiesdecies. Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività
produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura
del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative
a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci
attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del
medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle
a mutualità prevalente.
Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di
cui all'articolo 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati,
calcolate dall'Istat.
Articolo 223 septiesdecies. Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545
septiesdecies e 2545 octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli
enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque
anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono
sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità
di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o
gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità
governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza,
a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore
del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione
della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Articolo 223 octiesdecies. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1°
gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e
quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente
vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono
redatti secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-noviesdecies. Le società cooperative poste in liquidazione
prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004
sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-vinies. I procedimenti riguardanti società cooperative previsti
dall'articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo
le norme anteriormente vigenti.
Articolo 223 unvicies. Il limite di cinque anni previsto dall'articolo 2341
bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004
e decorre dalla medesima data.
Articolo 223 duovicies. Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo
2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto
decorre dalla sua data di entrata in vigore.
Articolo 223 tervicies. Non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo
2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo
comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.".
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore 1° gennaio 2004.