Legge 31 ottobre 2003, n.306
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003
Capo I Disposizioni generali sui procedimenti
per l'adempimento degli obblighi comunitari
Capo II Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici
di delega legislativa
Allegati
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
Art. 1.
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso
a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato
A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi
1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei
commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito
per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.
Art. 2.
Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa.
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare,
i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi
e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni
alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero
i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa
o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino
l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per
le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore
a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate
sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla
persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per
le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori
entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione
non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti
modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto
delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni
delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse
o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali,
i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali,
la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Art. 3.
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato
ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge
22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente
legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati
ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.
I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo
acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi
entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine
predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 4.
Oneri relativi a prestazioni e controlli.
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici
nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti
interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le
suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
Art. 5.
Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate
in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie,
al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire
la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo
restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici
non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non
in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto
previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene
del lavoro.
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
Art. 6.
Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di
accesso alla professione notarile.
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostituite dalle
seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea";
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Università del Regno"
sono sostituite dalle seguenti: "in una università italiana o di
un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.
148".
Art. 7.
Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela
della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE
in materia di tabacco.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,"
sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome,".
2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, la parola: "regolamento" è sostituita dalla seguente:
"provvedimento".
Art. 8.
Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante
attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni
mediche.
1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:
"Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione
deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale
attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio
associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare".
Art. 9.
Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione
delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva
85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito
dal seguente:
"ART. 4. - 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino
ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente
gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze,
i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto,
nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli
oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e
delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di
cui al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il
30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati
fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le regioni
e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.
3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale
le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione
tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze".
2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge permangono
a carico delle regioni e delle province autonome gli adempimenti già
previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze, i quali conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni
della misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo,
le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sulla base della verifica
di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza
del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario,
la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo
effettivo del servizio".
4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi
1 e 2".
Art. 10.
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti
fitosanitari.
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che la Direzione generale della sanità veterinaria e degli
alimenti del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del
Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo
3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza
attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo
8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del
15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreché
non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti
a base del provvedimento di autorizzazione.
2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in
base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione
di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita
le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti
agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi
in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti
i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze
relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione
del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla
lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attività svolte
dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 194 del 1995.
Art. 11.
Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00.
1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo
le parole: "dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".
Art. 12.
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di
trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare
attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento
dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico,
qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato.
Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma
1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5
e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come
misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza
nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca,
accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema
di comunicazione elettronica;
c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi
da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo
di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del presente
comma.
Art. 13.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita.
1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento
della loro conformità, dopo la parola "imballaggio" la congiunzione
"o" è sostituita dalla seguente: "e".
Art. 14.
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento
e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento
acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia,
nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione
e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine
di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute;
c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità
locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore
ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che
garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione
destinati a ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.
Art. 15.
Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente
la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente
urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in
materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili
e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono
esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi
disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge
24 febbraio 1992, n. 225.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione
devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano
mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative
a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione,
dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni
che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività
culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della
documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata
concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili
impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta
a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n.
640.
Art. 16.
Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia
di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
le parole: "o il ricupero" sono soppresse.
Art. 17.
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la
direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità
di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità
di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o più decreti legislativi
al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la
direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni
vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne
per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili
con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere
non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga
conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto
attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro,
sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni
di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli
della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese
le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del
licenziamento;
accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento
e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata
presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle
prestazioni erogate da tali organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando una
persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia,
sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando una disposizione,
un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o possono mettere in
una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso,
rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attività
di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali
al loro svolgimento; definire la nozione di "molestie" quando viene
posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato
e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una
persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto
delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione di "molestie sessuali"
quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione
sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza
distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa
di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela
giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un
equo indennizzo;
d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli
8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CEE, come modificata
dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente,
e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa
alla istituzione degli organismi di parità;
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali
al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche
attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento,
scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui
luoghi di lavoro.
Art. 18.
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione
della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità
veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle
procedure di indagine sui sinistri marittimi.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 28, è sostituita dalla seguente:
"b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce
come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del
1974", che trasporti più di dodici passeggeri;".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi che effettuano viaggi
nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
è sostituito dal seguente:
"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali
di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero
di identificazione IMO dell'unità".
Art. 19.
Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato
membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo;".
Art. 20.
Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove
norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni
assimilati.
1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata
altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea
e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione
interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze
di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le
armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli
di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo
comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen,
resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388".
Art. 21.
Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e al decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002, n. 172.
1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "anche
in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione"
sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria
in materia di appalti".
2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, è abrogato.
Art. 22.
Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione
della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,
mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999,
limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli
sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo
77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare
assorbite nell'autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico
delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla
normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Art. 23.
Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte
le seguenti: "solo nel caso in cui";
2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano
utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste
nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo
le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa
competente previo parere dell'ARPA";
b) al comma 18, le parole: "é verificato", sono sostituite
dalle seguenti: "può essere verificato in accordo alle previsioni
progettuali anche";
c) al comma 19:
1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purché
sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per
tale anche";
2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorità amministrativa competente",
sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto
a VIA, parere dell'ARPA";
3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora i materiali
di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale,
le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza
e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici,
l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore
è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione".
Art. 24.
Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi
di assistenza a terra negli aeroporti comunitari.
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,
dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati" sono inserite
le seguenti: "selezionati per un periodo di durata massima di sette anni".
Art. 25.
Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi
contabili internazionali.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo
1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà
previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi
contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie
in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla
lettera e);
b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari
diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari
sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno
l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano
le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile;
g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa
al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi
contabili internazionali;
h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle
disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione
dei principi contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori
entrate per il bilancio dello Stato.
3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi
e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili
internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle
formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti
degli Stati membri della Comunità.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che
modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale
e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa
all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva
2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli
scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE,
con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri
ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità
di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che
stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo,
la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia
sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione
di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso
alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione
di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione
delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che
modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche
relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi
da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive
66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi
e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE
relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per
quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali
selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori
della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento
dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo
europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione
civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport
Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions
Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della
Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce
norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento
del rumore negli aeroporti della Comunità.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente
la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che
modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio
della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni
di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che
modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati
in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che
modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa
alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione
e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario
e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE
e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento
dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla
intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE
del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa
all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi
di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica
la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile
diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica
la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni
e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente
requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti
del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva
88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli
scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie
bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica
la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE
per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini.