Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Della costruzione e tutela delle strade
Titolo III Dei veicoli
Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Titolo V Norme di comportamento
Titolo VI Degli illeciti previsti dal presente codice
e delle relative sanzioni
Titolo VII Disposizioni finali e transitorie
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice
della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello
stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito
dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991,
n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica
in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre
1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo
contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13
giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della
Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data
1° febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze,
del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente
e per i problemi delle aree urbane;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1.
Principi generali
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità
primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è
regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione
di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.
Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed
ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità
della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio;
di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza
stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche
riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica
i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il
messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Art. 2.
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada"
l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e
degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale
banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata
a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione
e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio
ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione
e di accelerazione;
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà
laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali
altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta,
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione;
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una
corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi,
con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni
ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate
con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai
fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,
destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata
da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad
una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana
di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa,
nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada
principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle
tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del
comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono.
Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione,
la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico
militare e denominate "strade militari", ente proprietario è
considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono
in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi
di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali
i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale,
turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare
interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione
tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia
o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per
ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei
singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni
tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi
di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni
o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o
fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località
che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.
Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate
alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali
quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni
di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con
popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'Art. 13, comma
5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo
i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per
le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità
indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati,
procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi
del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio
nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all' uso e alle tipologie di
collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici
e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati
nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati
dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione
delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
Art. 3.
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno
i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano
due o più correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli
in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe
per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter
essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono
introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione
su aree pedonali.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata
ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della
strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed
il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio
superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti
di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa
è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è
pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili,
costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei
veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli
atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza,
il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della
cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in
rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni
(corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia
su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere
il transito di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei
veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli
non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle
soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente,
al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata
da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva
di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare
determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o
altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di
drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi
assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed
il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può
essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla
quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno,
di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata,
separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la
fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata
alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad
altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra
rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata
in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e
non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli
itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti
delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata
alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità di stazioni
o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalità.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata
ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria
o tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata
dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione
di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di
uno o più veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente
esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate
del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente
alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta,
destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti
pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per
effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata
alla separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri
abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non
si intersecano tra loro.
53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti
e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti
dalla circolazione sulle strade.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare
sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della
linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera
e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali
continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove
è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi
nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza,
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione
a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di
specifico rilievo tecnico.
Art. 4.
Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il
comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro
abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art.
3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa
viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle
strade di accesso.
Art. 5.
Regolamentazione della circolazione in generale
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti
proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti
la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2. 2. In
caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può
diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso
in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro
dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza,
l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli
enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli
enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6
e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è
ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
Art. 6.
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere
militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici,
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti sulle strade o su tratti di esse.
Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati
con apposito calendario, da emenarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose.
Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito
periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari
e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal
comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art.
5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione
di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio
stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente
per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti,
in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali
delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche
con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio
o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli
speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze
di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.
competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario
della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati
anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare
gli stessi.
7. Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree
portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne
aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aereoportuale competente per territorio e al comandante di porto
capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità
alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aereoporti ove le aerostazioni
siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene
esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di
cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e
indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati
a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente
disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica
di cui all' art. 2, comma 2.
Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli
enti proprietari sulla base della classificazione di cui all' art. 2, comma
2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori
pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare
a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza .
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità
o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere
ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo
stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di
intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con
proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Se la
violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto
di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire due milioni. In questa ultima ipotesi dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione
della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila;
qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale
si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del
divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è
stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere
a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta.
Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante
la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a
sei mesi.
Art. 7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate
e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal
Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell' ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro
per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero
in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art.
2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano,
prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo
di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale
di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché
di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma
da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche
senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità
alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico
e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan
di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici
di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che
sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti
indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli
indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente
proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere
b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il
parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica
o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo
o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata
o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati
dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni,
nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria,
muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione
e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo
di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata
e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento
del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari
della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi
in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme
eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia
o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo
di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite
a norma dell'art. 3 "area pedonale e "zona a traffico limitato",
nonché per quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali
sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento
potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica
o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono
a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze
particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno dell
e zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro
un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie
dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità
di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe
a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare,
con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei
soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco
previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta
metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente
articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree
pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo
di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di
sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa è
applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente
l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620.
Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata.
Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme
percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 8.
Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di
cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà
ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il
Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, può,
con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico,
i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile
siano fatti affluire e circolare nell' isola. Con medesimo provvedimento possono
essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli
e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente
articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 9.
Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione
è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e
ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è
rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per
le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore
l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive
competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per
le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per
le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del
sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori
devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.
Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere
nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle
stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I.
non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano
i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia
per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata
in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma
di cui al comma 3 deve essere richiesta , almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme
tecnicosportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del
percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi
sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso
quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità
per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre
necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai
detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione
non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione
di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della
competizione.
L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare
la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti
lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione
per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve
coprire altresì la responsabilità dell'organizzazionee degli altri
obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento
di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta
la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero,
in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone
munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua
vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione
delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis,
i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta
nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è
rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli
non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale,
o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può
essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero
dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno
successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze
rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico
del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura
della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove
necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo
6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di compe-tizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque
ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di compe-tizione sportiva con
veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
8-bis. Comma Abrogato .
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente
articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, se si
tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore.
Art. 9-bis.
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli
a motore e partecipazione alle gare
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità
con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro
100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione
non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una
o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni;
se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre
a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni
sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse
clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito
con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La
patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono
derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più
persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei
veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto
di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art. 9-ter.
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità
con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno
e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una
o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni;
se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due
a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento
della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte
di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta
la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea
al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
Art. 10.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia
superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti
negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma
sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con
le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti
per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati
i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61
e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici
coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere
effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati,
e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento
della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso
di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel
rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi
della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del
piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo
164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia
per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi
la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate
se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a
quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate
se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere
superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile;
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle
attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico
sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente
proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3
volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre
e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente
alla tassa di possesso e per la stessa durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è
comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società
autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati
agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo
34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui
sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo
34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche
quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo
di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10,
hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza
propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico
non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente
da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione,
destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti
dall'art. 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo
di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori
o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le
masse stabilite rispettivamente dall'articoloi 61 e dall'art. 62;
f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono
i limiti di massa stabiliti dall'art. 62.
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali
vivi.
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici
e di macchine agricole;
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle
per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli
articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità
delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano
ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso
proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione
degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità
delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete
viaria , salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad
autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico
non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 %,
con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore
e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti
autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,
comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter , quando non
eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo
61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del
carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre
il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano
rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue
il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade
o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma
4;
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera
e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti
ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali
dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art.
226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito
dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso
non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate
dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) , b) e c)
i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti
gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54
t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti
o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente
ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo
le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista
la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la
sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi,
in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modaltà stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con
la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei
manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni
nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è
causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali
è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato
l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con
le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque
subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici
preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione
del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti
dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze
derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti
stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione
nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto
alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i
limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale
traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive
e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario
a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il
cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni
stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate
esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli
61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma
1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione
elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza
in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione
di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno
avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad
effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è
comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate
nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché
dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali
tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per
massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della
polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli
adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una
sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi
prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali
alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi
temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché
superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai
commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma
1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.165.000 a lire 4.700.000.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità,
ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto
chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità
ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni
non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto,
ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli
elementi del carico autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potrà proseguire solo
dopo l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste
nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito,
comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed
autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, e alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione
da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente
da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento
di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni,
è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di
mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22
si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta
di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative
a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente
del veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché
la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo
le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma
18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti
dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai
limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove
la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo
61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale,
non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non
risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento
delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele
stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello
stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la
responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico
del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.
Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi;
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire
il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il
veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore
procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte
le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del
carico;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico
rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché
il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta
la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta
le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire due milioni.
Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due
volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione
da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data
facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da
parte degli enti di cui al comma 6. 26. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici
eccezionali.
Art. 11.
Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni
di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare
all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve
le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero
dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia
stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12
le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente,
alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei
veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Art. 12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice
spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di
Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio
di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b),
spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre,
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori
pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle
regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse
sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica
o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade
o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in
concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio
delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito
dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero
dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero
della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma
7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché
i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato
a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione
di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto
delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti
di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale
di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle
colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato
rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo , eccetto quelli di cui al comma
3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia
stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello
stabilito nel regolamento.