Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
per favorire lo sviluppo economico e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, delle politiche
agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività
produttive, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della
tutela del territorio, della salute e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto-legge:
Titolo I DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Articolo 1.
(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale,
export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti)
1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione Ë escluso dall'imposizione
sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili
tra le immobilizzazioni immateriali nonchË degli investimenti direttamente
sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo,
e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto
alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva
di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti
di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati
per i quali non sia trascorso pi? di un anno dal termine del relativo corso
di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato
di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche Ë
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo
come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivit delle spese
sostenute Ë rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla
lettera c) del comma 1 Ë comprovata dalle convenzioni stipulate con gli
istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel
primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al
comma 1, lettera a), rilevano progressivamente i dati relativi alle attivit
di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie digitali e li comunicano all'Agenzia
delle entrate, a consuntivo, secondo le modalità stabilite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei
limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre
esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del
presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono
presi in considerazione.
Articolo 2.
(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione)
1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di
investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori
finanziamenti da erogare con le modalit stabilite dal Ministro competente.
La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione
a fondi non rotativi puÚ essere disposta, nei limiti del venti per cento,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 3.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che dalla data
di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivit
produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta
in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato
e nei due periodi di imposta successivi.
Articolo 4.
(Istituto italiano di Tecnologia)
1. " istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta
formazione tecnologica, favorendo cosÏ lo sviluppo del sistema produttivo
nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi
in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti
presso istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi
dell'Istituto, della composizione e dei compiti, Ë approvato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universit e della ricerca
e dell'economia e delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione Ë costituito ed incrementato da apporti
dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività , oltre che
dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e
di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili
facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello
Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico Ë
effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali
e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di Tecnologia,
i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonchË gli enti
ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino
a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche,
soggette all'approvazione dall'autorit vigilante, degli atti costitutivi
e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, vengono
apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei princÏpi
contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione
ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico
realizza il rapido avvio delle attivit della fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia in un periodo non superiore a due anni dalla istituzione di cui
al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico Ë autorizzato
ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di personale, anche
delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta,
secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione
di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di
università e di istituti universitari.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti
Ë autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti
per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta
somma la Cassa depositi e prestiti Ë autorizzata ad effettuare anticipazioni
di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano,
altresÏ, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti
al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005
e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei
titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità
da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati
applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti
o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente
all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità,
anche di tasso e di tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, Ë autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche
per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione
e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto
e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede
con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
Capo II INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE
Articolo 5.
(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni)
1. La Cassa depositi e prestiti Ë trasformata in societ per azioni
con la denominazione di ´Cassa depositi e prestiti societ per azioniª
(CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto previsto
dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti
dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362
del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi
e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia
e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di
cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono
trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma
8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento
e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata
di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342
a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti
e conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al
fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio
di esercizio approvato.
4. Con il decreto di cui al comma 3 Ë altresì approvato lo statuto
della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale
primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori incaricati
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, 197.
Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti
degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice
civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti
le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione
separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi
di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti
di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia
dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società
da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti
dalla garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di
servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione
di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie,
senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali,
connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera
a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi,
la cui gestione Ë uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia
dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni
e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività
di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera
a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di
razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa
depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della
gestione separata di cui al comma 8. " confermata, per la gestione separata,
la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio
1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio
di amministrazione della CDP S.p.A. " integrato dai membri, con funzioni
di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo
7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro
dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei
libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei
finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia
dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli
impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformit di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni
periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.A. continua
a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo
le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in società per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi
in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano
ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari
vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al
comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente,
dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato
della CDP S.p.A. 13. All'attività di impiego della gestione separata
di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli
previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa
la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi
e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione
dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
e successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione
presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento sulle attività
svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A..
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A. con le modalità
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento
dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori.
A tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione
dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione Ë effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità
con le quali Ë possibile disporre, integrare e sostituire elementi del
patrimonio destinato. La deliberazione Ë depositata e iscritta a norma
dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione
i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento
dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A.
e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti
dei soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë effettuata, sul patrimonio
destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto
a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë effettuata la CDP S.p.A. risponde
esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad
essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata
della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento
a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.
Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di cui al Titolo
IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1? settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile,
i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione
e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi
della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al
cui servizio il patrimonio Ë destinato e nei limiti dello stesso, secondo
le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti.
Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche
i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le
relative passività.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio
ovvero del rapporto con il quale Ë attribuita la disponibilità.
Ë affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali
Ë intervenuto il finanziamento della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati
alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte
del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e
non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP
S.p.A. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto
gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito
residuo nei confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la società proprietaria
delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido
il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche
ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP
S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto
qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il divieto di raccolta del risparmio
tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nè i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa
vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420
del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato
un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi
e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina
e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società
previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della
Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti
previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta ed
indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità
relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione
ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonchË ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti
dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi
durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi
e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed Ë
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto
di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza,
ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta
una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi
al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla
stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puÚ
essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole
di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le
organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità , con collocamento
prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito
Ë inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive
modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente
area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti
servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale
trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente
comma Ë riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con
qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione
globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente
CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità
spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque
anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi
e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A.
può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche
secondo le modalit e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per
il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio
normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione
mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni.
Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare,
con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione
per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva
alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita
dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo
2120 del codice civile.
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il settimo periodo Ë
sostituito dai seguenti: ´Infrastrutture S.p.A. può destinare propri
beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli
da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A.
adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë
effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali
Ë possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione Ë depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del
codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti
giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti
dei soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë effettuata e costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e
dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti
dei soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë effettuata, sul patrimonio
destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto
a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë effettuata Infrastrutture S.p.A.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti
ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilit illimitata
di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per
ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni
delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato
Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento
di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di
qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano
ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente
comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività
al cui servizio il patrimonio Ë destinato e nei limiti dello stesso, secondo
le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti.
Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche
i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le
relative passivitàª.
Capo III MADE IN ITALY, COMPETITIVITÀ, SVILUPPO
Articolo 6.
(Trasformazione della SACE in società per azioni)
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Ë
trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.A.
- Servizi Assicurativi del Commercio Estero o più brevemente SACE S.p.A.
con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti
attivi e passivi, nonchè nei diritti e obblighi della SACE in essere
alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e
delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate
d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.
3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre
2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale.
I crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato
nella relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti
e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della
SACE S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo
valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui
al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota
spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite in un apposito conto
corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla SACE
S.p.A., unitamente ai proventi delle attività che beneficiano della garanzia
dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1 Ë pari
alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di SACE
al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7, comma 2, del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito
ai sensi del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 Ë soppresso il Fondo di dotazione di
cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini della contabilit dello Stato, le disponibilit giacenti nel
relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non
rientranti nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente medesimo Ë intestato
alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342
a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura non regolamentare, su
proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi entro il
termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, può
rettificare i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.
A tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza
e qualificazione professionale nel campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali
della SACE S.p.A., previsti dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima
assemblea, che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28 febbraio
2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la SACE S.p.A. " amministrata
dagli organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del d.
lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come
definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998,
n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione
Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa
di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie
di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia
e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di
operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi
di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie gi concesse, alla data indicata nel comma 1, in base alle
leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n.
131, 24 maggio 1977, n. 227, e al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate
dalle medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato si applicano
le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, all'art. 8, comma 1, e all'art.
24 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. può svolgere l'attività assicurativa e di garanzia
dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attività
di cui al presente comma Ë svolta con contabilità separata rispetto
alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo
allo scopo una società per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione
detenuta dalla SACE S.p.A. non può essere inferiore al 30% e non puÚ
essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3. L'attività
di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivit della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello
Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni private, incluse
le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. può acquisire partecipazioni in società estere
in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attività
assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un più efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la Società italiana
per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990,
n. 100, l'esercizio coordinato dell'attività di cui al presente comma.
15. Per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE
S.p.A. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni
e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalit previste
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.A., il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attività
svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui Ë stata deliberata
la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze sono versati in
entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al 10 per cento
degli stessi che Ë versata nel conto corrente di Tesoreria di cui all'art.
7, comma 2-bis, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalit
ivi previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma
3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla
SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7, commi 3
e 4, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione
e di emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio
di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico,
finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti
menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei
limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione
e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonchË gli altri rapporti
giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti
patrimonio separato della SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al
servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato non sono
ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della SACE S.p.A., sino al
rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione
e di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si
applica anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo
di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societ previsti
dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresÏ luogo della pubblicità
prevista dall'art. 2362 del codice civile, nel testo introdotto dal d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da
obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE
S.p.A. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di
determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale della
SACE S.p.A.. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori
valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.A. in seguito alle predette
operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e della imposta regionale sulle attivit produttive. Il rapporto
di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione
prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi,
regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A.,
per quanto pertinenti. Nell'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n.
209, le parole: ´vantati dallo Stato italianoª sono sostituite dalle
seguenti: ´di cui all'articolo 2 della presente leggeª.
22. Alla SACE S.p.A. si applica il d. lgs. 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente
alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2-bis del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, Ë sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1° gennaio 2004:
´2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE
inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella
SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del tesoro, restano di titolarit del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi Ë autorizzato ad avvalersi delle disponibilità
di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale
della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonchÈ per ogni altro
scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della
SACE S.p.A. nonchÈ con l'attivit nazionale sull'estero, anche in
collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali,
nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari
relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del Tesoroª.
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2
e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del
d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.A. La titolarità e le disponibilità del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo
8, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.A.,
con funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della
garanzia dello Stato.
Articolo 7.
(Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative
tributarie)
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società
o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona
giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate
o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.
Articolo 8.
(Ruling internazionale)
1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura
di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei
prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo
d'imposta nel corso del quale l'accordo Ë stipulato e per i due periodi
d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di
fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti
dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia
dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza
o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere
le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria
esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling Ë presentata al competente ufficio, di Milano
o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro
a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
Articolo 9.
(Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA)
1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: ´per una durata
pariª sono inserite le seguenti: ´a tre anni dallo stesso, ovvero,
se inferiore,ª.
Articolo 10.
(Attestazione dei crediti tributari)
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia
delle entrate Ë autorizzata ad attestare la certezza, la liquidità
e l'esigibilità del credito, nonchè la data indicativa di erogazione
del rimborso. L'attestazione può avere ad oggetto anche importi da rimborsare
secondo modalità diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento
adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.
Articolo 11.
(Premio di quotazione in borsa)
1. Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota
dell'imposta sul reddito Ë ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta
nel corso del quale Ë stata disposta l'ammissione alla quotazione e per
i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette
società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato
di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le società effettuino,
al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione
di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore
al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio
precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.
2. Il reddito complessivo netto dichiarato Ë assoggettabile ad aliquota
ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di
euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso
previsto dall'art. 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione
di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della
revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui Ë applicabile l'agevolazione di cui al
comma 1, alle societ ivi indicate non si applica l'agevolazione di cui
all'art. 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia
tali societ possono optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione,
in luogo di quella di cui al comma 1.
Articolo 12.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo
dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola
e media capitalizzazione)
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983,
n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare,
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della
legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare chiusi, le parole: ´nonchÈ le ritenute
del 12,50 per cento previsteª sono sostituite dalle seguenti: ´nonchÈ
le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previsteª.
2. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e nel comma 2 dell'art.
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gi autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, il secondo periodo Ë sostituito dai seguenti:
´La predetta aliquota Ë ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento
del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti
in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione Europea di societ di piccola o media capitalizzazione e, decorso
il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla
presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette
società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
del valore dell'attivo per pi? di un sesto dei giorni di valorizzazione del
fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo Ë
rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio
d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato
nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti
contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento
previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societ di piccola
o media capitalizzazione s'intendono le societ con una capitalizzazione
di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi
rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato
della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo
alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato
dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito
delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del
fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il
60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento
collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonchè i proventi esenti e quelli soggetti
a ritenuta a titolo d'impostaª.
3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante
la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo
Ë sostituito dai seguenti: ´La predetta aliquota Ë ridotta al
5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi
del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola
o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio
o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societ non risulti inferiore, nel corso dell'anno
solare, ai due terzi del valore dell'attivo per pi? di due mesi successivi al
compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo Ë rilevato dai prospetti
del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati
negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere
tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei
termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su
supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare
l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente.
Ai predetti effetti per societ di piccola o media capitalizzazione s'intendono
le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni
di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione
di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo
dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta
sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente
distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno,
il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti
dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti
ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione
ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo
del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonchË i
proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.ª.
4. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, nel comma 4 dell'art.
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
della legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell'articolo 11 della
legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti:
´Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione
ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta
limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano
le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter
dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui
al precedente periodo Ë computata, fino a concorrenza dell'importo del
credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art.105
del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al
n. 2) del predetto comma.ª.
5. Nel comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo
Ë sostituito dai seguenti: ´Il risultato si determina sottraendo
dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento
dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre
forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute
da altre forme pensionistiche nonchË dei redditi soggetti a ritenuta, del
54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento
collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti
ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi
derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono
a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto
del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito
d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi
d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5
per cento.ª.
6. Nel comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: ´nonchË
la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento,ª sono sostituite
dalle seguenti: ´nonchË le ritenute previste, nella misura del 12,50
per cento e del 5 per cento,ª.
7. Nel comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: ´La ritenuta Ë operata con l'aliquota del 5 per
cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non
meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea
di societ di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione,
il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società snon
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo
per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi
al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo Ë rilevato dai
prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento
dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione
successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento
la ritenuta Ë operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati
residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla
scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche,
nonchè, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che
consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o
media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione
di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi
rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solareª.
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, Ë
sostituito dal seguente:
´4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate
all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza
applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1.ª.
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote
di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, dopo le parole:
´al pagamento di una somma pari al 15 per centoª sono aggiunte le
seguenti: ´dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di
investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50
per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento
collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per centoª.
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli organismi d'investimento
collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti, il
primo periodo Ë sostituito dal seguente: ´Nel caso di organismi d'investimento
collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente
da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti
dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con
le aliquote del 12,50 e 5 per cento.ª.
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle
gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole: ´di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 86,ª sono inserite le seguenti: ´il 60 per cento
dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo
del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della
legge 23 marzo 1983, n. 77,ª.
Articolo 13.
(Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: ´confidiª, i consorzi
con attivit esterna, le società cooperative, le società
consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono
l'attivit di garanzia collettiva dei fidi; per ´attivit di
garanzia collettiva dei fidiª, l'utilizzazione di risorse provenienti in
tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica
e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle
banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per ´confidi
di secondo gradoª, i consorzi con attivit esterna, le società
cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità
limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate
o socie di questi ultimi o da altre imprese; per ´piccole e medie impreseª,
le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi
decreti del Ministro delle attivit produttive; per ´testo unico
bancarioª, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni e integrazioni; per ´elenco specialeª, l'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo unico bancario; per ´riforma delle societàª,
il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente
l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi
o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla
legge.
3. Nell'esercizio dell'attivit di garanzia collettiva dei fidi possono
essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare
il trasferimento del rischio, nonchè utilizzati in funzione di garanzia
depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate
o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma
2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate
o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico delle parole ´confidiª, ´consorzio, cooperativa,
società consortile di garanzia collettiva dei fidiª ovvero di altre
parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attività di garanzia collettiva dei fidi Ë vietato a soggetti
diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 Ë punito con la medesima
sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del
medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali,
turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti
nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole
e medie imprese, purchË complessivamente non rappresentino più di
un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non
possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività
attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi
non divengono consorziati o soci nË fruiscono delle attività sociali,
ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi
con le modalità stabilite dagli statuti, purchË la nomina della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservato all'assemblea.
11. Il comma 10 trova applicazione anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere
inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare
minimo previsto dal codice civile per la societ per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore
al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, nè inferiore
a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili,
non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio
netto almeno un quinto Ë costituito da apporti dei consorziati o dei soci
o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo
si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto
economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta
che il patrimonio netto Ë diminuito per oltre un terzo al di sotto del
minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori sottopongono all'assemblea
gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione
del patrimonio netto non si Ë ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile
o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo
per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili,
in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale
sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli
amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a
una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i
confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità
limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti
in materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato
dalla riforma delle società.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto
qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento
del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di
recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano
il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla
riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 2514, comma primo, lettera
d), del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si
intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca
o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e
garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza,
fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie
e cogaranzie ai confidi.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili
per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda
in via esclusiva lo svolgimento di tale attività , ovvero dalle società
finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società
consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma
20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente
a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio
pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti
dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più
elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano
annualmente una quota pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente
garantiti, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia
e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti Ë annualmente
assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi
22 e 23, nonchË gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati
ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi
25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle società che
gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma
23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. dall'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, Ë conferito
in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione,
costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società
per azioni Ë determinato con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La società
per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo
in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di
garanzia conservano il loro grado e la loro validit in capo alla società
per azioni, senza necessit di alcuna formalit o annotazione. L'atto
costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il
capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle
nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza,
alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società
per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati
dallo statuto della società . Lo statuto fissa altresÏ un limite
massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino
altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale
sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano
congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.
26. L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 Ë rivolto
in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie
o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attivit
di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi
appartenenti alle associazioni socie. L'intervento Ë rivolto in via prioritaria
alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate ´a prima richiestaª.
27. La controgaranzia della societ per azioni costituita ai sensi del
comma 25 Ë concessa ´a prima richiestaª ed Ë escutibile,
in caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta delle banche
o degli altri soggetti finanziatori, ovvero del socio.
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, Ë riservato alle operazioni di
controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonchË
alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia
del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio
delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali
somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale
della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa
a responsabilit limitata Ë consentito, ai sensi dell'articolo 28
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche alle banche che,
in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivit di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene
le espressioni ´confidiª, ´garanzia collettiva dei fidiª
o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 e il Capo V, sezione II, del decreto
legislativo 1? settembre 1993, n. 385.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto
conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma
29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti
i seguenti:
´4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria
e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono
tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere
in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e
dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono
adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente
l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente
nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
- prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato,
al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
- gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
- stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie
di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate
o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via
residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività
riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli
107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la
cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme
di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
si applica l'articolo 111, commi 3 e 4.ª.
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche
in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39,
40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi
rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello
Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono,
salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del
fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono
azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun
diritto patrimoniale o amministrativo nË sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione
e per le deliberazioni dell'assemblea. 34. Le modificazioni del contratto di
consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere
iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data
di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio
con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società
per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio,
corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale,
se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura
degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui
tenuta Ë obbligatoria il consorzio deve tenere:
1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione
sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone
di questi;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo
collegiale, se questo esiste;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori
e il quarto a cura dei sindaci.
Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente
comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2), di ottenerne estratti a proprie
spese. Il libro indicato nel numero 1) del presente comma puÚ altresÏ
essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilit
verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma,
e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni
pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da
un notaio. 37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario Ë sostituito
dal seguente:
´4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione
dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma
1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica
il titolo V del presente decreto legislativoª.
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel
presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano
costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresÏ fondersi con altri confidi comunque costituiti.
Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purchË il consorzio
o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi
o una banca di credito cooperativo di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del
codice civile; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il
progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma
rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non Ë necessario
redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile, come modificato dalla riforma delle societ. Il progetto di fusione
determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies
e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società
, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo
statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano
in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione
dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso
tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma
38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma
5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione
del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero
dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente
a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli
previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano
enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti
il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio
in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura
di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa Ë determinato senza apportare al risultato netto del
conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione
dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi,
comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta
secondo le modalit contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio
di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei
confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono
per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo
64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma
10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato; Ë salva ogni eventuale ulteriore deduzione
prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate
tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei
confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.
52. I confidi gi costituiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti
disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione
delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine
i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse
alla deroga per gli aiuti a finalità regionale, di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del
patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi
di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto
previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente
decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche
di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il
divieto di fruizione dell'attivit sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono
fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre
tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie
a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio
conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle
disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, nË
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore
a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila
euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale.
La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli
altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico
bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti
minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo,
la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi
che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del
presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono
svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
sole attivit indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico
bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo
testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, Ë
abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, Ë abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono soppresse le seguenti parole: ´, e in ogni caso i consorzi di
garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma
di societ cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385ª.
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole:
´consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi",
istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionaliª
sono sostituite dalla seguente: ´confidiª, da intendersi con riferimento
al presente decreto.
Articolo 14.
(Servizi pubblici locali)
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nell'epigrafe le parole: ´di rilevanza industriale sono sostituite
dalle seguenti: ´di rilevanza economicaª;
b) il comma 1 Ë sostituito dal seguente:
´1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalit
di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela
della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche
normative comunitarie.ª;
c) al comma 4, lettera a), le parole: ´con la partecipazione maggioritaria
degli enti locali, anche associati,ª sono sostituite dalle seguenti: ´con
la partecipazione totalitaria di capitale pubblicoª e, in fine, sono aggiunte,
le seguenti parole: ´,a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che
la controllanoª;
d) il comma 5 Ë sostituito dal seguente:
´5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore
e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità
del servizio:
1) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare
con procedure ad evidenza pubblica;
2) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato
venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti
attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
3) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria attivit con l'ente
o gli enti pubblici che la controllano.ª;
e) al comma 7, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Le previsioni
di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di
settore.ª;
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´mediante
procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamentoª;
g) al comma 13, il primo periodo Ë sostituito dal seguente: ´Gli
enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle
normative di settore, possono conferire la propriet delle reti, degli
impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente
pubblico, che Ë incedibile.ª;
h) dopo il comma 15 Ë aggiunto il seguente:
´15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori
non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione
delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre
la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a
società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato
sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia
di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonchË
quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione
che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente
o gli enti pubblici che la controllano.ª.
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma
15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nell'epigrafe le parole: ´privi di rilevanza industrialeª sono
sostituite dalle seguenti: ´privi di rilevanza economicaª;
b) al comma 1, alinea, le parole: ´privi di rilevanza industrialeª
sono sostituite dalle seguenti: ´privi di rilevanza economicaª;
c) al comma 1 la lettera c) Ë sostituita dalla seguente:
´c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societ
realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente
o gli enti pubblici che la controllanoª;
d) il comma 4 Ë abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi
2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: ´nei termini
stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articoloª sono
sostituite dalle seguenti: ´al termine dell'affidamentoª.
Articolo 15.
(Acquisto di beni e servizi)
1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1 e 2 sono
soppressi.
Articolo 16.
(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori
e pedaggi autostradali)
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, già
prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche
per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini
e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto,
sono cosÏ rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 Ë
fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del
predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti
alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di
gennaio del medesimo anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere
presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, Ë autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore
spesa di 10.329.138 euro.
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, pari
a 308 milioni di euro, Ë utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale
di cui al comma
1. Il predetto importo Ë versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato alla pertinente unità previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.
Articolo 17.
(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2004, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nonchË la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6
del decreto-legge 1? ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio,
sull'´orimulsionª, nonchË sulle emulsioni stabilizzate di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti
dal 1? gennaio 2005.
3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma 1, lettera
c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del limite di
spesa di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, Ë autorizzato per detto
anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le
maggiori entrate recate dal presente decreto.
Articolo 18.
(Contributo per il recupero degli olii esausti)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1 le parole: ´e mediante riciclaggio, per la
produzione di combustibili a specificaª sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: ´e produzione di combustibili a specificaª
sono soppresse.
Capo IV SOCIETÀ CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ
Articolo 19.
(De tax)
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50
euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni
ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare
l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una
quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti
acquistati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione
di cui al comma 1 nonchè, al loro interno, le associazioni che esercitano
attività etiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta
delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonchË quelle ulteriori
occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
3. Per le finalità del presente articolo Ë stanziato l'importo di
un milione di euro per l'anno 2003, nonchË di cinque milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori
entrate derivanti dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Articolo 20.
(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus)
1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: ´Per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa
a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
organizzazioni non lucrative di utilit sociale (ONLUS) possono conseguire
il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo
di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata
dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione
praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.ª.
Articolo 21.
(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche
sociali)
1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004,
secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato
nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie,
Ë concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Ë istituita, nell'ambito dell'INPS,
una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni
di euro.
3. L'assegno Ë concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarit in capo ai comuni, Ë erogato
dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità
da definire nell'ambito dei decreti cui al comma 5.
5. Con uno o pi? decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente
articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, Ë incrementato di 232 milioni
di euro per l'anno 2004.
7. Per le finalità del presente articolo Ë autorizzata la spesa
di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello Stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
Articolo 22.
(Asili nido)
1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere
adibiti ad asili nido Ë sottoposto a denuncia di inizio attività.
Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela
della salute, nonchË le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali.
Articolo 23.
(Lotta al carovita)
1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi
al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate,
o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo
conveniente, Ë istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative
attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a
promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo
consumo, nonchè l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico,
anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali
presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli
meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalit
di erogazione delle disponibilità del fondo nonchË quelle per la
sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato
dal Ministro dell'economia e delle finanze entro quaranta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 24.
(Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie)
1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia,
di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Ë
prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Articolo 25.
(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili)
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al
31 dicembre 2004.
Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI
Articolo 26.
(Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici)
1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, Ë
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Le medesime agevolazioni di cui
al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
sono estese ai conduttori delle unit ad uso residenziale trasferite alle
societ costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.ª.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, Ë
inserito il seguente:
´3-bis. " riconosciuto in favore dei conduttori delle unità
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per
l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto
dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate
con i decreti di cui al comma 1ª.
3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole ´ad uso
residenzialeª, sono aggiunte le seguenti: ´e delle unità immobiliari
ad uso diverso da quello residenzialeª.
4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410,
sono aggiunte le seguenti parole: ´Per i medesimi immobili Ë concesso,
in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano
almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unit residenziali
complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo
di cui al primo periodo fino a un massimo del 8 per cento. Le modalit
di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti
di cui al comma 1.ª.
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ´, che si trovano in stato di degrado e per
i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo,
ovvero di ristrutturazione ediliziaª.
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono soppresse le seguenti parole: ´Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali, di concerto con l'ª.
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n.
410, dopo la parola: ´immobiliª, sono aggiunte le seguenti: ´ad
uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13ª.
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, Ë
aggiunto il seguente:
´17-bis. Il medesimo divieto non si applica agli enti pubblici territoriali
che intendono acquistare unità immobiliari residenziali poste in vendita
ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato
esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4, ai fini dell'assegnazione
delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di
immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali
possono costituire societ per azioni, anche con la partecipazione di azionisti
privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica.ª.
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse
le parole: ´Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di
pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata
offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il
31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono
vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.ª
10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, Ë
inserito il seguente:
´6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica
dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa, ai
sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè i beni
acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle
società da essa controllate, direttamente o con le modalità di
cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate
con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di
quelli attestanti la regolarit urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi
beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate
direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in investimenti
relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al
miglioramento della sicurezza dell'esercizio.ª.
11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito
dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, Ë aggiunto, dopo l'ultimo
periodo, il seguente: ´Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito
di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste
dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato,
non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440ª.
Articolo 27.
(Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico)
1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province,
alle citt metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono
sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino
a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, Ë effettuata dalle soprintendenze,
d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività
culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse
di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio
dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, Ë
comunicato ai competenti uffici affinchË ne dispongano la sdemanializzazione,
qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia
proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili.
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi
generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di
tutela.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma
1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la
loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale
dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta
giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili
di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica
deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi
relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalit di redazione
delle schede descrittive sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni
e le attività culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze
competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta
giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla
sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato
e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni
dalla ricezione della relativa scheda descrittiva.
11. Le schede descrittive, integrate con il provvedimento di cui al comma 10,
confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni,
per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali,
nonchË per quelli di propriet di altri enti ed istituti pubblici,
la verifica Ë avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono
a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento
cosÏ avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
legge 23 novembre 2001, n. 410, nonchË dai commi dal 3 al 5 dell'articolo
84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili
di cui al comma 5 del presente articolo, nonchË a quelli individuati ai
sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e ter.
Articolo 28.
(Cessione terreni)
1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, Ë aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ´Il prezzo di vendita dei terreni Ë pari
al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento.
" riconosciuto ai conduttori il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi
con le modalit e nei termini di cui al comma 3.ª.
Articolo 29.
(Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici)
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per
l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione
di tali immobili Ë considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
per i quali sia stato gi determinato il valore di mercato. L'Agenzia del
demanio Ë autorizzata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici
pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio
culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per
i quali sia stato accertato, con le modalit indicate nell'articolo 27,
l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo
gratuito e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche
in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo
del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonchË al primo
ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004,
una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente
articolo, nel limite di 50 milioni di euro, Ë iscritta nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire,
per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il
fondo Ë attribuito alle pertinenti unità previsionale di base degli
stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del
fondo Ë determinato con la legge di bilancio.
Articolo 30.
(Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della valorizzazione,
trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello
Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'art.3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, attraverso l'Agenzia del demanio, puÚ
promuovere la costituzione, anche con la partecipazione dei comuni, delle province
e delle regioni interessati, di apposite societ per azioni miste, denominate
società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli
azionisti privati delle società di trasformazione tramite procedura di
evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite
ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo
di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà
dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province
e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni
statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento
non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura
patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di
trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione contenente,
a pena di nullità , gli obblighi e i diritti delle parti. Una quota dei
proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili attraverso le procedure
di cui al presente comma spettante agli azionisti pubblici delle società
di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, Ë destinata alla realizzazione di programmi di edilizia
residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative
dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni e
gli enti locali interessati.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio,
può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle
città metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'art. 120 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano
nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.
Articolo 31.
(Fondi di investimento immobiliare)
1. I soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione
ai fondi immobiliari, nonchè plusvalenze realizzate mediante la loro
cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre
dell'anno in cui il provento Ë percepito o la plusvalenza Ë realizzata,
alla società di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1
per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso
rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote Ë
rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale Ë stato assolta l'imposta
sostitutiva. Il pagamento Ë disposto dai predetti soggetti, per il tramite
della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta
sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non puÚ essere richiesto all'Amministrazione
finanziaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non
residenti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1? aprile 1996, n. 239.
Articolo 32.
(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonchè per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni
di aree demaniali)
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore Ë consentito,
in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa Ë disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina
regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, in conformit al titolo V della Costituzione come modificato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze
delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo
abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con
le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione
della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche
di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio,
attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 Ë destinata una somma di 10
milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.Lgs 28 agosto 1997,
n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
7. Al comma 1 dell' articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, Ë aggiunta, in fine, la seguente lettera:
´c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille
abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non
adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.
In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio Ë adottato di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi
tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.ª
8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Ë aggiunto
il seguente comma:
´2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso
il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati,
la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine
di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida
il consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente
quest'ultimo termine, la regione ne dà comunicazione al Prefetto. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli
altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.ª.
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione
di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati
da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo
edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e
culturali, Ë destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004
e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati
gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica,
ambientale e culturale. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma
di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma
4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza
del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico Ë destinata una somma
di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma.
Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi
e le relative modalit di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la
riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo
II del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Ë destinata una somma di 10 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006. Con decreto del Ministro peri i beni e le attivit culturali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs 28
agosto 1997, n. 281, tale somma Ë assegnata alle regioni per l'esecuzione
di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate,
dopo aver individuato le aree comprese nel programma.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa
depositi e prestiti Ë autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo
di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo
di rotazione per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri
di cui all'articolo 27, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi
delle modalità di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorit
giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.
Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione
del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni,
secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso
di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede
alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle
modalit stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintregro alla
Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio
dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative
al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio.
Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di
cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità
di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione
delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività Ë destinata
una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di propriet dello Stato o facenti
parte del demanio statale, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
da parte dell'ente locale competente Ë subordinato al rilascio della disponibilit
da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio,
rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente
al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al
demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità
dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero
il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente
al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata,
entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma
dovuta a titolo di indennit per l'occupazione pregressa delle aree, determinata
applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione,
per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale
domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito
edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo
frazionamento.
16. La disponibilit alla cessione dell'area appartenente al patrimonio
disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente
al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilit alla cessione dell'area appartenente
al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera
sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato
Ë subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta
alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della
filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione
da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato
dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione
della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria
sulla quale Ë intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto
pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
Ë determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B ed Ë corrisposto
in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il
31 dicembre 2005.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera
sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile Ë rilasciato
a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro
il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma
18. Il diritto Ë riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte
di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni
annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati
nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro
di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle
regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree
demaniali Ë autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione
delle aree demaniali. Il programma Ë approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni,
nonchË dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del
manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria
o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni
trovano altresÏ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine
di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc
per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui
all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando
quanto previsto alla lettera e) del comma 27, nonchË 4, 5 e 6 nell'ambito
degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con la quale Ë determinata la possibilità , le condizioni e le modalità
per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza
definitiva, per i delitti di cui all'art. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto
alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata
nel supplemento ordinario alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di
propriet dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità
e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed
al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base
di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle
falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonchË dei parchi e
delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima
della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente
dall'approvazione del piano regionale di cui la comma 1 dell'articolo 3 della
citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate
o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti
dell'esclusione dalla sanatoria Ë sufficiente l'acquisizione di elementi
di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno,
che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio,
percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo,
di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza
dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate
ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla
data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente,
sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo
39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona
imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale, o da terzi per suo conto, Ë sospeso fino alla sentenza
definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non
puÚ essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli
abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti
sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne
riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune,
il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di
cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
e integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui
agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente
ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresÏ,
dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento
di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore
o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria di cui al comma 28.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione
ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione
del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, Ë
presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004,
unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione
di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo
al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne,
tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata, ai fini dell'attivazione di politiche
di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione
dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonchè per
l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto
dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale
gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di sanatoria possono
essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali
perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono
determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria necessarie, nonchè per gli interventi di riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio
o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire
in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,
possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo
di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata. Con
legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità
di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione
fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si
chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica
delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito
edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonchË il decorso di trentasei
mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, produce gli effetti di
cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso
il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio
o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione
di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta
comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonchË,
ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre
2004, nonchË il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza
l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo
edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non Ë
stata interamente corrisposta o Ë stata determinata in forma dolosamente
inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate
alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e all'articolo 48 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonchË
le relative modalit di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto
dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti
e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie.
Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere
determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti
e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalit
di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate
ai sensi del presente articolo, nonchË ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il trenta per cento
delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo
35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni,
Ë devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalit di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 Ë sostituito
dal seguente:
´4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate
da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilit
tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento,
alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilit
ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi
inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo
edilizio.ª.
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, Ë sostituito dal
seguente:
-´Art. 32. - (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). -
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti
a vincolo Ë subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle
suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente puÚ impugnare il silenzio-rifiuto.
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione
del vincolo. Il parere non Ë richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti
l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano
il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti
su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformit dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni,
e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo
il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici
pubblici od a spazi pubblici, purchË non in contrasto con le previsioni
delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del D.M. 1? aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18
della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le
opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano
le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall'articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato
dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi
edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di propriet dello Stato o di
enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento
del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria
Ë subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a
concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali
vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilit
all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato
o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta
giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo
deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della
sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte
rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi
regionali, il valore Ë stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio
competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della
presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato
dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita, cosÏ
come definito dall'ISTAT, al momento della determinazione di detto valore. L'atto
di disponibilit, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie
per una durata massima di anni sessanta, Ë stabilito dall'ente proprietario
non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art.
21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria Ë subordinato alla acquisizione della proprietà
dell'area stessa previo versamento del prezzo, che Ë determinato dall'Agenzia
del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo
si applicano le sanzioni previste dal decreto del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380ª.
44. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
´l'inizioª sono inserite le seguenti: ´o l'esecuzioneª.
45. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
´ 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioniª
sono inserite le seguenti: ´,nonchË in tutti i casi di difformit
dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanisticiª.
46. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, Ë aggiunto,
in fine, il seguente periodo: ´Per le opere abusivamente realizzate su
immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli
6 e 7 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico,
nonchË per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo
o di inedificabilit assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo
II del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della
regione, del comune o delle altre autorit preposte alla tutela, ovvero
decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla
demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi
55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662ª.
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, sono incrementate del cento per cento.
48. All'articolo 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: ´terzo
meseª sono sostituite dalle seguenti: ´trenta giorniª.
49. All'articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole:
´atti tra viviª sono inserite le seguenti:´, nonchè
mortis causaª.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede con quota
parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e
delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Capo II CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 33.
(Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo)
1. Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato triennale preventivo,
per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 e per quello successivo
i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni,
sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l'adesione al concordato
preventivo comporta, secondo le disposizioni dei commi seguenti:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi,
dei contributi;
b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale,
della ricevuta fiscale, nonchË della fattura limitatamente a quella nei
confronti di soggetti non esercenti attivit d'impresa o di lavoro autonomo;
c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto stabilito
dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui, rispettivamente,
agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei
soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all'Agenzia
delle entrate tra il 1° gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalità
e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di adesione impegna
il contribuente a soddisfare la condizione indicata nel comma 6, per ciascun
periodo d'imposta oggetto di concordato.
6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime
del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d'imposta oggetto di
concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d'imposta
in corso all'1 gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del
9 per cento; i predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati
del 4,5 per cento per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato rispetto
al periodo d'imposta precedente. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio
2003 questa condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento in
dichiarazione. Per il periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati
devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili
obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
Ë fatta salva la possibilit di adeguamento in dichiarazione qualora
la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere
raggiunta mediante incremento non superiore all'uno per cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili.
7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si assume a
riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001,
il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione
dei predetti studi di settore o parametri, l'adesione al concordato preventivo
Ë subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle
relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare, anteriormente
alla data di presentazione della comunicazione di adesione, con le modalità
stabilite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini di
quanto previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento
che, alla data della presentazione della comunicazione di cui al comma 4, sono
divenuti non pi? impugnabili, ancorchÈ definiti per adesione, nonchÈ
delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano
determinato una riduzione del reddito, ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
8. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito, in previsione
del completamento della riforma della imposta sul reddito, sull'eccedenza del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto
di concordato, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1?
gennaio 2001, determinato tenendo conto del comma 7, l'imposta Ë determinata
separatamente applicando l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota da applicare
Ë pari al 33 per cento, per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonchÈ per gli altri soggetti qualora il reddito
d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso all'1
gennaio 2001 risulti superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente
al periodo d'imposta in corso alla data del 1? gennaio 2003, effettuano l'adeguamento
in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo, Ë esente dalle
imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo
che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1? gennaio 2001,
calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato del
7 per cento. Sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo
determinato secondo le modalit di cui al comma 13, non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facolt,
per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini.
9. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della
comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e fino alla fine del periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari
di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all'articolo
12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchÈ della fattura
a favore di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
resta ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente
dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni
e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale sono definite
le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari
di partita IVA.
10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa
e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari
e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere
a), b), c) e d), primo periodo, 40 e 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresÏ applicabili le disposizioni
di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchÈ
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 441.
11. Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi indicato nel comma
6 comporta la decadenza, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato,
dei benefici previsti dai commi 8, 9 e 10. In tal caso l'ufficio emette accertamento
parziale, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54, quinto comma del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base dell'ammontare
minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma 6.
12. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 1? gennaio 2004,
non soddisfano la condizione richiesta dal comma 6, segnalano tale circostanza
nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, ai fini dell'emissione dell'accertamento
parziale di cui al comma 11, l'Agenzia delle entrate attiva il procedimento
di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto della predetta
condizione. In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente
documentati, l'ufficio non emette l'accertamento di cui al comma 11.
13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il reddito d'impresa
o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato
risulti inferiore a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7,
incrementato, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale
di maggiorazione pari al 7; ed ulteriormente incrementato; per il secondo periodo
d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 3,5,
rispetto al periodo d'imposta precedente. Ferma restando l'applicazione dell'incremento
percentuale di cui al periodo precedente, i predetti benefici operano semprechè
venga dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000
euro in ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. Le condizioni predette
possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione.
In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti, gli
obblighi di documentazione, sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorrere
dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale Ë venuta meno la
condizione prevista dal presente comma.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che:
a) hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2000;
b) relativamente al periodo d'imposta in corso al 1? gennaio 2001 hanno dichiarato
ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro;
c) relativamente ai periodi d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno applicato il regime
previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 183, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, ovvero quello previsto dall'articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
15. I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti dai commi 8,
9 e 10, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, qualora:
a) sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39, secondo comma,
lettere c) e d-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi
documentati.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto Ë
soppresso l'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale
o della ricevuta fiscale.
17. La sospensione dell'esercizio dell'attivit, ovvero della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività , prevista dall'articolo
12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, Ë disposta,
per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti
che non hanno aderito al concordato, siano constatate, in tempi diversi, tre
distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo
19, comma 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento
di sospensione Ë immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente
comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente
inferiori a 500 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della
delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3, della
legge 7 aprile 2003, n. 80.
Articolo 34.
(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1? agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: ´16 ottobre 2003ª,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ´16 marzo 2004ª;
b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ´, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali
pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre
2003.ª;
c) nel comma 2-sexies, il primo periodo Ë sostituito dal seguente: ´Per
i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad
effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui
all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione
finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, Ë fissato al 18
marzo 2004.ª; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: ´16
ottobre 2003ª sono sostituite dalle seguenti: ´16 marzo 2004ª.
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: ´16 ottobre 2003ª e ´16 settembre 2003ª sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: ´16 marzo 2004ª e ´16 febbraio
2004ª.
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato,
da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 212, le parole: ´30 novembre 2003ª, ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: ´30 aprile 2004ª; nello stesso articolo 16, comma
8, primo periodo, le parole: ´1° marzo 2004ª sono sostituite
dalle seguenti: ´16 maggio 2004ª.
4. Le penalit previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998,
n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni
ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una
somma pari al cinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione
dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
5. Il beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione che il versamento
della penalit ridotta avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalità già
versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Articolo 35.
(Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, terzo comma, la lett. e) Ë sostituita dalla seguente:
´e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni
di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a
particolari settori.ª;
b) nell'articolo 68, primo comma, la lett. c-bis) Ë soppressa;
c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, Ë aggiunto il seguente: ´Alle
importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74,
concernente relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di
cui al comma precedente,ª;
d) nell'articolo 74:
1) l'ottavo comma Ë sostituito dal seguente: ´Per le cessioni di
rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta
da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica,
intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati
ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio
senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta Ë tenuto il cessionario,
se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa
dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni
di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota
e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli
23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque
entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso documento, ai fini della detrazione, Ë annotato anche nel registro
di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma
dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati
di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente
al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d.
72.01);
b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri
prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza
minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di
acciaio (v.d. 72.05).ª.
2) i commi decimo e undicesimo sono soppressi.
2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole:
´non soggettaª, nonchÈ le parole: ´e 74, commi ottavo
e nonoª.
Articolo 36.
(Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di
Iva)
1. Nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono
aggiunti i seguenti periodi: ´Nella prima ipotesi, copia della dichiarazione
deve essere inviata entro quindici giorni, a cura del cedente o del prestatore,
all'Ufficio dell'entrate competente nei confronti del dichiarante. Entro trenta
giorni dalla ricezione l'Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevi
specifiche anomalie, interessa il Comando della Guardia di finanza territorialmente
competente per accertare l'esistenza del dichiarante e l'effettivit delle
operazioni dal medesimo effettuate, nonchË la sussistenza dei requisiti
per acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del presente
comma. Nella seconda ipotesi analoga richiesta deve essere avanzata alla Guardia
di finanza, in presenza degli stessi presupposti, dall'ufficio dell'Agenzia
delle dogane.ª. 2. L'articolo 10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre
2001, n. 435, Ë sostituito dai seguenti: ´I medesimi contribuenti,
entro il 15 del mese successivo, comunicano all'Amministrazione finanziaria,
anche per via telematica, in apposito elenco, l'ammontare di riferimento delle
esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie e quello
degli acquisti e delle importazioni, effettuati in ciascun mese, senza pagamento
dell'imposta, con l'indicazione dei soggetti con i quali tali operazioni sono
intercorse. Gli uffici, ove dalle informazioni in loro possesso ritengano sussistere
motivi per considerare non operativi ovvero inesistenti i soggetti obbligati
all'invio degli elenchi di cui al precedente periodo, entro trenta giorni dal
ricevimento, chiedono ai Comandi della Guardia di finanza territorialmente competenti
l'esecuzione di specifici controlli a riguardo. Il mancato invio dell'elenco,
fatte salve le sanzioni applicabili, comporta l'inserimento degli inadempienti
in un apposito piano di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.ª.
3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 Ë
inserito il seguente: ´4-bis). " punito con la sanzione prevista
nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione
d'intento all'Ufficio delle entrate competente nei confronti del dichiarante,
nei termini previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17.ª.
Articolo 37.
(Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e
natanti per anni pregressi)
1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su
dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla
pi? devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo
5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonchÈ all'articolo 13 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi
delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici
registri e dei relativi interessi e penalit, che scadono nel periodo tra
la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono
differiti a tale ultima data.
Articolo 38.
(Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione
dei veicoli)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 213:
1) il comma 2 Ë sostituito dal seguente:
´2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di
sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido,
Ë nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di
cui abbia la disponibilit o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo
non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni
di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione Ë
trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato
la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro
con le modalit stabilite nel regolamento. Di ciò Ë fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione.ª;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
´2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i
ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente
i termini per la loro proposizione, Ë divenuto definitivo il provvedimento
di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e
in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato
dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente
il suddetto termine, il trasferimento del veicolo Ë effettuato a cura dell'organo
accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo
all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi
di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto
dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio,
sono stabilite le modalit di comunicazione, tra gli uffici interessati,
dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo,
secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonchÈ
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di
sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo
e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo.
Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi
spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento
da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede
con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni,
la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o,
in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore
della violazione, determiner l'immediato trasferimento in proprietà
al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento
o deterioramento. L'avviso Ë notificato dall'organo di polizia che procede
al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni
decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario
del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente
il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il
quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara
il trasferimento in propriet, senza oneri, del veicolo al custode, con
conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello
Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni
dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione Ë depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale Ë stato disposto
il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma Ë restituita all'avente diritto. Per le altre cose
oggetto del sequestro in luogo della vendita Ë disposta la distruzione.
Per le modalit ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficolt
oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso
scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo
giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è
situata la depositeria.ª;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
´3. Avverso il provvedimento di sequestro Ë ammesso ricorso al prefetto
ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro Ë
confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla
misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono
i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di
cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso,
le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone
la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della
somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione
o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi
all'autorit giudiziaria, la cancelleria del giudice competente d
comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione
e dell'esito del relativo giudizio.ª;
4) il comma 5 Ë abrogato;
b) nell'articolo 214, il comma 1 Ë sostituito dal seguente:
´1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento
della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza,
il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione
e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilit
ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalit
e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che,
decorso il periodo di fermo amministrativo, Ë rimosso a cura dell'ufficio
da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di
uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento
di circolazione Ë trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel
verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti
con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire,
a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 656,25 a euro 2628,15, nonchÈ la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia
che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in
un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo
214-bis, secondo le modalit previste dal regolamento. Di ciò Ë
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano,
in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero
delle spese di custodia.ª;
c) dopo l'articolo 214, Ë aggiunto il seguente:
´Art. 214-bis. - (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo,
fermo e confisca).
1. Ai fini del trasferimento della propriet, ai sensi degli articoli 213,
comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, nonchÈ dell'alienazione dei veicoli confiscati
a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente
avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione
del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita
convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito
dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali
infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia
dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati
a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di
trasferimento di propriet, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater,
e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai
fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto
delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare
riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli
da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi
per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del
presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno
e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1,
ultimo periodo, in relazione al trasferimento della propriet dei veicoli
sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione
si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del
comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione
da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato Ë comunicato
al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli
confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.ª.
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione
di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati
per mancanza di acquirenti, purchè immatricolati per la prima volta da
oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi
da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati,
sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto
titolare del deposito. La cessione Ë disposta sulla base di elenchi di
veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione.
I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa
o telaio.
3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono
congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalità
stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione Ë determinato dalle Amministrazioni
procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto,
tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme
dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel
comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonchè degli eventuali
oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente
del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte
dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli.
Il provvedimento notificato Ë comunicato al pubblico registro automobilistico
competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
6. Al custode Ë riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo
complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno
degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori,
in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore
a 3,5 tonnellate, nonchÈ per le macchine agricole ed operatrici, ed in
euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore
a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento
per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva
l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente
riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima
rata Ë corrisposta nell'anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento
sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle
spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonchÈ
il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto
e di custodia, non determinano responsabilit contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della
disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi
tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalit per
l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole
prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi
dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma
6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria,
salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno
onerose per l'erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita
dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione
di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del
1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica
al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213 del predetto
decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente
articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia
del veicolo a proprie spese, si proceder, altresÏ, all'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria
previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto articolo 213, introdotto
dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni,
dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della propriet
del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso.
La somma ricavata dall'alienazione Ë depositata, sino alla definizione
del procedimento in relazione al quale Ë stato disposto il sequestro o
il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In
caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso
la somma depositata; Ë restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma
1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente
introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni
previste dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto
dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano
ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonchÈ le disposizioni degli articoli
395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
Articolo 39.
(Altre disposizioni in materia di entrata)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di
cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte
di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonchÈ, dalla
data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo
3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 Ë adottato non oltre
il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 99
per cento:
a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina
del mese di dicembre, Ë riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi
in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre;
b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504,
relativo al mese di dicembre, Ë riferito all'imposta dovuta per le immissioni
in consumo relative al mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli
enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalità di
riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonchÈ
il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto
alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa
vigente, nonchÈ, in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore,
alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti,
per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 Ë
quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei
trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni
in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di
indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle
linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria
al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati
dell'attivit di controllo tributario.
4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825, Ë aggiunto,
in fine, il seguente periodo: ´Le richieste sono corredate, in relazione
ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli
effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.ª. Tale
disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali,
fino alla medesima data, non Ë stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il
termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in
cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda
di cui al primo periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: ´30 aprile 2003ª sono
sostituite dalle seguenti: ´31 dicembre 2003ª.
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole:
´entro il 31 dicembre 2003ª sono sostituite dalle seguenti: ´entro
il 31 ottobre 2004ª.
6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: ´la durata di ciascuna partitaª sono sostituite
dalle seguenti: ´la durata della partitaª; le parole: ´a venti
volte il costo della singola partitaª sono sostituite dalle seguenti: ´a
50 euroª; le parole: ´7.000 partiteª sono sostituite dalle seguenti:
´14.000 partiteª; le parole: ´90 per centoª sono sostituite
dalle seguenti: ´75 per centoª.
7. Al terzo periodo dell'articolo 110, comma 7, lettera b), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: ´dal 1? gennaio
2004ª sono sostituite dalle seguenti: ´dal 1? maggio 2004ª;
le parole: ´essi sono rimossiª sono sostituite dalle seguenti: ´essi,
entro il 31 maggio 2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di
cui al periodo precedente. A decorrere dal 1? giugno 2004, il possesso, a qualsiasi
titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al
gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia
di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi
2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.
In tal caso, all'autorità amministrativa Ë preclusa la possibilit
di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione
per un periodo di cinque anni.ª
8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il
primo periodo Ë aggiunto il seguente: ´A decorrere dal 1? gennaio
2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente,
agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma
7, del citato testo unico.ª.
9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate
le parole: ´e per ciascuno di quelli successiviª.
10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le
parole: ´per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successiviª sono
aggiunte le seguenti: ´fino all'anno 2003ª.
11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 Ë
inserito il seguente: ´3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo
110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai
fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario
annuo Ë, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista
in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma
7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma
7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma
7 dell'articolo 110.ª.
12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, Ë
sostituito dal seguente:
´4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza
pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più
concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale
rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali,
del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con
uno o pi? decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del
presente comma.ª.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in rete, si applica
un prelievo erariale fissato in misura del 15% delle somme giocate. Per l'anno
2004, fino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno Ë
dovuto, a titolo di acconto, un versamento nella misura di 5.000 euro, da effettuarsi
contestualmente alla richiesta di nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, da emanarsi entro il 31 gennaio 2004, sono definiti i
termini e le modalit di assolvimento del prelievo erariale.
14. Con uno o pi? decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati
ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono
disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi
dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina
organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione
dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate
scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo
a favore del CONI e dell'erario, nonchË di tutela dello scommettitore,
destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il
decreto o i decreti di cui al presente comma stabiliscono le date a decorrere
dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale
disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e
2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti
di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse
a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
Articolo 40.
(Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta)
1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberate successivamente
al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni
degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico
e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi
dell'articolo 2433-bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile
distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio
del relativo esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle distribuzioni di utili
deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1? settembre
2003 Ë stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.
Articolo 41.
(Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari)
1. Al decreto legislativo 1? aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: ´e che non siano
residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma
7-bisª;
b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: ´una banca o una societ
di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una
stabile organizzazione in Italia di banche o di societ di intermediazione
mobiliare estere non residentiª sono sostituite dalle seguenti: ´una
banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio
dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di societ
di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ª.
2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali
dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a), si applica anche con
riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ´una banca o una
societ di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato,
ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento
non residentiª sono sostituite dalle seguenti: ´una banca o una societ
di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile
organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti,
ovvero una societ di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ª.
4. " abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere
dal 1? gennaio 2004.
5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi
il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze
in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio
1998.
6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole
e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili
anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino
a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro delle
finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
5 agosto 1998.
7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo
di imposta sostitutiva.
8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1?
gennaio 2004.
Capo III DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN MATERIA ASSISTENZIALE E
PREVIDENZIALE
Articolo 42.
(Disposizioni in materia di invalidità civile)
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità
civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità
ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche
al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso
gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni provinciali dei
Servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia
e delle finanze Ë litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice
di procedura civile e può essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello
Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposita convenzione stipulata
con l'INPS senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati
dipendenti da questo ente. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico,
alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato
dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di
nullit, del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono
le facolt indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura
civile.
2. Il Ministero dell'economia e delle Finanze d'intesa con la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio
dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano
applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i
provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei
benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale Ë proposta,
a pena di decadenza, avanti alla competente autorit giudiziaria entro
e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento
emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione Centrale degli Uffici
Locali e dei Servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze
economiche di cui al comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto
della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di
invalidit esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidit
non comporti la conferma del beneficio in godimento Ë disposta la sospensione
dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza
dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
vengono definite annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili,
il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica
dovranno effettuare nel corso dell'anno, nonchÈ i criteri che, anche
sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidit,
dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche
da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione Centrale degli
Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione
interdirigenziale, stabiliscono le modalit tecniche per effettuare, in
via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze
economiche di cui al comma 1, nonchÈ per procedere alla sospensione dei
pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione
delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi
alla valutazione dell'handicap e della disabilità, sono integrate da
un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Ë sostituito
dal seguente:
´2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi
anomalie cromosomiche nonchèi disabili mentali gravi con effetti permanenti
sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento
della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate
le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo
ed Ë indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati
o alle Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare
l'invaliditàª.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della
Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica. Con il
predetto decreto si prevede che il Presidente della Commissione medica superiore,
già Commissione medica superiore e di invalidit civile, Ë
nominato tra i componenti della Commissione stessa.
9. La Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro subentra
nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità
civile, già di competenza del Ministero dell'Interno.
10. Per le finalità del presente articolo, ai fini del potenziamento
dell'attività delle Commissioni mediche di verifica, Ë autorizzata
la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª
dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile Ë sostituito dal seguente:
´Art. 152. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali
o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo
96, primo comma, del codice di procedura civile, non puÚ essere condannata
al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno
precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF,
risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo
del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto
legislativo 30 maggio 2002, n. 113. L'interessato che, con riferimento all'anno
precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni
indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare,
fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti
di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo
79 e l'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002ª.
Articolo 43.
(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione)
1. A decorrere dal 1? gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione
in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del
Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati
come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera
c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,
sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione
in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia
ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 Ë pari al contributo pensionistico
corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza.
Il 55 per cento del predetto contributo Ë posto a carico dell'associante
ed il 45 per cento Ë posto a carico dell'associato. Il contributo Ë
applicato sul reddito delle attivit determinato con gli stessi criteri
stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi
a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano
corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione
da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi
come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare
fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità
ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti
alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il versamento Ë effettuato sugli importi erogati all'associato anche
a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in
sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni
in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti
dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta
alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all'INPS
entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attivit lavorativa,
se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici,
il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Ë definito l'assetto organizzativo
e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge
9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge
2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 44.
(Disposizioni varie in materia previdenziale)
1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni
e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma
5 del medesimo articolo 9, cosÏ come sostituito dall'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai
commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni
e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale,
i produttori di 3? e 4? gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo
per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del
25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidit,
la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivitàcommerciali. Nei
confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile
previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dell'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente
dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo
di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono
chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi
a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivit di produttori di terzo
e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque
anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi Ë
maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento.
Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in
rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali
soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, successivamente modificato
dall'art.147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
a) al comma 1, dopo le parole: ´centoventi giorniª sono aggiunte
le seguenti: ´; prima di tale termine il creditore non può procedere
ad esecuzione forzata nè procedere alla notifica di atto di precettoª;
b) sostituire il comma 1-bis Ë sostituito dal seguente:
´1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di
precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati
a pena di nullit presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella
cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati
anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento
di crediti di cui all'art. 543 c.p.c. promosso nei confronti di Enti ed Istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base
territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile
d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha
emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva Ë promossa.
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento Ë trascorso un
anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai
sensi dell'art. 553 c.p.c. l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia
se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui Ë
stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnateª.
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art.
442 c.p.c., puÚ essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni
da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati
anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonchÈ i dati
necessari per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende,
istituti, enti e societ che stipulano contratti di somministrazione di
energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonchè le società
ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze
contenute nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati,
anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni
da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti
per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali
e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità
di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29
del decreto leg.vo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, 2? comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, cosÏ
come modificato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451, si interpreta
nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale
compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità,
comprensive dei ratei di mensilit aggiuntive.
7. " fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo
determinato di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento al lavoro con
l'indicazione del tipo di coltura praticata e/o allevamento condotto, nonchè
il fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno, calcolata sulla base dei valori
medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della
legge 12 marzo 1968, n. 334.
8. A decorrere dal 1? gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti
attivit commerciali di cui all'art. 2, comma 202 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge,
anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi
e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di Commercio, Industria Artigianato
e Agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili
per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo
le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono
agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonchè
le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo,
secondo modalità di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro
30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti
ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute.
A partire dal 1? gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono
esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti
previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi
alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande
di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio
2004. " abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art.
1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti
adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio
2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati
di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della repubblica
27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi,
per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione
delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) ai sostituti
d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il cui
personale Ë iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli
enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali
necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione
operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni,
distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi
entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di
garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali
erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale
5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via
telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalit
stabilite dallo stesso Istituto.
Articolo 45.
(Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95)
1. Con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva per gli iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
Ë stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica
dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi
previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino
al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
Articolo 46.
(Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS
gli elenchi dei defunti)
1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione
dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge
21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
Articolo 47.
(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, Ë ridotto da 1,5 a 1,25.
Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica
ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche
e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui
sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione
all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi ai lavoratori
che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto
in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio
su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per
i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione
all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3
sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui
al comma 3, compresi quelli a cui Ë stata rilasciata certificazione dall'INAIL
prima del 1? ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza
entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi
benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Capo IV ACCORDO STATO REGIONI IN MATERIA SANITARIA
Articolo 48.
(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica)
1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto gi previsto dall'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica
territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero,
Ë fissata, in sede di prima applicazione, al 16% come valore di riferimento,
a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale puÚ
essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto
di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai
farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza
distrettuale e residenziale nonchË a quelli utilizzati nel corso di ricoveri
ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo
definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene
conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute
e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà
delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli
investimenti in ricerca e sviluppo, Ë istituita, con effetto dal 1°
gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia,
sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia Ë dotata di personalità giuridica di diritto pubblico
e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa
spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta
consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il
farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca
e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica,
alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo,
alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di
cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza
permanente;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente,
uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. 5. L'Agenzia svolge i compiti
e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed
f) del comma 3, dell'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 2003, n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto
programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale,
Ë affidato il compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida
per la terapia farmacologia anche per i farmaci a distribuzione diretta, per
quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale
nonchË per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED),
coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato
e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni
e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera
a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso
di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei
farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri
di costo efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli
di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonchË,
in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato
nella G.U. del 6 settembre 2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere
della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma
13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario,
una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto
il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il
costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni
terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti
per la normativa vigente, nonchË per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della
predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma
13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo
se il prezzo del medesimo medicinale Ë inferiore o uguale al prezzo pi?
basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in
concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del presente comma,
a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento,
la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo
la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa
al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento
viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in
materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 16 novembre
2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
g) proporre nuove modalit, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento
pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico
sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte
delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attivit
ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che
esprime parere entro il 31 gennaio successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni
parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai
decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione
delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie e delle
patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresÏ alla
definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo
alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei
medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia
proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia,
Ë ridotto del 30%.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) del comma 5 sono adottate
con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale.
Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1,
alla proposta Ë allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti
finanziari sul SSN.
7. Dal 1? gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite
all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della
Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute,
le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito
non potrà superare il 60% del personale in servizio alla data del 30
settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva
il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento
del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia.
In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente
previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia
può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non
può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilit finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con
contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì
avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque
per un numero non superiore a 40 unità , ai sensi dell'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando
dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità , nonchè
da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie
e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia
e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera
b), punto 2, nonchË per l'attuazione del programma di farmacovigilanza
attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20% delle tariffe di
cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia
europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali
ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza
e ricerca.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo stanziato
in apposita unit previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri
di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi
gestionali. 10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c), sono versate
nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo di cui al comma 9.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura
di apposita contabilità speciale.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate
le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia,
prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza
in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume
le funzioni tecnico scientifiche gi svolte dalla Commissione unica del
farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione
al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza
farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento
di tutte le funzioni gi svolte dalla medesima Commissione da parte degli
organi e delle strutture dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia
autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno
precedente per le attivit di promozione e della sua ripartizione nelle
singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro
della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano,
su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5% delle
spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:
a) per il 50%, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico
del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano
una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e
gravi patologie;
b) per il rimanente 50%:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un Centro di informazione
indipendente sul farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza
attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza
e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera
scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società
scientifiche pertinenti e le Università;
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di
sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore
terapeutico aggiunto, nonchË sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso
bandi rivolti agli IRCCS, alle Universit ed alle Regioni;
4) ad altre attivit di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza,
di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire un migliore informazione al paziente, a partire dal
1? gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto
illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati
dall'Agenzia.
21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11,
12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono,
con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicit presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti; b)
consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
d) definizione delle modalit con cui gli operatori del Servizio Sanitario
Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o
finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici
per il Servizio Sanitario Nazionale. 22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, Ë soppresso. "
consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la
partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale
su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza.
Presso tale struttura Ë depositato un registro con i dati relativi alle
partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili
alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992,
le parole: ´ non comunica la propria motivata opposizioneª sono sostituite
dalle seguenti ´comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione
dove ha sede l'eventoª. Nel medesimo comma sono altresÏ abrogate le
parole: ´o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni
prima dalla data della riunioneª.
24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 541 del 1992, le parole da: ´otto membri aª fino a: ´di
sanità ª sono sostituite dalle seguenti: ´ un membro appartenente
al Ministero della salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di
Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ª.
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione
dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori
degli eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate Ë incompatibile
con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: ´all'autorità competenteª
sono sostituite dalle seguenti: ´all'Agenzia italiana del farmaco, alla
Regione sede della sperimentazioneª;
b) la lettera e) Ë sostituita dalla seguente:
´e) la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione
della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni
dell'eventuale interruzioneª.
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale
e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie,
in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi
farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione
di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da
un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla
Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui
al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate
le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto- legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma
1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono abrogate le parole: ´tale disposizione
non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivoª.
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base
all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti
i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico
e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo
corrispondente a quello di rimborso cosÏ come definito dall'art. 9, comma
5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario
Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori
secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1° febbraio
2001.
34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti
ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti
sono assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione
unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le
sue attuali funzioni.
Articolo 49.
(Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere)
1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle
aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, le maggiori entrate corrispondenti
all'IVA gravante sui servizi, originariamente prodotti all'interno delle predette
aziende, e da esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono ad un fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, comunque,
preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea,
nonchË quelle attribuite alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto
ordinario, dalla definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le procedure e le modalit per l'attuazione del presente comma nonchË
per la ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro
per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per
l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 50.
(Disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti
erogatori di servizi sanitari nonchË per il monitoraggio e controllo della
spesa sanitaria)
1. In attesa della realizzazione del processo sperimentale di utilizzazione
della carta nazionale dei servizi per le finalit stabilite dal comma 9
dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per una più rapida
liquidazione dei rimborsi alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensari
di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori
di servizi sanitari, nonchË di un più attento monitoraggio e controllo
della spesa pubblica nel settore sanitario, il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, approva, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello
di ricetta medica a lettura ottica di cui all'allegato disciplinare del decreto
del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, valido per il S.S.N.
a decorrere dal sesto mese successivo alla data della sua approvazione; il Ministero
dell'economia e delle finanze cura altresÏ la stampa e la consegna delle
ricette ai medici del S.S.N. che operano sull'intero territorio nazionale. Nelle
ricette Ë riportato, in aggiunta alle nomenclature ovvero agli spazi di
compilazione dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, un codice
a barre recante i dati di identificazione dei medici del S.S.N. e delle rispettive
AA.SS.LL. di appartenenza. Nella compilazione della ricetta Ë sempre riportato
il codice fiscale dell'assistito, anche in formato codice a barre. Detto codice
sarà rilevabile, superato il periodo di prima applicazione, attraverso
apposita tessera.
2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, pubbliche e private,
e i dispensari di farmaci aperti al pubblico, dal sesto mese successivo alla
data di approvazione del modello di cui al comma 1, nonchË i laboratori
di analisi e gli altri enti erogatori di servizi sanitari, a partire dal decimo
mese successivo alla predetta approvazione, effettuano la rilevazione ottica
della ricetta e l'invio della sua immagine al Ministero dell'economia e delle
finanze. La rilevazione dell'immagine della ricetta ed il suo invio al Ministero
dell'economia e delle finanze Ë effettuata con cadenza giornaliera, non
oltre le ventiquattro ore dal momento della spedizione della ricetta; in caso
di interruzione accidentale del servizio di trasmissione dati, l'invio dell'immagine
avviene entro le ventiquattro ore successive dal momento del ripristino del
servizio.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, a sua cura e spese,
ad installare e rendere operativi, presso le farmacie, i dispensari, i laboratori
e gli altri enti di cui al comma 1, le apparecchiature ed i collegamenti telematici
occorrenti per la rilevazione ottica e l'invio delle immagini di cui al comma
2. In nessun caso le apparecchiature consentono la raccolta o la conservazione
dei dati in ambiente residente dopo la conferma della ricezione telematica dell'immagine
della ricetta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Al momento
della ricezione dell'immagine della ricetta, il Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalità esclusivamente automatiche, inserisce i dati da
essa desumibili in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione
o Provincia autonoma, in modo che sia assolutamente separato il codice fiscale
dell'assistito da tutti gli altri dati desunti dall'immagine della relativa
ricetta. In ogni caso, prima dell'acquisizione del codice fiscale dell'assistito
nel relativo archivio, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica,
con modalit esclusivamente automatica, attraverso l'anagrafe tributaria
e sulla base dei parametri integrativi o correttivi a tal fine eventualmente
forniti dalle Regioni e dalle Province autonome, il diritto di ciascun assistito
alla prestazione sanitaria economicamente agevolata, cancellando subito e in
via definitiva il codice fiscale dell'assistito che risulta privo di tale diritto.
A questo fine, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabili i dati che il Ministero della salute, le
Regioni, le Province autonome, le AA.SS.LL. e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalit telematica, nei trenta giorni successivi alla data del predetto
provvedimento.
4. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare
i dati acquisiti nell'archivio relativo ai codici fiscali degli assisiti; allo
stesso Ë consentito trattare gli altri dati desunti dalle immagini delle
ricette per fornire mensilmente alle Regioni e alle Province autonome gli schemi
di proposta di rimborso dovuto alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e
agli altri enti erogatori di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 3
sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
delle AA.SS.L. di ciascuna Regione e Provincia autonoma per la verifica ed il
riscontro dei dati occorrenti alla liquidazione periodica delle somme spettanti,
ai sensi delle disposizioni vigenti, alle farmacie, pubbliche e private, ai
dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri
enti erogatori di servizi sanitari.
5. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si ritiene
rispettato dalle regioni e province autonome anche aderendo alle disposizioni
di cui al presente articolo. Nel caso in cui le regioni e province autonome
provvedano ad attivare direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio
delle prescrizioni mediche, le stesse hanno l'obbligo di trasmettere, con modalità
telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze copia dei dati da esse
acquisiti, cosÏ come stabilito dal decreto dirigenziale di cui al comma
1 del presente articolo.
6. Per le finalit di cui al presente articolo Ë autorizzata la spesa
di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unit previsionale di
base di conto capitale ´Fondo specialeª dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministeroª. Il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 51.
(Interventi per le aree sottoutilizzate)
1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350 milioni di euro, di
cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005,
e di 330 milioni di euro per l'anno 2006, Ë accantonata quale riserva premiale,
da destinare alle aree sottoutilizzate delle Regioni che conseguono obiettivi
di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entit della riserva premiale
di ciascuna Regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario,
nonchË i criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione
della riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati
dalle singole Regioni interessate. All'eventuale assegnazione il CIPE provvede
con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.
Articolo 52.
(Norma finale)
1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto sono integralmente
destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicate nelle
risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2004-2007 e relative note di aggiornamento.
Articolo 53.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. " fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Classi dimensionali Comuni Zone Territoriali Omogenee
A B C D E F
1 < 10.000 15,00 10,00 7,50 10,00 - -
2 10.001 100.000 30,00 20,00 15,00 20,00 5,00 7,50
3 100.001 300.000 60,00 40,00 30,00 40,00 - -
4 > 300.001 90,00 60,00 45,00 60,00 - -
(I valori sono espressi in E / mq / anno)
Tabella B Valori unitari delle aree
Classi dimensionali Comuni Zone Territoriali Omogenee
A B C D E F
1 < 10.000 45,00 30,00 22,50 30,00 - -
2 10.001 100.000 90,00 60,00 45,00 60,00 15,00 22,50
3 100.001 300.000 180,00 120,00 90,00 120,00 - -
4 > 300.001 270,00 180,00 135,00 180,00 - -
Allegato 1
TIPOLOGIA DI OPERE ABUSIVE SUSCETTIBILI DI SANATORIA ALLE CONDIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2
Tipologia
1. Opere realizzate in assenza o in difformit del titolo abilitativo edilizio
e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2.
Opere realizzate in assenza o in difformit del titolo abilitativo edilizio,
ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3.
Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera
d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformit
dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4.
Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3,
comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza
o in difformit dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A
di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;
Tipologia 5.
Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3,
comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza
o in difformit dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo
3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza
o in difformit dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalit
di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia La domanda di definizione degli illeciti
edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata
utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata
utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella
tabella A. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali
importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere
effettuato nella misura minima di 1.700,00 E, qualora l'importo complessivo
sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione
sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri
concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in
base a quanto indicato nella tabella B. Il versamento deve comunque essere effettuato
nella misura minima di 500,00 E, qualora l'importo complessivo sia superiore
a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri
concessori sia inferiore a tale cifra;
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:
- seconda rata 30 giugno 2004 - terza rata 30 settembre 2004 L'importo restante
dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi
uguali, entro:
- seconda rata 30 giugno 2004 - terza rata 30 settembre 2004 L'importo definitivo
degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006,
secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla
seguente documentazione:
d) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n.15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti
la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
e) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneit statica
delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza
di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non Ë
necessaria se non Ë oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
f) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro
il 30 settembre 2004 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione
relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL'OBLAZIONE E DELL'ANTICIPAZIONE
DEGLI ONERI CONCESSORI
Tabella C
Misura dell'oblazione
Tipologia dell'abuso Misura dell'oblazione
E/mq
Immobili non residenziali Misura dell'oblazione
E/mq
Immobili residenziali
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici 150,00 100,00
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilzio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento 100,00
80,00
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1,
lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità
del titolo abilitativo edilizio 80,00 60,00
Tipologia dell'abuso Misura dell'oblazione
Forfait
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza
o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee
A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 3.500,00
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza
o in difformità del titolo abilitativo edilizio 1.700,00
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma
1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dalla normativa regionale, realizzate
in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità
di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume 516,00
Tabella D
Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione
1. Numero abitanti 2. Nuove costruzioni e
ampliamenti (E/mq) 3. Ristrutturazioni e
modifiche della destinazione
d'uso (E/mq)
Fino a 10.000 38,00 18,00
Da 10.001 a 100.000 55,00 27,00
Da 100.001 a 300.000 71,00 36,00
Oltre 300.001 89,00 45,00