Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata e disposizioni
relative
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e disposizioni relative
Art. 3. Stato di previsione del Ministero delle attività
produttive e disposizioni relative
Art. 4. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative
Art. 5. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative
Art. 6. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative
Art. 7. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
della ricerca e disposizioni relative
Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative
Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutoela del territorio e disposizioni relative
Art. 10. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative
Art. 11 Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
e disposizioni relative
Art. 12 Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative
Art. 13 Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali e disposizioni relative
Art. 14 Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali e disposizioni relative
Art. 15. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative
Art. 16. Totale generale della spesa
Art. 17. Quadro generale riassuntivo
Art. 18. Disposizioni generali
Art. 19. Bilancio pluriennale
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2004, relative
a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate,
riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti,
regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione
dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2004 Ë confermata la competenza
gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione
transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio
dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della
predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a ripartire,
con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni
statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004. Il Ministro dell'economia
e delle finanze Ë, altresÏ, autorizzato ad apportare, con propri decreti,
ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni
di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,
al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, Ë
stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi
assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2004,
rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro
mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
5. La SACE Ë altresìautorizzata, per l'anno finanziario 2004, a
rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei
limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento ad altre unitàprevisionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della
unità previsionale di base ´Interessi sui titoli del debito pubblicoª
(oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità´Tesoroª
del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 , 9 e 9-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità
previsionali di base ´Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordineª
e ´Altri fondi di riservaª (oneri comuni) e ´Fondo per la riassegnazione
dei residui passivi perenti di spesa in conto capitaleª (investimenti),
di pertinenza del centro di responsabilità´Ragioneria generale
dello Statoª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.600 milioni di euro, 900 milioni
di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle
descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione
del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità
previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle
Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi
nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Le spese per le quali puÚ esercitarsi la facoltà prevista
dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco
n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati
membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unit previsionale
di base ´Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodottiª
(Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato
di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle ´risorse proprieª
(decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonchè
per importi di compensazione monetaria, Ë imputata nell'ambito dell'unità
previsionale di base ´Risorse proprie Unione europeaª (interventi)
di pertinenza del centro di responsabilità ´Ragioneria generale
dello Statoª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria denominato: ´Ministero
del tesoro - FEOGA, Sezione garanziaª.
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e
dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell'anno 2004 ai fini della correlativa
spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata
´Risorse proprie Unione europeaª (interventi) di pertinenza del centro
di responsabilità ´Ragioneria generale dello Statoª dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità ´Ragioneria
generale dello Statoª e ´Politiche di sviluppo e coesioneª dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2004, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo:
Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri
del personale gi dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere
nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unit
previsionale di base ´Fondi da ripartire per oneri di personaleª
(oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale
delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale
di base ´Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto specialeª
(interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita previsionale di base ´Interventi
diversiª (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate,
iscritto nell'unit previsionale di base ´Aree sottoutilizzateª
e Fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica, ecc. iscritto
nell'ambito dell'unit previsionale di base ´Fondo per agevolare
l'innovazione tecnologicaª (investimenti), Fondo da ripartire per la costituzione
di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e
al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita previsionale
di base ´Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti
pubbliciª (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë
autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base
delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel
conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.
222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base
´8 per mille IRPEF Statoª (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilit ´Ragioneria generale dello Statoª dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 Ë
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari.
Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base
´Interventi diversiª (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
´Ragioneria generale dello Statoª dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite
all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo
24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Ë, altresÏ, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione
del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n.157
del 1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla assegnazione all'unit previsionale di base ´Acquedotti
e fognatureª (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
´Ragioneria generale dello Statoª dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë, altresÏ,
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto
fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base
´Ammortamento titoli di Statoª di pertinenza del centro di responsabilità
´Tesoroª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria
in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze Ë autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
all'unit previsionale di base ´Fondo sanitario nazionale´
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità ´Ragioneria
generale dello Statoª dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad effettuare
il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive
variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra
le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti
decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto
in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale
di base ´Progetti immediatamente eseguibiliª (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilit ´Politiche di sviluppo e di coesioneª
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze Ë autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione
tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unit previsionale
di base ´Calamità naturali e danni belliciª (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità ´Politiche di sviluppo
e di coesioneª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge
2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unit previsionale
di base ´Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi
e concorsi variª di pertinenza del centro di responsabilità ´Tesoroª
(Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza
e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'unit previsionale di base ´Presidenza del Consiglio dei ministri
- Editoriaª (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità
´Tesoroª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unit previsionale
di base ´Presidenza del Consiglio dei Ministriª (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilità ´Tesoroª dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario
2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi
destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna
in accordo con l'Unione europea.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione
dei referendum, dall'unit previsionale di base ´Spese elettoraliª
(oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità´Ragioneria
generale dello Statoª, dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2004 alle competenti unit previsionali
di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle
finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno
per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio,
a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione,
a missioni, a premi, a indennit e competenze varie alle Forze di polizia,
a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni
di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche,
a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione
delle predette consultazioni elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle
variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo
9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, a trasferire per l'anno 2004 alle unità previsionali
di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza
e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base ´Rimborsi
anticipati o ristrutturazione di passività ª di pertinenza del centro
di responsabilità ´Tesoroª dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
26. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero
degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere
in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2004, Ë stabilito in
150.
27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per
l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo
9, comma 4, della legge 1? dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unit
previsionale di base ´Spese generali di funzionamentoª (funzionamento)
di pertinenza del centro di responsabilità ´Guardia di finanzaª
del medesimo stato di previsione.
28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato Ë autorizzata
ad accertare e riscuotere le entrate nonchË a impegnare e a pagare le spese,
ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle
finanze (Appendice n. 1).
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2004 occorrenti per l'attuazione delle
norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, alla pertinente unit previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico,
ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa,
tra l'unit previsionale di base 4.1.2.1 ´Fondo sanitario nazionaleª
e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 ´Federalismo fiscaleª
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione
alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale perla programmazione
economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare
con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire,
alla pertinente unit previsionale di base dello stato di previsione del
predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono
il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad assegnare
alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione,
le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43
´Contratti di programmaª di pertinenza del centro di responsabilità
´Tesoroª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli
oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente
disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche
nonchË per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni
legislative.
34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2003, relative
alle unità previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilità
´Servizi tecnici nazionaliª dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, sono mantenute nel conto dei
residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione
della gestione di competenza.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
attività produttive, per l'anno finanziario 2004, in conformit
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali
di base ´Restituzione di finanziamentiª e ´Rimborso di anticipazioni
e riscossione di creditiª di pertinenza del centro di responsabilità
´Impreseª dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale
di base ´Fondo investimenti - incentivi alle impreseª (Investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità ´Impreseª dello
stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione
al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione
tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività
produttive, Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione
del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite
all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge
17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
attività produttive, Ë autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n. 421, nonchË all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo
1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree
di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione
del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo
1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2004, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514,
il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
giustizia, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2004,
sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello
del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,
Ë utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base ´Altri
fondi di riservaª (Oneri comuni) dello stato di previsione della spesa
degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di
base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali
di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive
del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati
nell'ambito delle unità previsionali di base ´Mantenimento, assistenza,
rieducazione e trasporto detenutiª (interventi) e ´Funzionamentoª,
di pertinenza del centro di responsabilità ´Amministrazione penitenziariaª,
e ´Funzionamentoª di pertinenza del centro di responsabilità
´Giustizia minorileª dello stato di previsione del Ministero della
giustizia per l'anno finanziario 2004.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli
affari esteri, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto
agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2004, annesso allo stato
di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE
del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze
Ë autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle
somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2004 per
essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico
per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchË
di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto
bilancio per l'anno finanziario 2004.
5. Il Ministero degli affari esteri Ë autorizzato ad effettuare, previe
intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta
estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti
valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo
controvalore in euro Ë acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed
Ë contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero
degli affari esteri, alle pertinenti unit previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2004, per l'effettuazione
di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione
di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e
di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine
d'ufficio, nonchË alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini
di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali
di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti
per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla
legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2004, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, Ë autorizzato a ripartire, con
propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali
di base ´Fondi da ripartire per oneri di personaleª, ´Fondi
da ripartire per l'operatività scolasticaª, e ´Scuole non
stataliª, di pertinenza del centro di responsabilit ´Servizio
affari economico finanziariª dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche,
per l'anno finanziario 2004, Ë comprensiva delle somme per il finanziamento
degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati giàapprovati
dal CIPE, nonchË della somma determinata nella misura massima di 2.582.284
euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale
afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base
´Ricerca scientificaª di pertinenza del centro di responsabilità
´Programmazione, coordinamento e affari economiciª dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo
9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivit
produttive.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno,
per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unit previsionale di base
´Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi variª (Entrate extratributarie)
di pertinenza del centro di responsabilit ´Vigili del fuoco, soccorso
pubblico e difesa civileª dello stato di previsione dell'entrata per l'anno
2004 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e
alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unit previsionali di base
´Spese generali di funzionamentoª (funzionamento) e ´Edilizia
di servizioª (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
´Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civileª dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno,
sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità ´Pubblica
sicurezzaª per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004,
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre
1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base ´Spese
generali di funzionamentoª.
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore,
delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchË l'impegno e il pagamento
delle spese, relative all'anno finanziario 2004, in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n.
1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici
di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno,
Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni,
in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2004, conseguenti
alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato
al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2004, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2004, in conformit
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchË
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del
centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo
21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
Ë stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a)
e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) dell'articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere
alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali
M.M., per l'anno 2004, Ë fissato in 229 unità .
5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte
le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità
dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263, iscritto nell'unit previsionale di base ´Spese generali
di funzionamentoª (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
´Capitanerie di portoª del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilit
delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391,
i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale
dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero
della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di
pertinenza del centro di responsabilità ´Capitanerie di portoª
in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione
ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche,
materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza
dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base ´Mezzi
operativi e strumentaliª (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
´Capitanerie di portoª, dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilità generale dello Stato.
8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, Ë autorizzato a ripartire, con propri
decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali
di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma
capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base ´Fondo
per Roma capitaleª (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
´Opere pubbliche ed ediliziaª dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
comunicazioni, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
difesa, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4
della legge 8 gennaio 1952, n. 15, Ë fissato in termini di forza media,
nell'anno 2004, come segue:
a) Esercito n. 12.183;
b) Marina n. 3.000;
c) Aeronautica n. 2.267.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come
forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, Ë stabilito
come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
- Esercito n. 519;
- Marina n. 470;
- Aeronautica n. 340;
- Carabinieri n. 504;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
- Esercito n. 5;
- Marina n. 210;
- Aeronautica n. 132;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
- Esercito n. 74;
- Aeronautica n. 10.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma
dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, Ë fissata, per l'anno 2004, in n. 102 unità.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma
volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964,
n. 447, Ë fissata, per l'anno 2004, in n. 1.418 unità.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari
marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del
regio decreto-legge 1? luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18
della legge 10 giugno 1964, n. 447, Ë fissata, per l'anno 2004, in n. 1.080
unità.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma
volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964,
n. 447, e successive modificazioni, Ë fissata, per l'anno 2004, in n. 626
unità .
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario,
per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi Ë fissato, per
l'anno 2004, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unità.
9. Alle spese di cui alle unit previsionali di base ´Accordi e organismi
internazionaliª (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture
multinazionali NATO, e ´Ammodernamento e rinnovamentoª (funzionamento),
dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno
finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo
36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilit generale dello Stato.
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico
delle unitàprevisionali di base ´Accordi e organismi internazionaliª
(interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano
le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure
di appalto, d'assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge
13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non
si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 496.
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della
difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli
20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione
e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui
al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre
1932, n. 1958, iscritto nell'unitàprevisionale di base ´Spese generali
di funzionamento di bilancio e affari finanziariª (funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità´Bilancio e affari finanziariª
e nell'unitàprevisionale di base ´Spese generali di funzionamentoª
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità´Arma
dei Carabinieriª.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate
in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchË per l'attuazione del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione
dell'amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche
ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia
e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito
della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa,
occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento,
di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e delle finanze Ë
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito
dell'unit previsionale di base ´Interventi diversiª - capitolo
2827- di pertinenza del centro di responsabilità´Ragioneria generale
dello Statoª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unit
previsionale di base ´Interventi nel settore agricolo e forestaleª
di pertinenza del centro di responsabilità´Dipartimento della qualit
dei prodotti agroalimentari e dei serviziª dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e
18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento
e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
Ë autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, Ë autorizzato a ripartire, con propri decreti,
le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base ´Economia
montana e forestaleª di pertinenza del centro di responsabilità´Corpo
forestale dello Statoª dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
8. Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali
di base afferenti il Centro di responsabilità ´Corpo forestale
dello Statoª dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali, delle somme versate in entrata dall'AGEA a titolo di rimborso al
Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento
CEE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i
beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2004, in conformit
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
salute, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base ´Programmi
anti AIDSª (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
´Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e
dei rapporti internazionaliª dello stato di previsione del Ministero della
salute si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute
nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2004 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini
e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della
salute, Ë autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della
salute, per l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attivit
di ricerca o sperimentazione, delle unit previsionali di base ´Ricerca
scientificaª (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità´Ordinamento
sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministeroª dello stato di previsione
del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a riassegnare
per l'anno finanziario 2004, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo
5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per
le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione
sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonchË per le finalità
di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della
salute, Ë autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute per l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attivit
relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale
di base ´Prelievi e trapianti di organi e tessutiª di pertinenza
del centro di responsabilità ´Ordinamento sanitario, ricerca ed
organizzazione del Ministeroª dello stato di previsione del Ministero della
salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91,
e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della
salute, dell'interno e della difesa Ë autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unit previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il ´Fondo da ripartire
per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie
dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonchË
per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta areaª
dell'unità previsionale di base ´Missioni internazionali di paceª
di pertinenza del centro di responsabilità ´Tutela della salute
umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionaliª
dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2004.
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1. " approvato, in euro 645.668.741.062 in termini di competenza ed in
euro 665.627.119.158 in termini di cassa il totale generale della spesa dello
Stato per l'anno finanziario 2004.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1. " approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale
riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2004, con le tabelle
allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. Per l'anno finanziario 2004, le spese considerate nelle unità previsionali
di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia
e delle finanze Ë autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle
indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2004, le spese delle unità previsionali di
base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano
le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla
presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali
non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito
delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze
Ë autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unit
previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare
alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie
di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri
in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari
dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in
speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2004,
in conformit delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, Ë autorizzato a trasferire,
con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità
previsionale di base ´Fondo per i programmi regionali di sviluppoª
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilit ´Politiche
di sviluppo e di coesioneª dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2004, alle pertinenti unità previsionali
di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative
di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive
modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui
e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie
per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati,
Ë autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri
decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali
di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore
di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi
cofinanziati dalla Unione europea, nonchË di quelli connessi alla realizzazione
della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale,
delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni, - il Ministro dell'economia e delle finanze Ë
autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari
competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
ivi comprese l'individuzione dei centri di responsabilità amministrativa,
l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di
base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli
stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2003 ed in quello in corso
siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9,
nonchË previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità
previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa,
fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le
spese in annualit e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate
con legge, nonchË tra capitoli di unità previsionali di base dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri
relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la
operatività delle Amministrazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,
tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità
amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la
gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla
costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo
scopo versate in Entrata dalle amministrazioni interessate.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni
dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchË degli accordi sindacali
e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per
quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale
interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente
ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle
forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei corpi di polizia,
nonchË quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio
del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese
sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unit
previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle
amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro interessato, Ë autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative dalle unit previsionali ´funzionamentoª,
per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità
delle amministrazioni medesime, alla pertinente unit previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto
di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili
all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso
la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette
modalità tra le pertinenti unit previsionali di base dello stesso
Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nelle pertinenti unit previsionali di base anche di
nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni
in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica
delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio
erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione
temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il
Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unit previsionali
di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento
del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione
di destinazione.
21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, concernente il Fondo investimenti, il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti
da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti,
le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità
e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle
dotazioni dei Fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro
competente.
22. Per l'anno finanziario 2004, al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilit
del bilancio in connessione con il riordino delle Amministrazioni pubbliche,
ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni,
con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti
e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra
capitoli delle unit previsionali del medesimo stato di previsione della
spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria,
per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente
regolate con legge.
23. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia
e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.
24. Per l'anno finanziario 2004, le unità previsionali di base e le funzioni
obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla
presente legge.
Art. 19.
(Bilancio pluriennale)
1. E'approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato
e delle aziende autonome per il triennio 2004-2006, nelle risultanze di cui
alle tabelle allegate alla presente legge.
Tabelle omesse.