Testo provvisorio al 30 ottobre 2003 della Finanziaria 2004

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I Spese delle amministrazioni pubbliche
Capo I I Oneri di personale
Capo III Interventi in materia previdenziale e sociale
Capo IV Finanziamento degli investimenti
Capo V Disposizioni in materia di privatizzazioni
Titolo IV NORME FINALI

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 56.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 270.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, Ë determinato, rispettivamente, in 55.000 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato Ë determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare Ë determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato Ë determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivit‡ preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamit‡ naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.
(Disposizioni fiscali per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: ´per i quattro periodi successiviª fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ´per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota Ë stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota Ë stabilita nella misura del 3,75 per centoª.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: ´anni dal 1998 al 2003ª sono sostituite dalle seguenti: ´anni dal 1998 al 2004ª;
b) al comma 5-bis, le parole: ´a decorrere dal 1? gennaio 2004ª sono sostituite dalle seguenti: ´a decorrere dal 1? gennaio 2005ª.
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Ë ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra Ë esente da accisa. Per le modalit‡ di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) Ë sostituita dalla seguente:
´c) le attivit‡ di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorchË non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestaliª;
b) dopo l'articolo 78 Ë inserito il seguente:
´Art. 78-bis. - (Altre attività agricole). - 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivit‡ dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito Ë determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivit‡, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
3. Per le attivit‡ dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito Ë determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivit‡, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonchË alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalit‡ stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.ª;
c) all'articolo 85, Ë aggiunto, in fine, il seguente comma:
´2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivit‡ di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80ª.
7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, Ë inserito il seguente:
´Art. 34-bis. - (Fornitura di beni e servizi nel setlore agricolo). - 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto Ë determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalit‡ stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioniª.
8. Nella tabella A, parte terza, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: ´imprese estrattiveª Ë inserita la seguente: ´, agricoleª.

Art. 3.
(Altre misure)
1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, ovunque ricorrono, le parole: ´31 dicembre 2003ª sono sostituite dalle seguenti: ´31 dicembre 2004ª;
b) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: ´l'anno 2003ª, sono inserite le seguenti: ´e per l'anno 2004ª;
c) all'articolo 19, comma 3, le parole: ´31 dicembre 2003ª sono sostituite dalle seguenti: ´31 dicembre 2004ª;
d) all'articolo 21, comma 3, le parole: ´31 dicembre 2003ª sono sostituite dalle seguenti: ´31 dicembre 2004ª;
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: ´31 dicembre 2003ª sono sostituite dalle seguenti: ´31 dicembre 2004ª.
2. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: ´31 dicembre 2003ª e: ´30 giugno 2004ª sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ´31 dicembre 2004ª e: ´30 giugno 2005ª.
3. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: ´prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Ë ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003ª, sono sostituite dalle seguenti: ´Ë stabilita sino al 31 dicembre 2004ª.
4. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Le disposizioni in tema di Alta Commissione di studio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valgono fino alla data di presentazione da parte dell'Alta Commissione stessa, al Governo, della relazione ivi prevista, e comunque per tutto l'anno 2004.
6. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ´reddito complessivoª sono inserite le seguenti: ´, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,ª.

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 4.
(Università e grandi enti pubblici di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'universit‡ e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universit‡ italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universit‡ e della ricerca e delle attivit‡ produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.
3. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonchË i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma ´Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileoª, ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
4. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dall'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
5. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 Ë incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Art. 5.
(Fondo missioni internazionali)
1. Per l'anno 2004 Ë istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.

Art. 6.
(Debiti pregressi)
1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari per le attivit‡ svolte fino al 31 dicembre 2003, Ë autorizzata la spesa di 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unit‡ previsionali di base interessate, con decreti del Ministro dell'interno, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchË alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, Ë autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.

Art. 7.
(IVA trasporto e servizi non commerciali)
1. Nelle more della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Ë effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. " autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso Ë stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
2. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalit‡ di determinazione dei rimborsi di cui al comma 1.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di affari esteri)
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri Ë istituito, nell'ambito della unit‡ previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale Ë commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unit‡ previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo Ë disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchË alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
´A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse, salvo reintegro da effettuare entro il quindicesimo giorno successivo all'accreditamento dei finanziamenti ministeriali.
Dell'autorizzazione al prelievo dal conto corrente valuta Tesoro e del successivo reintegro viene data immediata comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteriª.
3. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: ´da emanare entro il 28 febbraio 2003,ª sono soppresse.
4. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: ´Il 10 per cento delle maggiori entrateª sono inserite le seguenti: ´di ciascun annoª.

Art. 9.
(Commissione antidoping)
1. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, Ë sostituito dal seguente:
´Art. 10. - (Copertura finanziaria). - 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della saluteª.

Capo II
ONERI DI PERSONALE

Art. 10.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività , comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
2. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dal 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivit‡ produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchË quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività , attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.
5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria Ë incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.

Art. 11.
(Assunzioni di personale)
1. Per l'anno 2004 alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ë fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unit‡, nonchË quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchË quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità , da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università , gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine Ë costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni Ë prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, al settore della giustizia, nonchË dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonchË al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
5. Per l'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri Ë incrementata di 50 unit‡ da assegnare al Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità . All'aumento di organico si provvede nel limite massimo di spesa di 1,75 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 2.
6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità , devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dal vigente decreto del Ministro dell'interno, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilit‡ interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unit‡ di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivit‡ produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, Ë prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui al presente articolo, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
8. I Ministeri per i beni e le attivit‡ culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze puÚ continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, può altresÏ continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di lavoro a progetto, nonchè a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
9. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dal presente articolo per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.
10. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
11. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di lavoro a progetto, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Nei predetti limiti rientrano anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 1? gennaio 2004. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non puÚ superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchË nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
12. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ASI, l'ENEA, nonchË per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di lavoro a progetto per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università .
13. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilit‡, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalit‡ indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri Ë autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.
15. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilit‡ e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità , del personale dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonchË di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalit‡ di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unit‡ tra le predette amministrazioni.

Art. 12.
(Altre norme in materia di personale)
1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
2. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchË le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennit‡, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
3. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.

Art. 13.
(Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, Ë inserito il seguente:
´Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga). - 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, Ë organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze gi‡ attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le comunit‡ terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotropeª.
2. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostenze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di torricodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: ´Dipartimento per gli affari socialiª sono sostituite dalle seguenti: ´Dipartimento nazionale per le politiche antidrogaª.
3. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´con eccezione del Fondo di intervento per la lotta alla drogaª.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 14.
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Ë sostituito dal seguente:
´Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie). - 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attivit‡ di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puÚ essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1ª.
2. Nell'ambito delle attività di riconversione previste dall'articolo 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002, n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
3. I docenti in situazione di soprannumerariet‡, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.
4. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Ë aggiunto in fine il seguente periodo: ´Al predetto piano straordinario Ë destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166ª.
5. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, Ë autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti.
6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attivit‡ in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Ë autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
´7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresÏ, i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolasticheª.

Capo III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 15.
(Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, Ë stabilito per l'anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchË in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1? gennaio 1989, nonchË al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 16.
(Istituzione del reddito di ultima istanza, contributo su pensioni con importo elevato)
1. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a trenta volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, Ë dovuto un contributo di solidariet‡ nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonchË le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchË le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potr‡ comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche affluiscono al Fondo di cui al comma 1.
3. Con uno o pi? decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 17.
(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare)
1. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, Ë fissato in euro 3.615,20.
2. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: ´fino al termine di tale periodo,ª sono soppresse.
3. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonchË l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.

Art. 18.
(Vittime del terrorismo)
1. Con effetto dal 1? gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

Capo IV
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Sezione I
Interventi a sostegno dell'innovazione, delle tecnologie e delle comunicazioni

Art. 19.
(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet nonchË altri interventi in materia di comunicazioni)
1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisiti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività , Ë riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo Ë disposta entro il limite di spesa di 120 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro Ë altresÏ riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo Ë corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1? dicembre 2003. La concessione del contributo Ë disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 Ë riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo Ë riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalit‡ di attribuzione del contributo.
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Ë incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
6. " autorizzata l'ulteriore spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
7. Sono abrogati l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Art. 20.
(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie)
1. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, Ë autorizzata l'ulteriore spesa di 79,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese.
2. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Ë destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato ´PC ai giovaniª, diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonchË la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonchË di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonchË il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla CONSIP. La CONSIP svolge un'apposita indagine di mercato con la finalità di individuare non meno di cinque produttori o distributori di personal computer in grado di offrire PC portatili di accertata conformit‡ ai vigenti standard di qualit‡ da immettere sul mercato per la vendita esclusivamente riservata ai beneficiari di cui al precedente comma e stipula le conseguenti convenzioni. Con apposito decreto non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le modalit‡ attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
4. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, gi‡ avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, Ë autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
5. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 2001, n. 10, le parole: ´al termine del programmaª sono soppresse.

Art. 21.
(Istituzione del Collegio d'Italia)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-bis).
Sezione II
Interventi a sostegno del settore agricolo e del made in italy

Art. 22.
(Interventi in agricoltura)
1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-ter).
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: ´connesse all'attività antincendi boschivi di competenza,ª sono inserite le seguenti: ´ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,ª.
3. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nonchË quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 3, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
5. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamit‡ naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. All'articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Ë aggiunta la seguente lettera:
´b-bis) alle aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamit‡ naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185. In tali casi la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 Ë fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore al tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 puntiª.
7. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 Ë inserito il seguente:
´17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità , individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15, lettera b-bis), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puÚ essere consentito fino a trentasei mesiª.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
9. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: ´1? gennaio 2003ª sono sostituite dalle seguenti: ´1? gennaio 2004ª.

Art. 23.
(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura)
1. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.
2. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 1 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali Ë approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

Art. 24.
(Programma nazionale degli interventi nel settore idrico)
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
2. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 1 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
3. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1.
4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico Ë istituito il ´Programma nazionale degli interventi nel settore idricoª, di seguito denominato: ´Programma nazionaleª. Oltre agli interventi di cui al comma 1, fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico gi‡ inserite nel ´programma delle infrastrutture strategicheª di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001;
c) gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli Accordi di programma quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrata delle risorse idriche.
5. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale.
6. Agli interventi individuati dal Programma nazionale Ë assegnata priorit‡ anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007 approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.

Art. 25.
(Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, Ë autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella societ‡ per azioni ´BUONITALIAª, nonchè ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Art. 26.
(Interventi fÏnanziari a supporto del settore agricolo e agroalimenare)
1. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonchè quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA.
2. L'ISMEA subentra nelle funzioni gi‡ esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonchË nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre l999, n. 419, l'ISMEA può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

Art. 27.
(Tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti)
1. L'importazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed Ë punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Art. 28.
(Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini)
1. Per potenziare le attivit‡ di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalit‡ antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione Ë affidata alle dogane.
2. Al fine di cui al comma 1, Ë autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 29.
(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti)
1. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificit‡ dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puÚ sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente articolo ed il relativo trattamento Ë attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione Ë affidata alle dogane.
2. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 30.
(Sportello unico doganale)
1. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, Ë istituito lo ´sportello unico doganaleª, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivit istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
2. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosÏ raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività .
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 31.
(Comodato gratuito sedi all'estero)
1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di propriet‡ demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Art. 32.
(Fondo promozione straordinaria del made in Italy)
1. " istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005 e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy, anche attraverso l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.
2. Le modalit‡ di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 1 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivit‡ produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
3. L'uso illecito del marchio di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 2, Ë punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale. Per l'irrogazione delle pene accessorie si applica l'articolo 518 del codice penale.

Art. 33.
(Istituzione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)
1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, Ë istituita dal Ministero delle attivit‡ produttive in collaborazione con la società EUR spa l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma.
2. Con decreto del Ministro delle attivit‡ produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.
3. Per l'attuazione del presente articolo Ë autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2004 e a 5 milioni di euro rispettivamente per il 2005 e 2006.

Art. 34.
(Comitato nazionale anti-contraffazione)
1. Presso il Ministero delle attivitàproduttive Ë costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonchË di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

Art. 35.
(Uffici di consulenza per la tutela del marchio)
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio di cui all'articolo 32, comma 1, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
2. Per l'attuazione del presente articolo Ë autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Art. 36.
(Definizione di merce che viola un diritto di proprietà intellettuale)
1. Ai fini della presente legge si intende per ´merce che viola un diritto di proprietà intellettualeª:
a) la ´merce contraffattaª, vale a dire:
1) la merce, compreso il rispettivo imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (marchio comunitario) o della legislazione nazionale in materia;
2) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia) anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al numero 1);
3) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al numero 1);
b) la ´merce usurpativaª, vale a dire la merce che costituisce o contiene copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel Paese di produzione, quando la produzione di tali copie viola il diritto in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, o della legislazione nazionale;
c) la merce che, presentata per l'intervento delle autorit‡ doganali, leda i diritti relativi:
1) ad un brevetto rilasciato a norma della legislazione nazionale;
2) ad un certificato protettivo complementare, come definito nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, o nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996;
3) ad un titolo nazionale di tutela delle variet‡ vegetali, a norma della legislazione nazionale o ad un titolo comunitario, come definito nel regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;
4) alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione nazionale o come definite nei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
5) alle denominazioni geografiche, come definite nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989.

Art. 37.
(Modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale)
1. Al fine di provvedere ad una maggiore tutela del design italiano sono adottate le seguenti misure:
a) il termine di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001 di cui al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, relativo alla inoperabilit‡ del diritto di autore per i disegni e modelli industriali Ë ridotto a cinque anni;
b) all'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
´4-bis. Ai modelli e disegni costituenti opere dell'ingegno di carattere creativo si applicano le disposizioni sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.ª;
c) al terzo comma dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo le parole: ´opere di architetturaª sono inserite le seguenti: ´e del disegno industrialeª.
2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-quater).
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, la lettera d) Ë sostituita dalla seguente:
´d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità , la provenienza e le caratteristiche merceologiche del prodotto;ª.

Art. 38.
(Sanzioni)
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivit‡ produttive segnala all'autorit‡ giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
2. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dispone, previo assenso dell'autorità giudiziaria, anche d'ufficio, il sequestro della merce facendone rapporto all'autorità giudiziaria, nonchË la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore, della merce contraffatta sequestrata, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarre a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della marce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 39.
(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese)
1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.
2. Le modalità , le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Sezione III
Altri interventi

Art. 40.
(Disposizioni in materia di protezione civile)
1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle attivit‡ produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nonchË l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione obbligatoria del rischio calamità naturali alle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio, nonchË graduale estensione del medesimo rischio alle polizze della medesima natura già in atto;
b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;
c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;
d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;
e) correlazione dei premi assicurativi agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;
f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare ai fini del presente regime assicurativo;
g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;
h) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;
i) definizione delle modalit‡ per la riassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico consorzio riassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai soli eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;
l) previsione dell'indennizzo da parte del consorzio di cui alla lettera i), per conto dello Stato e nell'ambito delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni, dei danni subiti dai fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite;
m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito;
n) previsione di un regime applicativo transitorio.

Art. 41.
(Prestito fiduciario per studenti)
1. In conformit‡ con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universit‡ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
2. Al fine di cui al comma 1 Ë istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle aziende e dagli istituti di credito. Il Fondo puÚ essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.
3. Il Fondo di cui al comma 2 Ë gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La dotazione del Fondo Ë pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo puÚ essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 42.
(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia)
1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1? ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa Ë autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.

Art. 43.
(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese)
1. " istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
2. Per la gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, avente una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, Ë costituito, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale, avente natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo speciale.
3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo speciale, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.
4. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo speciale, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 44.
(Affidamento di servizi)
1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Ë aggiunto il seguente comma:
´9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'acquisizione di forniture ed all'affidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443ª.

Art. 45.
(Proroga dei termini per l'operativit‡ della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: ´quattro anniª sono sostituite dalle seguenti: ´cinque anniª.
Art. 46.
(Proroga dei termini per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-quinquies).
Sezione IV
Aree sottoutilizzate
Art. 47.
(Fondo aree sottoutilizzate)
1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per l'aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Ë attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 Ë utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 Ë deliberata dal CIPE.
3. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ´degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazioneª sono sostituite dalle seguenti: ´degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalit‡ di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilit‡ finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attivit‡ e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologicoª;
b) al comma 2, le parole: ´ogni quattro mesiª sono sostituite dalla seguente: ´semestralmenteª e dopo le parole: ´relativa localizzazioneª sono aggiunte le seguenti: ´,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnateª.
4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
Sezione V
Investimenti vari

Art. 48.
(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)
1. Le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e dei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, devono essere accompagnate, al momento della richiesta di assegnazione di risorse al CIPE, da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario cosÏ come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 puÚ essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1? settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilit‡ di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
3. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivit‡, prefissato per un periodo almeno quadriennale.
8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresÏ riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualit‡ del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno quadriennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale;
c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti nell'interesse generale.
9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa Ë fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 49.
(Disposizioni in materia di infrastrutture)
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, Ë sostituito dal seguente:
´2. L'esecutore dei lavori Ë obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria Ë aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento Ë di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoª.
2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, Ë inserito il seguente:
´2-ter. La cauzione definitiva di cui al comma 2 Ë progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le attivit‡ anzidetti, Ë automatico, senza necessit‡ di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, Ë svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia Ë prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.ª. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1? agosto 2002, n. 166, dopo le parole: ´modernizzazione e lo sviluppo del Paeseª sono inserite le seguenti: ´nonchè per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presÏdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionaliª.
4. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: ´e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratteª sono soppresse.
5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-sexies).

Art. 50.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. I limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51.
(Interventi nel settore dell'editoria)
1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite sostenuta nell'anno 2004.
2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
3. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioË non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicit‡, cioË quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioË pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioË finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonchË di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non Ë rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza Ë riportabile al periodo di imposta successivo.
5. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa Ë stata effettuata.
6. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo Ë subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalit‡ di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 90 milioni di euro.

Art. 52.
(Contributi per impiantistica sportiva all'Istituto per il credito sportivo)
1. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma Ë abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma Ë sostituito dal seguente:
´L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilit‡ di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenzaª.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

Art. 53.
(Disposizioni in materia di privatizzazioni)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 Ë sostituito dai seguenti:
´2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 Ë effettuata con modalit‡ trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalit‡ di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna societ‡, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalit‡ di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princÏpi di trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali.ª;
b) al comma 5, le parole: ´Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministro del tesoroª sono sostituite dalle seguenti: ´il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioniª; dopo le parole: ´possono affidareª sono inserite le seguenti: ´anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabiliª; dopo le parole: ´presente decretoª Ë inserito il seguente periodo: ´; i soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guidaª;
c) dopo il comma 5, Ë inserito il seguente:
´5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle societ‡ partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazioneª.
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: ´Ë effettuatoª sono sostituite dalle seguenti: ´puÚ essere effettuato ancheª.
3. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: ´non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazioneª sono soppresse.

Titolo IV
NORME FINALI

Art. 54.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione Ë rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilit‡ indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gi‡ assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla presente legge.
8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge.

Art. 55.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1? gennaio 2004.