Testo provvisorio al 30 ottobre 2003 della Finanziaria 2004
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I Spese delle amministrazioni pubbliche
Capo I I Oneri di personale
Capo III Interventi in materia previdenziale e sociale
Capo IV Finanziamento degli investimenti
Capo V Disposizioni in materia di privatizzazioni
Titolo IV NORME FINALI
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato
in termini di competenza in 56.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni
di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 270.000 milioni di
euro per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, Ë determinato, rispettivamente, in 55.000 milioni
di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per
gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso
al mercato Ë determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed
in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e
2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare Ë determinato, rispettivamente,
in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo
del ricorso al mercato Ë determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni
di euro ed in 310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passivit preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per
la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamit naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Disposizioni fiscali per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: ´per i quattro periodi successiviª
fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ´per i cinque
periodi d'imposta successivi l'aliquota Ë stabilita nella misura dell'1,9
per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota
Ë stabilita nella misura del 3,75 per centoª.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo
19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: ´anni dal 1998 al 2003ª
sono sostituite dalle seguenti: ´anni dal 1998 al 2004ª;
b) al comma 5-bis, le parole: ´a decorrere dal 1? gennaio 2004ª sono
sostituite dalle seguenti: ´a decorrere dal 1? gennaio 2005ª.
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento
della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003
dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Ë ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2004.
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra Ë
esente da accisa. Per le modalit di erogazione del beneficio si applicano
le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001,
n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) Ë sostituita dalla seguente:
´c) le attivit di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice
civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione, ancorchË non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto
dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestaliª;
b) dopo l'articolo 78 Ë inserito il seguente:
´Art. 78-bis. - (Altre attività agricole). - 1. Per le attività
dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo
29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a
formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario
relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla
superficie eccedente.
2. Per le attivit dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito Ë determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette
a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con
tali attivit, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
3. Per le attivit dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito Ë determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivit,
il coefficiente di redditività del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di
cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonchË alle società
in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di
cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione
del reddito nel modo normale si esercitano con le modalit stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.ª;
c) all'articolo 85, Ë aggiunto, in fine, il seguente comma:
´2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni
di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che
svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui
al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di
redditivit di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni
del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 7 aprile 2003, n. 80ª.
7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, Ë inserito il seguente:
´Art. 34-bis. - (Fornitura di beni e servizi nel setlore agricolo). -
1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura
di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta
sul valore aggiunto Ë determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni
imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione
forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del
presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta
nel modo normale si esercitano con le modalit stabilite dal regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta
sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioniª.
8. Nella tabella A, parte terza, allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103,
dopo le parole: ´imprese estrattiveª Ë inserita la seguente:
´, agricoleª.
Art. 3.
(Altre misure)
1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, ovunque ricorrono, le parole: ´31 dicembre
2003ª sono sostituite dalle seguenti: ´31 dicembre 2004ª;
b) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: ´l'anno 2003ª,
sono inserite le seguenti: ´e per l'anno 2004ª;
c) all'articolo 19, comma 3, le parole: ´31 dicembre 2003ª sono sostituite
dalle seguenti: ´31 dicembre 2004ª;
d) all'articolo 21, comma 3, le parole: ´31 dicembre 2003ª sono sostituite
dalle seguenti: ´31 dicembre 2004ª;
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: ´31 dicembre 2003ª sono sostituite
dalle seguenti: ´31 dicembre 2004ª.
2. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
´31 dicembre 2003ª e: ´30 giugno 2004ª sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: ´31 dicembre 2004ª e: ´30
giugno 2005ª.
3. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
´prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, Ë ulteriormente prorogata al 31 dicembre
2003ª, sono sostituite dalle seguenti: ´Ë stabilita sino al
31 dicembre 2004ª.
4. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Le disposizioni in tema di Alta Commissione di studio, di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valgono fino alla
data di presentazione da parte dell'Alta Commissione stessa, al Governo, della
relazione ivi prevista, e comunque per tutto l'anno 2004.
6. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo le parole: ´reddito complessivoª sono inserite le seguenti:
´, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione
principale,ª.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 4.
(Università e grandi enti pubblici di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario,
riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri
centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio
precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universit e della ricerca procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza
permanente dei rettori delle universit italiane, tenendo conto degli obiettivi
di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione
del sistema universitario.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana
(ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare e l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario
da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento
per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'universit e della ricerca e delle attivit
produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato
per ciascun ente.
3. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI,
i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale
europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonchË i
pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati
con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma ´Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS-Galileoª, ai sensi della legge
29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 128.
4. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR,
si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo
ai sensi dall'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127.
5. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 Ë incrementato
degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo
di competenze arretrate.
Art. 5.
(Fondo missioni internazionali)
1. Per l'anno 2004 Ë istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di
euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace.
Art. 6.
(Debiti pregressi)
1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi
contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza, nei
confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi
vari per le attivit svolte fino al 31 dicembre 2003, Ë autorizzata
la spesa di 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in specifico fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della
gestione alle unit previsionali di base interessate, con decreti del Ministro
dell'interno, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchË alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese
di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, Ë autorizzata
la spesa di 823 milioni di euro.
Art. 7.
(IVA trasporto e servizi non commerciali)
1. Nelle more della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la determinazione degli importi dell'IVA
da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati
ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo
6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Ë effettuata al lordo
delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla
normativa vigente. " autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei
maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso Ë stato
operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
2. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di
Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti
modalit di determinazione dei rimborsi di cui al comma 1.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di affari esteri)
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri Ë istituito,
nell'ambito della unit previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero,
un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi,
relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale Ë commisurata
al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima
unit previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La
ripartizione del fondo Ë disposta con decreti del Ministro degli affari
esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchË alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono
inseriti i seguenti:
´A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in
attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo
2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può
autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze, le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro
per far fronte alle esigenze delle sedi stesse, salvo reintegro da effettuare
entro il quindicesimo giorno successivo all'accreditamento dei finanziamenti
ministeriali.
Dell'autorizzazione al prelievo dal conto corrente valuta Tesoro e del successivo
reintegro viene data immediata comunicazione, a cura della competente direzione
generale del Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari
esteriª.
3. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
´da emanare entro il 28 febbraio 2003,ª sono soppresse.
4. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: ´Il 10 per cento delle maggiori entrateª sono inserite le
seguenti: ´di ciascun annoª.
Art. 9.
(Commissione antidoping)
1. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, Ë sostituito dal
seguente:
´Art. 10. - (Copertura finanziaria). - 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione
degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere
dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della saluteª.
Art. 10.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del
bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese
le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento
della produttività , comportanti incrementi nel limite massimo dello
0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per
l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
2. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività
al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere
dal 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro
e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta
regionale sulle attivit produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge
5 agosto 1978, n. 468.
4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2004-2005, nonchË quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione
della quota da destinare all'incentivazione della produttività , attenendosi,
quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per
il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.
5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003
non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della
medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo
33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento
della spesa sanitaria Ë incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto
stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di
275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri
di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
Art. 11.
(Assunzioni di personale)
1. Per l'anno 2004 alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, Ë fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali
non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unit,
nonchË quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge, nonchË quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla
legge 14 novembre 2000, n. 331.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili
esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità
, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali,
le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le università , gli enti di ricerca e gli
enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine Ë costituito
un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004
ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante
la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni Ë prioritariamente considerata l'immissione
in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto
degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente,
alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, al settore
della giustizia, nonchË dei vincitori di concorsi espletati alla data del
30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e
degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.
Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di
personale da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di
personale dei ruoli della Polizia di Stato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini
e collegi professionali e alle relative federazioni nonchË al comparto
scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21
dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica,
in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Per le regioni e le autonomie locali, nonchè per gli enti del Servizio
sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
5. Per l'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2003, n.
253, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri Ë
incrementata di 50 unit da assegnare al Dipartimento della protezione
civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette
unità . All'aumento di organico si provvede nel limite massimo di spesa
di 1,75 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui
al comma 2.
6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere
in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso
alle procedure di mobilità , devono, comunque, essere contenute, fatta
eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale,
entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia
degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale
da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza
delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro
i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può
essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano
un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dal vigente decreto
del Ministro dell'interno, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale
di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale
per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità
interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente
comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. Le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilit interno per l'anno 2003 non possono procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo
29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite,
previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto
dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unit
di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivit produttive d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici
indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti
per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui
al presente comma.
7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni
delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità
conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti
di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210,
e successive modificazioni, Ë prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione
del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e
delle procedure di cui al presente articolo, possono effettuare assunzioni anche
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,
previo accordo tra le amministrazioni interessate.
8. I Ministeri per i beni e le attivit culturali, della giustizia, della
salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato,
prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze puÚ continuare ad
avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Il Ministero della salute, per l'anno 2004, può altresÏ continuare,
nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale
di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante
contratti di lavoro a progetto, nonchè a stipulare le convenzioni previste
dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
9. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalità previste dal presente articolo per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2004.
10. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
11. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi
di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo
108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti
di lavoro a progetto, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Nei predetti
limiti rientrano anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
in essere alla data del 1? gennaio 2004. La spesa per il personale a tempo determinato
in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai
sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non puÚ superare quella sostenuta
per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma
non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali,
fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto
dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchË
nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.
Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
12. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità
(ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ASI, l'ENEA, nonchË
per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono
fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti
di lavoro a progetto per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i
cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del
fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
università .
13. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure
di mobilit, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure
di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento
di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalit
indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale
trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
14. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari
di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, l'Arma dei carabinieri Ë autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni
di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri
in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell'anno
2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.
15. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio
di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura
dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in
deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilit
e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità , del personale dipendente
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonchË di enti pubblici
interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
alla definizione delle modalit di trasferimento del predetto personale
ed alla ripartizione delle unit tra le predette amministrazioni.
Art. 12.
(Altre norme in materia di personale)
1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono
attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa
di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e
successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
2. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchË le norme
ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento
delle indennit, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei
rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla
legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
3. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta
nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della
legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o
viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi,
in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione
dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche
equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe
economica.
Art. 13.
(Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, Ë
inserito il seguente:
´Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga). -
1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare
il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate,
di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, Ë organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite
le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle
competenze gi attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma
4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le comunit terapeutiche
e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento
sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle
tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione,
l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni
sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni
pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotropeª.
2. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostenze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di torricodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: ´Dipartimento per gli affari
socialiª sono sostituite dalle seguenti: ´Dipartimento nazionale
per le politiche antidrogaª.
3. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´con eccezione del Fondo di
intervento per la lotta alla drogaª.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Art. 14.
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo
459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, Ë sostituito dal seguente:
´Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie).
- 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per
attivit di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del
24 luglio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero
dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'esonero quando
si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione
secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi
di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole
con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti
e scuole con almeno quaranta classi.
4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puÚ essere anche disposto
sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato
nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con
plessi, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate,
fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può
essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette
sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati
ai sensi del comma 1ª.
2. Nell'ambito delle attività di riconversione previste dall'articolo
1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono
corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti
a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali,
individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 25 ottobre 2002, n. 2845. I corsi di specializzazione di cui
al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie
da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati
alla formazione del personale del comparto scuola.
3. I docenti in situazione di soprannumerariet, appartenenti a classi
di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto
titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti
su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso
in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi
richieste, d'ufficio.
4. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Ë
aggiunto in fine il seguente periodo: ´Al predetto piano straordinario
Ë destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui
all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166ª.
5. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, Ë autorizzata, a decorrere dall'anno
2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare
il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore
e per l'educazione degli adulti.
6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004,
delle attivit in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78,
comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Ë autorizzata la spesa
di 375 milioni di euro.
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
inseriti i seguenti:
´7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresÏ,
i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione,
da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie
superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolasticheª.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 15.
(Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, Ë stabilito per l'anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchË
in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.757,98 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1? gennaio 1989, nonchË
al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
Art. 16.
(Istituzione del reddito di ultima istanza, contributo su pensioni con importo
elevato)
1. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono
il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai
programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio
di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori
sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie,
i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a trenta volte
quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5,
lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, Ë dovuto un
contributo di solidariet nella misura del 3 per cento. Al predetto importo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti
trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite
in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonchË le forme pensionistiche
che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze
delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento
di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, nonchË le gestioni di previdenza per il personale addetto
alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del
gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo
assoggettato al contributo non potr comunque risultare inferiore, al netto
dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma.
Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione
dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche affluiscono al Fondo di cui al comma 1.
3. Con uno o pi? decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 17.
(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare)
1. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria,
di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, Ë fissato in euro 3.615,20.
2. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le parole: ´fino al termine di tale periodo,ª sono soppresse.
3. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato
istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi
8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993,
non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, nonchË l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla
normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione
collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
Art. 18.
(Vittime del terrorismo)
1. Con effetto dal 1? gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari
dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
Capo IV
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Sezione I
Interventi a sostegno dell'innovazione, delle tecnologie e delle comunicazioni
Art. 19.
(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione
digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet nonchË
altri interventi in materia di comunicazioni)
1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione,
in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento,
che acquisiti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei
segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività
, Ë riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione
del contributo Ë disposta entro il limite di spesa di 120 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro Ë altresÏ riconosciuto alle
persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato
un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei
dati via Internet. Il contributo Ë corrisposto mediante uno sconto di ammontare
corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento
al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1? dicembre
2003. La concessione del contributo Ë disposta entro il limite di spesa
di 30 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 Ë riconosciuto, nel caso dell'acquisto,
immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello
sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto
deve avere durata annuale, il contributo Ë riconosciuto ripartendo lo sconto
sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalit
di attribuzione del contributo.
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, Ë incrementato di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
6. " autorizzata l'ulteriore spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
7. Sono abrogati l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 12 del regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
Art. 20.
(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia
di innovazione e tecnologie)
1. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico,
di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, Ë
autorizzata l'ulteriore spesa di 79,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche
iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione
nel Paese.
2. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, Ë destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso
dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri denominato ´PC ai giovaniª, diretto ad incentivare l'acquisizione
e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono
16 anni nel 2004, nonchË la loro formazione. Le modalità di attuazione
del progetto, nonchË di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonchË il personale docente
presso le università statali, possono acquistare un personal computer
portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi
software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici
per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato
esperita dalla CONSIP. La CONSIP svolge un'apposita indagine di mercato con
la finalità di individuare non meno di cinque produttori o distributori
di personal computer in grado di offrire PC portatili di accertata conformit
ai vigenti standard di qualit da immettere sul mercato per la vendita
esclusivamente riservata ai beneficiari di cui al precedente comma e stipula
le conseguenti convenzioni. Con apposito decreto non regolamentare il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, fissa le modalit attuative per poter accedere ai benefici
previsti dal presente articolo.
4. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione
sperimentale, gi avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno,
aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali,
Ë autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006.
5. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 2001, n. 10, le parole:
´al termine del programmaª sono soppresse.
Art. 21.
(Istituzione del Collegio d'Italia)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stralciato ai sensi dell'articolo
126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-bis).
Sezione II
Interventi a sostegno del settore agricolo e del made in italy
Art. 22.
(Interventi in agricoltura)
1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stralciato ai sensi dell'articolo
126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-ter).
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: ´connesse
all'attività antincendi boschivi di competenza,ª sono inserite le
seguenti: ´ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture
operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,ª.
3. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della
legge 23 dicembre 2001, n. 448, nonchË quelle relative agli interventi
di cui all'articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre
di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo
66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 3, e in base alle
specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nuovi
contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
5. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole
colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamit naturali e le emergenze
di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della
legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. All'articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Ë
aggiunta la seguente lettera:
´b-bis) alle aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese
le calamit naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai
sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185. In tali
casi la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 Ë fissata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore al tasso di interesse
legale maggiorato di 2,5 puntiª.
7. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 Ë
inserito il seguente:
´17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità , individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15, lettera
b-bis), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, puÚ essere consentito fino a trentasei mesiª.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano in riferimento ad eventi
eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
9. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
e successive modificazioni, le parole: ´1? gennaio 2003ª sono sostituite
dalle seguenti: ´1? gennaio 2004ª.
Art. 23.
(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura)
1. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno
2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico
di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle
regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste
dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio
2000.
2. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 1 e
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio
1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali Ë approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
per l'anno 2004.
Art. 24.
(Programma nazionale degli interventi nel settore idrico)
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141,
commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti
di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005
e di 50 milioni di euro dal 2006.
2. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 1 presentano, per il
tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche
agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
3. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce
il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione
agli stanziamenti di cui al comma 1.
4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte
le opere del settore idrico Ë istituito il ´Programma nazionale degli
interventi nel settore idricoª, di seguito denominato: ´Programma
nazionaleª. Oltre agli interventi di cui al comma 1, fanno parte del Programma
nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico gi inserite nel ´programma
delle infrastrutture strategicheª di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001,
n. 121/2001;
c) gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli Accordi di programma
quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrata delle risorse idriche.
5. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il
Programma nazionale.
6. Agli interventi individuati dal Programma nazionale Ë assegnata priorit
anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche
per il periodo 2004-2007 approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001,
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
Art. 25.
(Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle politiche agricole e forestali, Ë autorizzato ad acquistare dall'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo
possedute nella societ per azioni ´BUONITALIAª, nonchè
ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni
predette il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, di concerto con
il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito degli stanziamenti
di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Art. 26.
(Interventi fÏnanziari a supporto del settore agricolo e agroalimenare)
1. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di
cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonchè
quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
trasferite all'ISMEA.
2. L'ISMEA subentra nelle funzioni gi esercitate da Sviluppo Italia Spa
per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, che risultano assegnate
dalle leggi vigenti, nonchË nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità
e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche
per effetto del subentro di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo
29 ottobre l999, n. 419, l'ISMEA può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che
a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel
settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo
termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo
e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti
dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995.
Art. 27.
(Tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti)
1. L'importazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o
fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed Ë punita ai sensi
dell'articolo 517 del codice penale.
Art. 28.
(Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini)
1. Per potenziare le attivit di controllo e di analisi nelle operazioni
doganali con finalit antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle
dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate
negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate. Il trattamento
delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse
pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo
diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione Ë affidata
alle dogane.
2. Al fine di cui al comma 1, Ë autorizzata la spesa di 500.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2004.
Art. 29.
(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti)
1. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificit
dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puÚ sottoscrivere con gli operatori,
su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale
dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare,
senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al
presente articolo ed il relativo trattamento Ë attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali,
essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione Ë
affidata alle dogane.
2. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 30.
(Sportello unico doganale)
1. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, Ë istituito lo ´sportello
unico doganaleª, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione
e per concentrare i termini delle attivit istruttorie, anche di competenza di
amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
2. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra
tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati
e inoltra i dati, cosÏ raccolti, alle amministrazioni interessate per un
coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività .
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni
doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni
interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore,
con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
Art. 31.
(Comodato gratuito sedi all'estero)
1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica,
il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali
degli immobili di propriet demaniale all'estero che ospitano rappresentanze
diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione
del sistema produttivo italiano.
Art. 32.
(Fondo promozione straordinaria del made in Italy)
1. " istituito presso il Ministero delle attività produttive un
apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di
euro per il 2005 e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni
a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy,
anche attraverso l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente
prodotte sul territorio italiano o ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.
2. Le modalit di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 1 sono
definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivit produttive,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri,
delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
3. L'uso illecito del marchio di cui al comma 1, effettuato in violazione delle
disposizioni del regolamento di cui al comma 2, Ë punito ai sensi del libro
secondo, titolo VII, capo II, del codice penale. Per l'irrogazione delle pene
accessorie si applica l'articolo 518 del codice penale.
Art. 33.
(Istituzione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)
1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, Ë istituita
dal Ministero delle attivit produttive in collaborazione con la società
EUR spa l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con
sede in Roma.
2. Con decreto del Ministro delle attivit produttive, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, sono definiti
l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.
3. Per l'attuazione del presente articolo Ë autorizzata una spesa pari
a 10 milioni di euro per il 2004 e a 5 milioni di euro rispettivamente per il
2005 e 2006.
Art. 34.
(Comitato nazionale anti-contraffazione)
1. Presso il Ministero delle attivitàproduttive Ë costituito, senza
oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con
funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di
proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio
delle misure volte a contrastarli, nonchË di assistenza alle imprese per
la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche
agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità
di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1, garantendo
la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
Art. 35.
(Uffici di consulenza per la tutela del marchio)
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici
dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze
diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio
per la tutela del marchio di cui all'articolo 32, comma 1, e per l'assistenza
legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto
alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
2. Per l'attuazione del presente articolo Ë autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
Art. 36.
(Definizione di merce che viola un diritto di proprietà intellettuale)
1. Ai fini della presente legge si intende per ´merce che viola un diritto
di proprietà intellettualeª:
a) la ´merce contraffattaª, vale a dire:
1) la merce, compreso il rispettivo imballaggio, su cui sia stato apposto senza
autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente
registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei
suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto
violi i diritti del titolare del marchio in questione, ai sensi del regolamento
(CE) n. 40/94 del Consiglio (marchio comunitario) o della legislazione nazionale
in materia;
2) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto
illustrativo, documento di garanzia) anche presentato separatamente, che si
trovi nella stessa situazione delle merci di cui al numero 1);
3) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente,
che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al numero 1);
b) la ´merce usurpativaª, vale a dire la merce che costituisce o
contiene copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore
o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello
registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente
autorizzata nel Paese di produzione, quando la produzione di tali copie viola
il diritto in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio,
del 12 dicembre 2001, o della legislazione nazionale;
c) la merce che, presentata per l'intervento delle autorit doganali, leda
i diritti relativi:
1) ad un brevetto rilasciato a norma della legislazione nazionale;
2) ad un certificato protettivo complementare, come definito nel regolamento
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, o nel regolamento (CE) n.
1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996;
3) ad un titolo nazionale di tutela delle variet vegetali, a norma della
legislazione nazionale o ad un titolo comunitario, come definito nel regolamento
(CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;
4) alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche, a norma della
legislazione nazionale o come definite nei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999;
5) alle denominazioni geografiche, come definite nel regolamento (CEE) n. 1576/89
del Consiglio, del 29 maggio 1989.
Art. 37.
(Modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale)
1. Al fine di provvedere ad una maggiore tutela del design italiano sono adottate
le seguenti misure:
a) il termine di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001 di cui al comma 1
dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, relativo
alla inoperabilit del diritto di autore per i disegni e modelli industriali
Ë ridotto a cinque anni;
b) all'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni,
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
´4-bis. Ai modelli e disegni costituenti opere dell'ingegno di carattere
creativo si applicano le disposizioni sul diritto d'autore di cui alla legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.ª;
c) al terzo comma dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 18
maggio 1942, n. 1369, dopo le parole: ´opere di architetturaª sono
inserite le seguenti: ´e del disegno industrialeª.
2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stralciato ai sensi dell'articolo
126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-quater).
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, la lettera d)
Ë sostituita dalla seguente:
´d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità , la provenienza e le caratteristiche merceologiche
del prodotto;ª.
Art. 38.
(Sanzioni)
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivit produttive segnala
all'autorit giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di
uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
2. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione
che della commercializzazione o distribuzione, la violazione delle disposizioni
di cui alla presente legge, dispone, previo assenso dell'autorità giudiziaria,
anche d'ufficio, il sequestro della merce facendone rapporto all'autorità
giudiziaria, nonchË la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore,
della merce contraffatta sequestrata, decorso il termine di tre mesi dalla data
di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarre
a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di
proporre opposizione avverso tale provvedimento nelle forme di cui agli articoli
22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e
prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione
del provvedimento che dispone la distruzione della marce sequestrata o, comunque,
da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 39.
(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese)
1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di
euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i
programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai
consorzi di esportazione a queste collegati.
2. Le modalità , le condizioni e le forme tecniche delle attività
di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività
produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Sezione III
Altri interventi
Art. 40.
(Disposizioni in materia di protezione civile)
1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento
delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati
ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento
emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri
delle attivit produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nonchË l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono
dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere
l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e
a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla
base dei seguenti criteri:
a) estensione obbligatoria del rischio calamità naturali alle nuove polizze
che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio, nonchË graduale
estensione del medesimo rischio alle polizze della medesima natura già
in atto;
b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle
calamità naturali a fabbricati abusivi;
c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del
valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per
l'accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;
d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia
stato deliberato lo stato di emergenza;
e) correlazione dei premi assicurativi agli indici di rischio delle diverse
aree del territorio nei diversi settori;
f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare
ai fini del presente regime assicurativo;
g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;
h) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati,
appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi
ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;
i) definizione delle modalit per la riassicurazione del rischio, prevedendo
la costituzione di un unico consorzio riassicurativo tra le compagnie di assicurazione,
nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai soli
eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;
l) previsione dell'indennizzo da parte del consorzio di cui alla lettera i),
per conto dello Stato e nell'ambito delle disponibilità allo scopo previste
da apposite disposizioni, dei danni subiti dai fabbricati non assicurati appartenenti
a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite;
m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza
di gettito;
n) previsione di un regime applicativo transitorio.
Art. 41.
(Prestito fiduciario per studenti)
1. In conformit con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma,
della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di
cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universit
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere
concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
2. Al fine di cui al comma 1 Ë istituito un Fondo finalizzato alla costituzione
di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle aziende e dagli
istituti di credito. Il Fondo puÚ essere utilizzato anche per la corresponsione
agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti residenti nelle aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in
conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.
3. Il Fondo di cui al comma 2 Ë gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base
di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La dotazione del Fondo Ë pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004.
Il Fondo puÚ essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni
e altri soggetti pubblici e privati.
5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390.
Art. 42.
(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia)
1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi
ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1? ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa Ë autorizzata
ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati,
in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura
di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare
apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Sviluppo Italia comunica agli istanti l'importo
dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione.
A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della
materia del contendere, con spese legali compensate.
Art. 43.
(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese)
1. " istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle
imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi predisposti per la attuazione
di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione
dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
2. Per la gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, avente una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro, Ë costituito, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci
esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il
Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio
regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale, avente natura
non regolamentare, sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo
speciale.
3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adegua le modalità di gestione del Fondo speciale, sulla base del recepimento
di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali,
anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.
4. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti
del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo speciale, che viene trasmessa dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari
ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Art. 44.
(Affidamento di servizi)
1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Ë aggiunto il
seguente comma:
´9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'acquisizione
di forniture ed all'affidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443ª.
Art. 45.
(Proroga dei termini per l'operativit della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani)
1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l'elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'articolo 31, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le parole: ´quattro anniª sono sostituite
dalle seguenti: ´cinque anniª.
Art. 46.
(Proroga dei termini per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stralciato ai sensi dell'articolo
126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-quinquies).
Sezione IV
Aree sottoutilizzate
Art. 47.
(Fondo aree sottoutilizzate)
1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge,
al Fondo per l'aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, Ë attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro
per l'anno 2007.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 Ë utilizzabile, previa delibera
del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione
le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento
all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289
del 2002 Ë deliberata dal CIPE.
3. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le parole: ´degli interventi finanziati o alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazioneª sono
sostituite dalle seguenti: ´degli interventi finanziati, alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalit di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano
al CIPE, sulla base delle disponibilit finanziarie che emergono ai sensi
del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati
economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attivit e di spesa.
Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure
previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione
da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologicoª;
b) al comma 2, le parole: ´ogni quattro mesiª sono sostituite dalla
seguente: ´semestralmenteª e dopo le parole: ´relativa localizzazioneª
sono aggiunte le seguenti: ´,e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnateª.
4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione
degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo
2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi
che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate
alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono
tali Accordi.
Sezione V
Investimenti vari
Art. 48.
(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)
1. Le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione
di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e dei relativi futuri
atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla
gestione dell'opera stessa, devono essere accompagnate, al momento della richiesta
di assegnazione di risorse al CIPE, da una analisi costi-benefici e da un piano
economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione
e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a
valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario
cosÏ come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente,
i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 puÚ essere concesso da Infrastrutture
Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti
ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1? settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti
da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere
allegata la formale manifestazione della disponibilit di massima al finanziamento
da parte dei predetti soggetti finanziatori.
3. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario
approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE sono destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma
2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto
finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura
finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione
del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore
e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo
dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi
o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito
residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il
debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della
nuova concessione.
6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche
nell'interesse dei soggetti finanziatori.
7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione
delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del price cap,
inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per
un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivit, prefissato
per un periodo almeno quadriennale.
8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresÏ riferimento
ai seguenti elementi:
a) recupero di qualit del servizio rispetto a standard prefissati per
un periodo almeno quadriennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del
quadro normativo e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale;
c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione
della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti
nell'interesse generale.
9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa
non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa
Ë fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente
del Consiglio dei ministri.
Art. 49.
(Disposizioni in materia di infrastrutture)
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, Ë
sostituito dal seguente:
´2. L'esecutore dei lavori Ë obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria Ë
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento Ë di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoª.
2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
Ë inserito il seguente:
´2-ter. La cauzione definitiva di cui al comma 2 Ë progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per
le attivit anzidetti, Ë automatico, senza necessit di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, Ë svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle
le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
la garanzia Ë prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al
primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.ª. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito
dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1? agosto 2002, n. 166, dopo le parole:
´modernizzazione e lo sviluppo del Paeseª sono inserite le seguenti:
´nonchè per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione
dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presÏdi
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza
culturale trascende i confini nazionaliª.
4. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
e successive modificazioni, le parole: ´e, contestualmente, è sospesa
la realizzazione delle altre tratteª sono soppresse.
5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . Stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3,
del Regolamento (v. Stampato n. 2512-sexies).
Art. 50.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati
nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. I limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie
che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione
di investimenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai mutui e alle altre operazioni
finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 51.
(Interventi nel settore dell'editoria)
1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli
operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al
10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite sostenuta nell'anno 2004.
2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato
delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti
diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione
distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
3. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per
la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area
superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioË non distribuiti
con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli
informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale
superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicit, cioË quelli diretti
a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento
distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioË pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o
di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioË finalizzate all'acquisizione
di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione
di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni
religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici, nonchË di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili
allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni
diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile
e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non Ë rimborsabile,
ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale
eccedenza Ë riportabile al periodo di imposta successivo.
5. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo
del credito d'imposta di cui al comma 1 sono indicati nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa Ë stata
effettuata.
6. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante
si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso
nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo Ë subordinata
all'autorizzazione delle competenti autorità europee. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le modalit di riconoscimento del credito
di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato,
per l'anno 2005, in 90 milioni di euro.
Art. 52.
(Contributi per impiantistica sportiva all'Istituto per il credito sportivo)
1. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma Ë abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma Ë sostituito dal seguente:
´L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche
se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per
le finalità istituzionali, con le disponibilit di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte
del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi
pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, nonchè con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da
decadenzaª.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI
Art. 53.
(Disposizioni in materia di privatizzazioni)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 Ë sostituito dai seguenti:
´2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 Ë effettuata
con modalit trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla
diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori
istituzionali. Dette modalit di alienazione sono preventivamente individuate,
per ciascuna societ, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il
contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in
deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle
finanze individua, con proprio decreto, le modalit di alienazione delle
partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore
inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari
e fermo restando il rispetto dei princÏpi di trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione
delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione
di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari
qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico
indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali.ª;
b) al comma 5, le parole: ´Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del
Ministro del tesoroª sono sostituite dalle seguenti: ´il Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioniª;
dopo le parole: ´possono affidareª sono inserite le seguenti: ´anche
in deroga alle disposizioni dell'articolo 24, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, ove applicabiliª; dopo le parole: ´presente decretoª
Ë inserito il seguente periodo: ´; i soggetti incaricati della valutazione
possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guidaª;
c) dopo il comma 5, Ë inserito il seguente:
´5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli
incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione
a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle societ partecipate
dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazioneª.
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: ´Ë
effettuatoª sono sostituite dalle seguenti: ´puÚ essere effettuato
ancheª.
3. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
´non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazioneª
sono soppresse.
Art. 54.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004
e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione
Ë rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata
alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella
E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni
e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi
futuri, nei limiti massimi di impegnabilit indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni
gi assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla presente
legge.
8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge.
Art. 55.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1? gennaio 2004.